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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.08.2003 INC.2003.12104

26. August 2003·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,469 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. INC.2003.12104

Lugano 26 agosto 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

            sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 12 agosto 2003 dal

Procuratore pubblico __________, Ministero pubblico di Bellinzona,  

nei confronti di

__________, attualmente detenuto c/o PCT, Cadro, (patrocinato dall'avv. __________)

accusato ed estradato per i reati di cui agli artt. 260 bis (in relazione con l'art. 112 CP) e 260 ter CP, con successiva estensione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 111, 112, 122, 183, 184, combinate (a seconda del caso e delle circostanze indicate) con gli artt. 25, rispettivamente 21 e 22 CP, nonché 134 CP e 260 bis (in relazione con 111, 183, 122 CP);

viste le osservazioni della difesa (20 agosto 2003);

visto l'incarto MP __________/2003 (e classatore Rapporto d'arresto O.C.);

ritenuto

in fatto

A.

__________ è stato arrestato in Romania il 12.12.2002, in esecuzione di un ordine d'arresto internazionale del 9.12.2002, per i reati di cui agli artt. 260 bis CP (in relazione con 112 CP) e 260 ter CP (AI 11, 17, 18, 19 e 36). L'estradizione alla Svizzera, meglio l'arrivo in Ticino, è avvenuta il 27 febbraio 2003, in base all'ordine 369/C del Ministero di Giustizia rumeno (AI 36, doc. _ inc. GIAR 28.02.2003).

Questo giudice ha confermato l'arresto il 28 febbraio 2003, ritenuti presenti gravi indizi per il reato di cui all'art. 260bis CP, necessità istruttorie e pericolo di fuga (doc. _, inc. GIAR citato).

Per completezza si precisa che analogo ordine, così come tutta la procedura che ne è derivata, ha colpito __________ (figlio di __________), i due avendo agito (secondo l'accusa) di concerto in (e per) ogni fase dei fatti imputati.

B.

Le accuse mosse a __________ sono in relazione a fatti in vario modo (ritenuti) connessi all'uccisione violenta di __________, avvenuta a __________ il 3 dicembre 2002 ad opera di __________ e di tale __________.

__________ è accusato di aver preso parte, unitamente a altri, ad un disegno criminoso finalizzato all'omicidio di tre guardie di confine elvetiche, verso le quali __________ nutriva sentimenti di vendetta, disegno poi concretizzatosi nei confronti di __________, moglie di una delle guardie; il tutto conformemente ad un piano, dietro compenso e quale membro di un'organizzazione criminale (cfr. AI _).

Nei fatti, l'accusato, dopo aver avuto conoscenza delle intenzioni vendicative di __________ (inizio estate 2002), avrebbe accettato di collaborare con lui alla realizzazione della vendetta reclutando, a tale scopo, altri quattro cittadini moldavi __________, organizzato un incontro a __________ (Romania) durante il quale si sarebbero anche pattuito il compenso, mantenuto i contatti con __________ nel periodo successivo a tale incontro, fornito (sempre ad __________) le generalità dei  quattro moldavi (oltre alle sue e quelle di suo figlio) per permettere la compilazione di "inviti" verso la Germania, ricevuto la documentazione e trasmesso quella necessaria ai quattro moldavi allo scopo di ottenere il visto (per la Germania). Fattori indipendenti dalla volontà dell'accusato (e degli altri moldavi) avrebbero ostacolato l'ottenimento dei visti in questione, rispettivamente la trasferta in Germania (cfr. Rapporto d'arresto 28 febbraio 2003, pagine da 2a3e relativi riferimenti, in inc. GIAR 121.2003.1, doc. _; riassunto di tali fatti, siccome emersi dall'istruttoria, in Verbale PP V. __________, 25 luglio 2003, p. 2; Istanza di proroga 12 agosto 2003, p. 23/24). Inoltre, la persona che ha poi effettivamente accompagnato __________ in Ticino, e risulta essere l'autore materiale dell'uccisione di __________, sarebbe stata segnalata e inviata in Germania da __________ e __________ (Rapporto d'arresto, p. 3 e 4).

