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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.10.2003 INC.2003.14402

17. Oktober 2003·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,277 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 2003.14402

Lugano 25 maggio 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

  sedente per statuire sull’istanza presentata il 22/25 settembre 2003 da

__________  

intesa ad ottenere il dissequestro dei conti bancari a lui intestati presso la Banca __________, come pure di Computer, di dischetti e dell’importo di FRS. 35'000.-- sequestrati nell’ambito del procedimento penale a carico di sua moglie __________ di cui all’ACC __________/2003 del Procuratore pubblico __________;

viste le osservazioni 30 settembre 2003 presentate dall’avv. __________ patrocinatore degli accusati __________ e __________;

letti ed esaminati gli atti dell’inc. ACC __________/2003,

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che:

nell’ambito del procedimento a carico di __________ e __________, per titolo di infrazione aggravata alla LFStup (art. 19 cifra 1 e 2 lett. c LFStup), il Procuratore pubblico __________ ha ordinato il sequestro, tra le altre cose, dei conti n. __________ (intestato a __________) e n. __________ (intestato alla __________ SAGL – __________), entrambi presso la Banca __________ (v. AI 5/11), come pure di due Computer, di 20 CD e un dischetto per Computer e di FRS. 35'000.-- reperiti presso l’abitazione dei coniugi __________ a __________ (v. AI 2/3, verbale di perquisizione e sequestro 13 marzo 2003 delle ore 8.30/11.00);

con istanza 7 maggio 2003 (v. AI 9/24), indirizzata al magistrato inquirente e rimasta inevasa, __________ chiedeva il dissequestro di Computer e dischetti, come pure dei

FRS. 35'000.-suddetti;

con nuova istanza 22/25 settembre 2003 (v. doc. _ inc. GIAR __________), __________ chiede il dissequestro degli oggetti già indicati nell’istanza 7 maggio 2003 e dei suoi conti bancari; questa istanza, giunta dopo l’emanazione dell’ACC __________/2003, è stata trasmessa per competenza a questo giudice dal Tribunale penale cantonale;

con osservazioni 30 settembre 2003, gli accusati __________ e __________ si dichiarano consenzienti con il dissequestro postulato da __________;

il Procuratore pubblico non ha presentato osservazioni;

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

un ordine di perquisizione e sequestro bancario rappresenta un attentato ai diritti personali: come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii; Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6);

in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. __________) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR __________);

va qui rilevato che, di principio, le istanze di dissequestro presentate al magistrato inquirente prima della chiusura dell’istruttoria, devono essere evase dal medesimo magistrato, pena il possibile accoglimento di ricorsi per denegata giustizia, con conseguente obbligo per il Procuratore pubblico di pronunciarsi sull’istanza inevasa e annullamento della chiusura dell’istruttoria e di tutti gli atti successivi (v. decisione 1 marzo 2003, inc. GIAR __________);

per quanto qui concerne, questo giudice è comunque competente ad esaminare l’istanza 22/25 settembre 2003, trattandosi di nuova istanza (per rapporto a quella già presentata in data 7 maggio 2003 e rimasta inevasa) giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa;

per quanto attiene i conti n. __________ (intestato a __________) e n. __________ (intestato alla __________ SAGL – __________), entrambi presso la Banca __________ (v. AI _), come pure i due Computer, i 20 CD e il dischetto per Computer reperiti presso l’abitazione dei coniugi __________ (v. AI 2/3, verbale di perquisizione e sequestro 13 marzo 2003 delle ore 8.30/11.00), va detto che dagli atti trasmessi a questo giudice non emerge alcuna loro connessione con il procedimento a carico di __________ e __________; segnatamente non emerge che i fondi depositati sui conti bancari o utilizzati per acquistare gli oggetti di cui si chiede il dissequestro siano provento di reato o che i conti e/o gli oggetti siano in qualche modo serviti a perfezionare il reato. Del resto neppure il magistrato inquirente, che ha rinunciato a presentare osservazioni, ha evidenziato eventuali connessioni con i reati imputati a __________ e a __________ a; in relazione a detti conti/oggetti, l’istanza di dissequestro merita dunque di essere accolta;

per quanto attiene l’importo di FRS. 35'000.-- reperito presso l’abitazione dei coniugi __________ (v. AI _, verbale di perquisizione e sequestro 13 marzo 2003 delle ore 8.30/11.00), va per contro detto che, dagli atti trasmessi a questo giudice, emerge che le dichiarazioni dell’istante attestanti il suo esclusivo diritto di proprietà sono smentite da quanto deposto in sede istruttoria da __________. Durante l’interrogatorio di polizia del 13 marzo 2003 delle ore 9.30 quest’ultima ha infatti affermato che l’importo di FRS. 35'000.-- reperito “al primo piano locale studio” le era stato affidato in custodia da suo padre __________ (v. AI _ p. 13). Ritenuto che __________ (persona a beneficio di una rendita AI di circa FRS. 45'000.-- annui) ha ammesso che durante la sua attività con la canapa, la cui cifra d’affari complessiva poteva situarsi “attorno ai FRS. 2'160'000.--“, “ha vissuto economicamente bene” (v. AI _p. 6 e 8), appare verosimile che l’importo di     FRS. 35'000.- sia provento della vendita illecita della canapa. In relazione a detto importo l’istanza di dissequestro deve dunque essere respinta;

l’istanza è conseguentemente solo parzialmente accolta, con la presente decisione suscettibile di gravame alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), senza carico di tassa e di spese giudiziarie;

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      Per quanto concerne il dissequestro dei conti n. __________ (intestato a __________) e n. __________ (intestato alla __________ SAGL – __________), entrambi presso la Banca __________ (v. AI _, come pure di due Computer, di 20 CD e di un dischetto per Computer reperiti presso l’abitazione dei coniugi __________, l’istanza è accolta.

2.      Per quanto concerne il dissequestro dell’importo di FRS. 35'000.-reperito presso l’abitazione dei coniugi __________, l’istanza è respinta.

3.      Non si prelevano nè tassa nè spese di giustizia.

4.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

5.      Intimazione: - __________ (con copia delle osservazioni

  dell’avv. __________);

- avv. __________, per sè e per gli accusati

  __________ e __________;

- Presidente della Corte delle assise Criminali, 6900 Lugano (con copia delle osservazioni

  dell’avv. __________ e l’inc. __________di ritorno);

- Procuratore pubblico __________ (con copia delle osservazioni

  dell’avv. __________).

                                                                giudice ____________

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