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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.07.2003 INC.2003.1604

2. Juli 2003·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,178 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. INC.2003.1604

Lugano 2 luglio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

  sedente per statuire sull'istanza di proroga presentata il 23/25 giugno 2003 dal

Procuratore pubblico __________, Ministero pubblico di Bellinzona  

nei confronti di

__________, attualmente detenuto c/o PCT La Stampa (patrocinato dall'avv. __________

accusato dei reati di cui agli art. 125, 221 cpv. 2 e 223 CP;

viste le osservazioni 30 giugno 2003 dell'accusato (presentate per il tramite del patrocinatore);

visto l'inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato arrestato l'8 gennaio 2003 con l'accusa di incendio intenzionale aggravato, esplosione e lesioni colpose, segnatamente per avere, nella notte 31 dicembre 2002/1 gennaio 2003 a __________, in correità con __________, cagionato intenzionalmente l'incendio dello stabile sede __________, provocando ingenti danni alla cosa altrui e pericolo per l'incolumità pubblica, rispettivamente l'esplosione, mettendo in tal modo scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o l'altrui proprietà, nonché per avere cagionato per negligenza un danno al corpo o alla salute di __________ (cfr. richiesta di conferma dell'arresto 9 gennaio 2003, doc. _, inc. GIAR __________).

L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno stesso, stante l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, di bisogni dell'istruzione e dei pericoli di fuga e di recidiva (cfr. doc. _, inc. GIAR citato sopra).

2.

Con la richiesta qui in discussione il Procuratore pubblico chiede una proroga del carcere di due mesi, cioè fino all'8 settembre 2003, onde poter procedere a confronti, previsti tra __________ /__________ e __________ /__________ al fine di chiarire le divergenze fra le rispettive versioni dei fatti, precisando che non è stato possibile procedervi precedentemente a causa delle precarie condizioni di salute di __________ - che hanno consentito soltanto interrogatori limitati nel tempo (come risulta dal certificato medico 4 aprile 2003) - il quale è tuttora ospedalizzato in Svizzera interna ed il cui trasferimento in Ticino dovrebbe avvenire alla fine di luglio, momento in cui si potrà procedere ai suddetti confronti. In considerazione della particolare cornice ambientale caratterizzante i fatti del __________, vi sarebbe pure un concreto rischio di collusione ed inquinamento delle prove: sarebbe quindi necessario, almeno fino al chiarimento delle reciproche posizioni, non dare alle parti la possibilità di interferire reciprocamente. Inoltre, essendo __________ cittadino straniero senza legami significativi con il nostro territorio e tenuto conto della possibile pena in caso di condanna, sussisterebbe un reale pericolo di fuga. Avuto riguardo alla gravità dei reati imputati a __________, una proroga di due mesi della carcerazione preventiva sarebbe rispettosa del principio di proporzionalità. Il fatto che egli sia stato sentito l'ultima volta il 16 aprile 2003 sarebbe da addebitarsi alle difficoltà dell'inchiesta derivanti sia dalle condizioni di salute di __________ sia dal coinvolgimento di più persone le cui dichiarazioni vanno valutate a dipendenza degli elementi che emergono di volta in volta.

3.

Con le osservazioni la difesa di __________ non si oppone alla richiesta di proroga.

4.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss);

5.

I seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ (non formalmente contestati dalla difesa ma comunque soggetti a verifica d'ufficio da parte di questo giudice) sono senz'altro dati: l'accusato ha infatti ammesso di aver eseguito "il lavoro" con __________ e di ritenere che l'incarico fosse stato dato a quest'ultimo da __________, gerente del locale, e dietro previsto compenso di fr. 10'000.--, precisando pure di avere acquistato con __________ la benzina per appiccare l'incendio presso una stazione di servizio di __________ il 31 dicembre 2002 (cfr. verbali PP 14 febbraio 2003 e 8 aprile 2003 n. __________ e __________).

6.

I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono rispetto all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).

__________ è cittadino italiano, ivi residente e senza legami significativi con la Svizzera, ciò che rende concreto il pericolo che, una volta messo in libertà provvisoria, egli tenti di sottrarsi al procedimento, dandosi alla fuga, tenuto conto della presumibile pena (di reclusione) in caso di condanna.

7.

Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:

"

-      In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

-                    E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder     die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

-      Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.