Per completezza e correttezza di esposizione, si precisa che __________ non nega di aver in qualche modo organizzato, e partecipato, all'incontro di __________, di aver mantenuto dei contatti con __________, rispettivamente di aver fatto da tramite per la trasmissione delle generalità e la ricezione degli inviti. Afferma però che il tutto era finalizzato al recarsi in Germania per un'attività di guardia del corpo e che mai si è parlato di vendette contro doganieri svizzeri (cfr., per tutti, verbale GIAR 28 febbraio 2003, p. 7 e seguenti).

C.

Con l'istanza qui in discussione, il magistrato inquirente, dopo aver riassunto i risultati dell'inchiesta in generale (pagine da 2 a 8), ripercorre gli indizi di colpevolezza nei confronti di __________, sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo (ancorché, spesso travalicando quanto necessario per il presente giudizio sconfinando in quanto potrebbe interessare la requisitoria sul merito), e contesta, richiamandosi in particolare alle dichiarazioni di __________ e di sua moglie, la versione fornita dall'accusato sui fatti che gli vengono imputati (Istanza da p. 8 a p. 23). I concreti e gravi indizi vengono comunque riassunti dal magistrato inquirente alle pagine 23 e 24 dell'Istanza di proroga. Dei riferimenti e delle interpretazioni del magistrato inquirente si dirà, laddove necessario, nei considerandi di diritto.

In seguito, e sempre nell'istanza, si precisa che sulla base delle emergenze istruttorie le ipotesi di reato che meglio si attagliano alla fattispecie, sarebbero quelle di complicità in assassinio (mancato, tentato e consumato) nonché di sequestro di persona; da questa constatazione l'estensione dell'accusa effettuata il 25 luglio 2003 __________ avrebbe, con la sua attività (di "intermediazione"), contribuito al concretizzarsi ed allo svolgersi della spedizione punitiva di __________ e __________ contro le tre guardie di confine, (iniziata ma non conclusa: perciò mancato assassinio, sub. tentato), all'effettiva uccisione di __________ (non potendo escludere che altre persone, oltre alle guardie di confine, potessero essere uccise: da qui la complicità in assassinio consumato) e alla privazione della libertà, rispettivamente aggressione, dell'amica della vittima (non potendo escludere neppure questo: quindi sequestro di persona e rapimento e aggressione). Nello stesso solco, si colloca l'estensione agli atti preparatori di omicidio, lesioni gravi e sequestro di persona.

L'inchiesta, sempre a dire del magistrato inquirente, è ormai conclusa e la proroga richiesta (tre mesi) serve all'espletamento delle formalità di deposito degli atti e di chiusura (Istanza p. 26). La richiesta si fonda, oltre che sull'esistenza di gravi indizi di reato, sul concreto pericolo di fuga, vista la pesantezza delle accuse e l'assenza di qualsiasi legame con la Svizzera.

La gravità dei reati, fa sì che, sempre per il magistrato inquirente, la detenzione preventiva subita, ed eventualmente ancora da subire, rispetta il principio di proporzionalità.

D.

Con le osservazioni del 20 agosto 2003, la difesa di __________ si oppone alla proroga richiesta. A suo giudizio il fatto che il Procuratore pubblico dichiari l'inchiesta conclusa e rimetta al giudice del merito la sussunzione dei fatti ad una o più delle numerevoli ipotesi di reato formulate, evidenzia sia la pochezza degli indizi di reato, sia l'inutilità di una proroga (Osservazioni p. 2). Inoltre, contesta (argomentando) l'impostazione di carattere requisitoriale utilizzata dal magistrato inquirente nell'esporre quelli che sarebbero gli indizi di reato ed il fatto che vengano date per accertate circostanze (in particolare affermazioni di __________ e di __________) che non lo sono, mentre viene negata ogni e qualsiasi credibilità alle dichiarazioni dell'accusato e del figlio per il solo fatto che durante la detenzione in Romania hanno potuto avere contatti tra loro (Osservazioni, p. da 5 a 20). La conclusione è, per la difesa, che non sono dati gravi indizi di colpevolezza, in quanto nessun elemento agli atti permette di affermare che __________ fosse cosciente del "reale motivo per il quale __________ cercava persone da ingaggiare" (Osservazioni, p. 20).

