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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.02.2004 INC.2003.20002

12. Februar 2004·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,366 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. INC.2003.20002

Lugano 12 febbraio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

              sedente per statuire sul reclamo presentato il 9 gennaio 2004 da

__________ (Avv. __________)    

contro  

la decisione 29 dicembre 2003, emanata nell'ambito del procedimento MP__________ dal Procuratore pubblico Moreno Capella, che rifiuta il dissequestro di alcuni oggetti sequestrati all'accusato;

viste le osservazioni del magistrato inquirente (16 gennaio 2004);

visto l'inc. MP__________ (AI da 1 a 101);

ritenuto e considerato:

in fatto ed in diritto

che:

-   nei confronti di __________ (ed altri) è pendente un procedimento penale per infrazione aggravata alla LFStup (AI 3);

-   l'ipotesi di reato concerne la coltivazione, detenzione, trasporto e vendita di canapa tra il 2000 ed il 2003, in correità con terzi e per il tramite delle società __________ e __________ (AI 6);

-   l'arresto, decretato dal magistrato inquirente, non è stato confermato da questo giudice in quanto ritenuti assenti (perlomeno non sostanziati) pericolo di fuga, pericolo di recidiva e bisogni istruttori nella forma del pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove (doc. 3 inc. GIAR 200.2003.1);

-   con istanza del 1 dicembre 2003, la difesa (appena subentrata) ha chiesto al magistrato inquirente di "riconsiderare la sua decisione del 8.10.2003" in materia di dissequestro (AI 98);

-   il magistrato inquirente, in data 29 dicembre 2003, ha accolto parzialmente la richiesta procedendo al dissequestro di tutta una serie di oggetti ma rifiutandolo per altri "siccome strumenti di reato (utensili per la coltivazione indoor della canapa quale sostanza stupefacente) e sussidiariamente a titolo di sequestro/confisca"(AI 101; doc. 2 inc. GIAR 200.2003.2);

-   __________ insorge contro il rifiuto di dissequestrare (solo) determinati oggetti, asserendo che non si tratta di oggetti acquisiti con il reato né di strumenti pericolosi ai sensi dell'art. 58 CP, che non è ammissibile prognosi negativa (d'utilizzo futuro) e che altri oggetti utilizzati per la commissione del reato sono comunque stati dissequestrati (cfr. Reclamo 9 gennaio 2004, punti da 2 a 5); a giudizio del reclamante neppure l'art. 59 cifra 2 CP sarebbe applicabile, visto l'esiguo valore degli oggetti in questione e il fatto che le sue condizioni finanziarie (in realtà non indicate in concreto) non destano preoccupazioni tali da giustificare il sequestro "a garanzia"  di cui agli artt. 59 cifra 2 cpv. 3 CP e/o 161 cpv. 3 CPP (ibidem, punto 6);

-   il magistrato inquirente, precisa l'esistenza di gravi indizi di reato, indica l'accertamento di una cifra d'affari di ca. FRS 400'000.--, ribadisce l'utilizzo degli oggetti in questione per la commissione dei reati e precisa che i criteri per il mantenimento del sequestro sono da un lato la riconducibilità alle coltivazioni indoor di canapa e, dall'altro il valore commerciale dell'oggetto "ai fini di una loro realizzazione e conseguente riversamento dell'importo allo Stato quale risarcimento compensatorio" (Osservazioni 16 gennaio 2003);

-   in materia di sequestro (e dissequestro) valgono i principi seguenti:

"In materia di sequestro (e dissequestro) si ricorda, in diritto, che l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359).

La seconda prospettiva indicata (comunemente definita sequestro a fini confiscatori) si suddivide ancora in una duplice tipologia, quella relativa agli "oggetti pericolosi" (art. 58 CP) e quella relativa ai "valori patrimoniali" (art. 59 CP)."

