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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.03.2004 INC.2003.16507

22. März 2004·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·803 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. INC.2003.16507

Lugano 22 marzo 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Franco Lardelli

  sedente per statuire sull’istanza presentata il 16/18 marzo 2004 da

__________, __________, cittadina rumena, residente a __________ (Germania) patrocinata dall’avv. __________, Lugano  

intesa ad ottenere il dissequestro parziale del conto bancario intestato a lei e al marito __________ presso __________ SA, Lugano, sequestrato nell’ambito del procedimento penale aperto a suo carico per complicità in assassinio mancato e tentato di cui __________ del Procuratore pubblico Arturo Garzoni;

viste le osservazioni 22 marzo 2004 del magistrato inquirente;

letti ed esaminati gli atti dell’inc. __________ messi a disposizione di questo giudice;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che:

nell’ambito del procedimento a carico di __________, per titolo di complicità in assassinio mancato e tentato, il Procuratore pubblico Arturo Garzoni ha ordinato il sequestro, tra le altre cose, della relazione bancaria n. __________, intestata a __________ e/o __________ presso __________ SA, Lugano, relativo ad un investimento azionario del valore di FRS. 71'462.- valuta 06.12.2002;

con istanza 16/18 marzo 2004, __________ chiede nuovamente il dissequestro della suddetta relazione bancaria nella misura di FRS. 1’500.-, ciò per far fronte, in occasione del processo che verrà celebrato a suo carico tra il 23 marzo 2004 e il 6 aprile 2004 davanti alla Corte delle Assise Criminali di Lugano, alle spese “di custodia dei figli”, ritenuto che “la suocera non vuole, nè può tenere” i suoi figlioletti;

con osservazioni 22 marzo 2004, il Procuratore pubblico dichiara di non opporsi di principio al dissequestro, ma chiede che vengano “preliminarmente verificati i costi effettivi per i figli (a mano di pezze giustificative)”;

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

un ordine di perquisizione e sequestro bancario rappresenta un attentato ai diritti personali: come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii; Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6);

in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 16/18 marzo 2004, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa;

gli averi sequestrati non sono provento di reato; entra dunque, in questo caso in considerazione il sequestro risarcitorio. Il magistrato inquirente, pur non opponendosi di principio al dissequestro chiede una verifica dei costi di custodia dei figli, sulla base di pezze giustificative;

non essendo state prodotte le suddette pezze giustificative e, nell’imminenza del processo che inizia domani mattina, essendo impossibile la verifica chiesta dal magistrato inquirente, l’istanza di dissequestro va  respinta;

va qui ribadito che, trattandosi di un importo destinato a coprire spese connesse allo svolgimento del processo, impregiudicato in questa sede il giudizio sull’indigenza dell’accusata, eventuali ulteriori dissequestri potranno, se del caso, essere decisi dalla Corte delle Assise criminali in sede di giudizio di merito.

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      L’istanza è respinta.

2.      Non si prelevano nè tassa nè spese di giustizia.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione (anticipata via fax e per raccomandata):

                                                                           giudice Franco Lardelli

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