In seguito, "e dal profilo meramente giuridico e dando quindi per assodato che il ruolo di __________ sia effettivamente quello descritto dal Procuratore pubblico nella lista che figura alle pagine 23 e 24 dell'istanza di proroga" (Osservazioni p. 20), contesta (con riferimenti giurisprudenziali) che tali circostanze possano essere ritenute elementi costitutivi dei reati ascritti. Sempre a giudizio della difesa, in nessun modo l'agire dell'accusato ha facilitato l'esecuzione dei reati effettivamente commessi a __________ da __________ e __________ (il secondo non essendo entrato in contatto con il primo tramite __________), non vi sono elementi che permettano di affermare la presa in considerazione dell'eventualità di un rapimento e, per quanto concerne la complicità nel mancato assassinio delle guardie di confine, l'agire dell'accusato ha a malapena superato l'aspetto del puro parlato: non vi è stato in alcun modo inizio di esecuzione (Osservazioni p. da 20 a 25). Quanto agli atti preparatori, l'agire di __________ non permetterebbe di concludere che egli ha compiuto "il passo decisivo verso l'esecuzione del reato e che, dopo l'ultima messa a punto, passerà all'esecuzione", già per il solo fatto che i visti non sono stati ottenuti (Osservazioni p. 26).

La difesa contesta pure l'esistenza di una delle condizioni alternative per il mantenimento del carcere preventivo. Pericolo di recidiva non è neppure invocato dal magistrato inquirente che, nel contempo, ha dichiarato l'inchiesta conclusa. Quanto al pericolo di fuga, la difesa afferma che la condizione di povertà, la conoscenza di due sole lingue e l'assenza di formazione professionale lo escludono in quanto l'accusato  "non saprebbe dove andare" e sarebbe "identificabile" in qualsiasi posto si recasse (Osservazioni p. 30).

Da ultimo, osserva che la detenzione preventiva dura da oltre otto mesi (di cui quasi tre a fini estradizionali) senza che sia emerso nulla oltre agli incontri in Romania e a quanto già accertato al momento della conferma dell'arresto in Svizzera. Anche tenuto conto della gravità dell'intera vicenda, una proroga appare lesiva del principio di proporzionalità (Osservazioni p. 28).

Delle altre considerazioni e argomentazioni delle parti si dirà, se necessario nei considerandi che seguono.

Considerato

in diritto

1.

L'istanza, presentata prima del termine di scadenza tecnica della detenzione preventiva subita in Svizzera (REP 1986 p. 161) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

a)

Come già intuibile dai considerandi sui fatti, in concreto gli indizi (oggettivi) di reato emersi dall'inchiesta  nei confronti di __________ sono quelli elencati dal Procuratore pubblico alle pagine 23 e 24 dell'Istanza di proroga, segnatamente:

-   organizzazione, accompagnamento e partecipazione all'incontro di __________ tra __________ e quattro altri cittadini moldavi __________ nel giugno 2002;

-   mantenimento dei contatti tra __________ ed i quattro altri moldavi durante il periodo successivo ed anche ai fini di trasmettere le generalità per la preparazione degli "inviti" a recarsi in Germania;

-   ritirato e fatto consegnare ai quattro moldavi gli "inviti" trasmessi da __________;

-   partecipato ad ulteriori incontri con __________ in Romania nel novembre 2002;

si veda pure quanto comunicato dal Procuratore pubblico a __________, nel verbale 25 luglio 2003 (VI __________).

b)

Queste circostanze, la cui esistenza non è contestata neppure dall'accusato (Verbale GIAR 28 febbraio 2003 p. 7 e ss., doc. _ inc. GIAR 121.2003.1) sono, dal profilo oggettivo, indizi concreti dell'esistenza (rispettivamente della commissione) di atti preparatori punibili ex art. 260 bis CP. Va ricordato che gli atti preparatori costituiscono il passo intermedio tra il semplice parlato ed il passo decisivo che conduce all'inizio del tentativo (DTF 117 IV 384), che deve trattarsi di un comportamento esteriore constatabile che esprima intenzione di proseguire nell'azione, un comportamento inerente disposizioni (atti) concrete d'ordine tecnico o organizzativo (quali il procurarsi documenti o "… auch das Beschaffen von Informationen": Trechsel, Kurzkommentar, no. 2 ad art. 260 bis CP) conformi ad un piano (cioè che abbiano un legame logico tra loro, senza che sia necessario che il piano stesso sia già chiaramente definito: DTF 111 IV 155;Trechsel, no. 3 ad 260 bis). Inoltre, per la consumazione del reato non è necessario che si sia già materialmente in condizione (sempre dal profilo oggettivo) di passare all'atto, rispettivamente che tutti gli atti preparatori previsti siano stati portati a compimento (DTF 111 IV 155). Ritenuto, inoltre, che la cifra 2 della norma in questione è applicabile solo se la rinuncia risulta da una autonoma motivazione interna (DTF 118 IV 366).