(sentenza 20 novembre 2003, GIAR 386.2003.3)

-    l'esistenza di sufficienti indizi di reato non è contestata; comunque è data già per quanto ammesso nel verbale davanti al Procuratore pubblico dello stesso reclamante (AI 84);

-    nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni per concludere che la decisione in questione non può fondarsi sulla (eventuale e futura) applicazione dell'art. 58 CP, già per carenza di motivazione: infatti, non una parola è detta circa il rischio di compromissione della sicurezza delle persone, della morale e dell'ordine pubblico che sarebbero compromessi in caso di non confisca e restituzione degli oggetti al reclamante (DTF 116 IV 117; DTF 125 IV 218);

-    a mente di questo giudice, tale rischio è per nulla evidente (fors'anche escluso) se si considerano gli oggetti in quanto tali (si pensi a possibili altri utilizzi - nell'agricoltura e non o al fatto che la stessa coltivazione di canapa, in sé, non è automaticamente costitutiva di reato - cfr. art. 19 cifra 1 cpv. 1 LFStup; B. CORBOZ, Les principales infractions, 1997, vol. I, n.20; si veda anche la legge cantonale sulla canapa di recente promulgazione) e lo stesso Procuratore pubblico che, seppur a titolo sussidiario, postula la realizzazione (quindi la vendita) degli oggetti ed il riversamento allo Stato del relativo prodotto a valere quale risarcimento compensatorio (in realtà si tratta di una garanzia senza diritti preferenziali: cfr. ultima frase art. 59 cifra 2 cpv. 3), ne conferma la "non pericolosità" in termini generali e astratti;

-    sulla pericolosità nel caso concreto (StGB BSK, n. 5 ad art. 58), nulla è detto nella decisione e nulla emerge in modo evidente dall'incarto (ai cui atti specifici nessuno fa riferimento); abbondanzialmente, il fatto che determinati oggetti analogamente utilizzati (cfr. AI 101, p.1; AI 51 e 52), siano stati dissequestrati nelle mani del reclamante, contraddice la pretesa (ma non motivata) pericolosità concreta;

-    di conseguenza, il rifiuto di dissequestro in relazione con l'art. 58 CP è privo di motivazione;

-    di contro, l'applicazione dell'art. 59 cifra 2 CP (tenuto conto del limite delle competenze di questo giudice e senza pregiudizio per le decisioni del giudice di merito) non può essere esclusa; non è contestato che l'attività illecita imputata al reclamante abbia prodotto un "guadagno" (cifra d'affari ca. FRS 400'000.--, cfr. AI 84) e che i relativi importi non siano (loro) sotto sequestro; la determinazione, in sede di giudizio, di un credito compensatorio non può essere esclusa (ricordando che in materia di stupefacenti la somma che può entrare in considerazione è il ricavo e non unicamente l'utile netto: DTF 119 IV 17, cons. 2 c.; 114 IV 99; StGB BSK n. 33 ad art. 59);

-    dagli atti non emergono elementi (né le parti li indicano) che permettano di ritenere che vi siano sotto sequestro altri beni, sufficienti a garantire l'esecuzione dell'eventuale credito compensatorio; l'esiguo valore degli oggetti per i quali è stato negato il dissequestro è semplicemente affermato dal reclamante senza riferimento ad alcun elemento oggettivo; analogo discorso vale per la situazione finanziaria del reclamante;

-    non è preteso, da parte del reclamante (in tutta logica, e correttamente, visto quanto detto al punto precedente), che il mantenimento del sequestro potrebbe compromettere il reinserimento del reclamante (art. 59 cifra 2 cpv. 2 CP);

-    alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione di mantenere il sequestro sugli oggetti di cui al penultimo paragrafo della decisione 29 dicembre 2003, non è giustificata nella misura in cui si fonda sull'ipotesi di futuro sequestro ex art. 58 CP, lo è, invece, nella misura in cui si fonda sulla futura applicabilità dell'art. 59 cifra 2 CP ed ha quale obiettivo la garanzia per l'esecuzione di un risarcimento compensatorio a favore dello Stato (161 CPP e 59 CP);

-    in conclusione, il reclamo va respinto seppur parzialmente fondato; di questa circostanza si terrà conto nella ripartizione delle tasse e spese;

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19 cifra 1 e 2 LFStup, 161, 280 ss, 284 cpv. 1 lett. a) CPP, 58 e 59 CP,

decide

1.      Il reclamo è respinto ai sensi dei considerandi.

2.      La tassa di giustizia, fissata in FRS 200.--, e le spese, FRS 40.--, sono a carico per metà dello Stato e, per l'altra metà, del reclamante; le ripetibili sono compensate.

3.      Contro la presente è dato reclamo alla CRP entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.         Intimazione:

                                                                                     giudice Edy Meli

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