Se è ben vero che __________ ha sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità (cfr. verbale PP 6 febbraio 2003 n. 109), è altrettanto vero che le sue dichiarazioni devono ancora essere confrontate con quelle di __________ e di __________, in quanto divergenti su vari punti. Basti qui evidenziare che __________ ha dichiarato di avere contattato __________ per l'incendio e di averlo subito informato di chi fosse il mandante e dei motivi per i quali questi aveva commissionato l'incendio (__________sostiene invece di avere immaginato che il mandante fosse il gerente del locale), nonché ha asserito di avere comprato circa 100 litri di benzina la sera del 21 dicembre 2002 presso la stazione __________ unitamente a __________ [viceversa __________ sostiene di avere acquistato circa 25 litri di benzina (cfr. verbale PP 8 aprile 2003) il 31 dicembre 2002 presso un distributore di __________, dove si era recato con __________ (cfr. verbali PP __________ 6 marzo 2003, 12 marzo 2003, 20 marzo 2003, 28 marzo 2003 e 11 aprile 2003 n. __________)]. Da notare che le asserzioni di __________ in merito all'acquisto della benzina trovano riscontro in altri atti istruttori (tabulati cellulare __________ e registrazioni stazione di servizio __________). __________ ha invece mantenuto un atteggiamento negatorio sin dall'inizio dell'inchiesta. Esiste pure un concreto rischio di inquinamento e collusione delle prove. Infatti i personaggi implicati si muovono in un ambiente caratterizzato da "omertà" e paura, ciò che non permette affatto di escludere interferenze nelle posizioni espresse dalle parti, anche nella forma di ritorsioni e pressioni nei confronti dei famigliari dei correi. E' quindi necessario, così come evidenziato dal magistrato inquirente, che, perlomeno fino alla definitiva assicurazione delle dichiarazioni dei protagonisti, non sia data la possibilità di interferenze.

8.

Stabilito che gli elementi di legge per il mantenimento e/o proroga della detenzione preventiva sono presenti nel caso in esame, occorre ora valutare se la proroga richiesta è rispettosa del principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonchè il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità).

__________, come detto, è detenuto dall'8 gennaio 2003 per reati certamente gravi (crimini) e per i quali, incendio ed esplosione è prevista la pena della reclusione ed, in caso di condanna, è ipotizzabile una pena di durata verosimilmente ben maggiore del carcere sin qui sofferto ed ancora da soffrire.

Per quanto concerne invece la questione legata alla celerità dell'inchiesta, il fatto che non siano stati ancora effettuati i confronti fra __________ /__________ e __________ /__________, non può essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, tenuto conto sia del perdurare delle precarie condizioni di salute di __________, tuttora ricoverato oltre Gottardo ed il cui trasferimento in Ticino dovrebbe comunque essere possibile per la fine di questo mese, che hanno permesso di procedere soltanto ad interrogatori limitati nel tempo e non a confronti, sia del coinvolgimento nell'inchiesta di più persone (l'ultima delle quali è __________, arrestato circa 1 mese fa), ciò che fa si che gli atti d'inchiesta nei confronti dell'uno siano funzionali anche all'inchiesta dell'altro e che le rispettive dichiarazioni debbano essere valutate a dipendenza degli elementi che emergono di volta in volta. Giova comunque sin d'ora osservare che qualora le condizioni di salute di __________ non dovessero consentire di procedere ai confronti nei tempi previsti, l'eventuale richiesta di un'ulteriore proroga della carcerazione preventiva dei correi e/o complici, in assenza di altre motivazioni, potrebbe non essere giustificata, fondandosi su una circostanza a loro non imputabile.

Visto quanto sopra, la proroga di 2 mesi richiesta appare rispettosa del principio di proporzionalità. L'istanza deve quindi essere accolta così come proposta dal Procuratore pubblico, con la presente decisione, esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

richiamati gli articoli 221 cpv. 2 CP, 223, 125 CP, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP;

decide

1.      L’istanza è accolta.

Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino all'8 settembre 2003 (compreso).

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

-        Procuratore pubblico __________ (con fotocopia delle osservazioni del patrocinatore dell'accusato e l'inc. MP __________ di ritorno);

avv. __________;

-        Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano-Cadro.

                                                                                giudice __________

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