c)

La conclusione di cui sopra, per divenire definitiva nell'ambito delle competenze di questo giudice (limitate a verosimiglianza e senza pregiudizio per il merito), necessita della presenza d'indizi anche per quanto concerne l'aspetto soggettivo (l'intenzione, che concerne sia gli atti preparatori che il reato progettato), a maggior ragione nella fase conclusiva delle indagini. Come detto, __________ nega di aver mai saputo che gli incontri, il reclutamento di altri quattro cittadini moldavi, il mantenimento dei contatti e le procedure per l'ottenimento degli "inviti" e dei visti, avessero quale obiettivo la spedizione punitiva nei confronti delle tre guardie di confine svizzere. Tuttavia, e ancora una volta senza pregiudizio per il merito, indizi che vanno in senso contrario alle sue dichiarazioni esistono e sono sufficienti (per la presente decisione).

__________, in merito allo scopo ed al contenuto dell'incontro di __________, afferma in modo abbastanza esplicito di aver parlato della sua intenzione di vendetta nei confronti dei tre doganieri, di aver promesso 2'000.- EUR per ogni persona che avrebbe partecipato alla "spedizione", di aver richiesto a __________ (ed al figlio __________) di occuparsi dei visti per la Germania perché da lì si sarebbe poi partiti alla volta della Svizzera (Verbale __________ 26.06.2003). Anche a prescindere dal determinare se tali affermazioni  possano essere corroborate da quelle di __________ (che non ha partecipato personalmente all'incontro di __________, ma afferma di aver sentito "personalmente" __________ dire al marito che gli avrebbe trovato le persone giuste per la sua vendetta, persone "brave nel tagliare" - Verbale PP __________, 4.04.2003 e 12 giugno 2003), va comunque considerato che più elementi concorrono ad indicare che colui che ha effettivamente accompagnato in Svizzera __________ ( __________) é stato messo in contatto con quest'ultimo dalle stesse persone presenti all'incontro di __________ (__________e __________), persone con le quali __________ (e  __________) é rimasto in contatto anche durante il viaggio in Ticino il 3 dicembre (si vedano le dichiarazioni ed i collegamenti telefonici riassunti in Verbale PP __________ 16 giugno 2003 e verbali __________ 17 dicembre 2002 e 21 gennaio 2003). Quanto sopra supporta le affermazioni di __________ circa il contenuto della discussione avvenuta a __________ in presenza dei __________. Analogamente, il fatto che __________ sia partito per la Svizzera subito dopo l'arrivo di  __________, preparandosi a tale viaggio già nei giorni precedenti, permette di pensare che chi doveva recarsi in Germania (quindi anche i __________ e gli altri quattro moldavi incontrati a __________, sebbene poi impediti alla trasferta dalle difficoltà incontrate nell'ottenere il visto, rispettivamente per passare il primo confine -  cfr. per __________ e __________, cfr. AI 169) fosse informato del reale scopo della trasferta senza dover attendere che le reali finalità della stessa gli venissero indicate dopo l'arrivo in quel paese (con il conseguente rischio, per __________, di una non accettazione del cambiamento). Pur non potendosi escludere categoricamente altre possibilità, i fatti e le circostanze sopra descritte indiziano in modo concreto, e sufficiente anche a questo stadio finale dell'istruttoria, la presenza dell'aspetto soggettivo del reato di cui all'art. 260 bis CP, così come contenuto nell'ordine d'arresto.

d)

Indizi (ancorché non granitici) sono pure presenti in relazione alla conoscenza dell'infrazione progettata, e verso la quale tendono gli atti preparatori. Sebbene lo stesso __________ nei suoi verbali resi in Romania (in particolare quelli del 17 dicembre 2002 e 21 gennaio 2003) afferma, sostanzialmente che l'intenzione non fosse quella di uccidere, alcune dichiarazioni della moglie (8.12.2002) e le annotazioni trovate a casa sua (cfr. Rapporto di polizia 24 dicembre 2002, AI __________) vanno in senso contrario, perlomeno per quella che poteva essere l'intenzione di reato (progettato) al momento degli incontri in Romania e successivi contatti per concretizzare la trasferta in Germania di 6 persone. Se non quali veri e propri indizi, perlomeno quali elementi circostanziali, il numero di persone coinvolte, l'entità della trasferta, i preparativi messi in opera già prima dell'arrivo dei moldavi, rispettivamente di  __________ (per es. noleggio vettura il 23/25 novembre 2002 - cfr. verbali 17 dicembre 2002 e 21 dicembre 2002), i costi dell'operazione (e non da ultimo la fuga programmata per tutta la famiglia - cfr. Verbale PP __________ 22 maggio 2003 p. 3) rendono plausibile che il reato progettato non si limitasse ad una semplice "lezione" tramite pestaggio (con il non indifferente problema di intervenire con precisa contemporaneità presso tutti e tre, onde evitare l'allarme).

e)

Di contro, non emergono (e neppure sono indicati dal magistrato inquirente) elementi indizianti di particolare concretezza, per il reato di cui all'art. 260 ter. In buona sostanza, l'ipotesi (anche se non peregrina) non è sostenuta da indizi concreti per quanto concerne la struttura durevole e gerarchizzata con ripartizione dei compiti e comportamento sistematico per rapporto alle finalità dell'organizzazione (Basler Kommentar, no. 6 ad 260 ter).

La conoscenza di persone pronte a "tagliare" o il fatto che __________ parli, in uno dei suoi verbali, dell'"organizzazione" dei __________ ", non è sufficiente.

4.

a)

Come detto, in data 25 luglio 2003, le ipotesi d'accusa sono state estese a tutta una serie di ipotesi di complicità in reati consumati, rispettivamente tentati o mancati. Ritenuto che in materia di estradizione vige il principio della specialità (art. 14 LFEstr., RS 0.353.1), il Procuratore pubblico ha segnalato di aver richiesto alle autorità rumene l'estensione dell'estradizione (AI __________), ritenendo però che ciò non sia strettamente necessario trattandosi di modifica della qualifica giuridica sulla base degli stessi fatti (verosimilmente con riferimento all'art. 14 cifra 3, che prevede comunque la doppia punibilità). Con scritto del 22 agosto 2003, il Ministero della Giustizia rumeno ha comunicato che la domanda di estensione è stata accordata dalla Corte d'appello di Costanza con sentenza del 18 agosto 2003, non ancora cresciuta in giudicato. Appare pertanto verosimile che l'estensione a tutte le altre ipotesi di reato menzionate nel già citato verbale del 25 luglio 2003 che la questione (procedurale: cfr. per analogia DTF 117 IV 222) si risolva a breve, senza dover determinare se tutte le ipotesi oggetto di estensione (peraltro non contestate dalla difesa ex art. 191 CPP) costituiscano una semplice modifica della qualifica giuridica dei fatti menzionati nell'ordine d'arresto che è servito alla richiesta di estradizione stessa (si veda, per esempio, l'assenza di ogni e qualsiasi riferimento all'amica della vittima, legata e imbavagliata).

D'altro canto, e per le finalità del presente giudizio, non è necessario verificare se gli indizi di reato siano dati (e sufficienti) per ogni ipotesi formulata dal magistrato inquirente. Basta che quelli riscontrati permettano di determinarsi anche sulla proporzionalità della detenzione cautelare. Questo non solo per evitare di pregiudicare, in qualche modo, le competenze del giudice del merito e, ancora prima, quelle del magistrato inquirente al momento della decisione di (eventuale) rinvio a giudizio, ma anche per rispettare il ruolo procedurale di questo giudice che non è quello di effettuare accertamenti sui fatti (in particolare laddove molto dipende dalla determinazione degli elementi soggettivi) e sussumerli ad una delle numerose norme di cui alla promozione ed estensione dell'accusa, bensì quello di verificare, per un'ipotesi di reato indicata, se gli indizi che emergono dall'istruttoria sono sufficienti.

b)

A titolo abbondanziale, si rileva comunque che, di principio, laddove il reato progettato è portato a compimento o tentato (in senso tecnico), non vi è più spazio per l'applicazione dell'art. 260 bis (salvo in caso di concorso - atti preparatori plurimi o reati progettati plurimi), trattandosi di norma sussidiaria (Basler Kommentar, n. 18 ad art. 260 bis). Questo vale per l'autore e il correo, ma anche per il complice la cui assistenza è punibile già se il reato è tentato. La punibilità è data anche se (il complice) favorisce solo una parte dell'agire altrui, non è a conoscenza di tutti i dettagli del reato che si intende compiere o, spontaneamente, rinuncia "à tenir son ròle jusqu'au bout" (P. Graven, L'infraction pénale punissable, p. 301; DTF 108 Ib 301).

Per quanto concerne il caso specifico, si rileva che se fornire un'arma (anche altrimenti reperibile), favorire gli incontri tra persone ai fini della commissione di un reato mettendo a loro disposizione il luogo dell'incontro o fornire l'indirizzo per un aborto, costituiscono atti di assistenza (DTF 108 Ib 301; REP 1986 p. 321; DTF IV 7 78) causali all'infrazione (nel senso di una "Förderungskausalität": DTF 121 IV 109), lo possono ben essere anche il mettersi a disposizione quali (possibili) correi, procurarne altri, favorire il reciproco incontro ed operare per organizzare/permettere la trasferta (avvicinamento) verso il luogo dove si dovrebbe compiere il reato.

Quanto all'aspetto soggettivo, e ricordato che basta il dolo eventuale (DTF 121 IV 109), è sufficiente che il complice sappia che presta assistenza per un reato determinato, senza che sia necessario conoscerne i dettagli concreti (S. Trechsel, Kurzkommentar, n. 9 ad art. 25). In tal senso non si può che ribadire quanto detto ai considerandi 3 c. e 3 d. della presente, in merito all'assassinio/omicidio delle guardie di confine, senza necessità di determinarsi in questa sede (anche perché si scivolerebbe troppo nel campo delle deduzione e/o della requisitoria) su tutte le altre possibilità che l'accusato avrebbe "preso in considerazione" (Istanza, p. 25).

5.

Riconosciuti i gravi indizi di reato, occorre determinare se è pure (e ancora) presente una delle altre condizioni che permettono il mantenimento (rispettivamente la proroga) della carcerazione preventiva.

Il magistrato inquirente fa valere il pericolo di fuga.

A mente di questo giudice tale pericolo è dato e concreto. __________ è cittadino straniero residente all'estero e non ha legami di alcun tipo con il territorio elvetico. Egli è confrontato con imputazioni gravi per i quali è prevista la reclusione (e ciò vale già per l'ipotesi di atti preparatori). Non va inoltre dimenticato, per il reato di atti preparatori, che sebbene questi costituiscano un'infrazione indipendente, l'eventuale colpa dell'autore non può essere totalmente scissa dalla gravità del reato progettato (G. Strantenwerth, Schweizerisches Strafrecht, 5. Auflage, p. 195). Pertanto, l'accusato rischia (a maggior ragione se dovesse trovar conferma l'ipotesi di complicità) concretamente, di vedersi confrontato con una pena di una certa gravità, magari da espiare, circostanza che deve essere considerata nella valutazione del rischio di fuga (DTF 106 Ia 407). Tutto quanto sopra impone di concludere che le conseguenze di una "fuga" possono apparirgli quale male minore per rapporto a quello derivante da ulteriore carcerazione (DTF 12 agosto 1981 in re C.).

Non si comprende appieno il significato che la difesa attribuisce alle affermazioni secondo cui il pericolo di fuga non sarebbe dato in quanto l'accusato "non saprebbe dove andare" e sarebbe "identificabile" in ogni luogo. Se con ciò s'intende che in caso di messa in libertà, l'unica destinazione potrebbe essere la Romania, da dove sarebbe (di nuovo) estradabile, basterà qui ricordare che l'estradabilità non è elemento che possa diminuire o attenuare il concetto di pericolo di fuga contenuto nelle norme sulla carcerazione preventiva (cfr. M. Luvini, in REP 1989, p. 293).

6.

La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie (tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.) con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto (poco meno di 6 mesi in Svizzera e poco meno di 3 in Romania a fini estradizionali) è ancora rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto conto della gravità dei reati imputati, e lo sarebbe ancora, a mente di questo giudice, se la detenzione fosse prorogata di qualche mese.

Nell'istanza del 12 agosto 2003 si afferma a chiare lettere che l'istruttoria è conclusa e solo è necessario disporre del tempo per espletare le formalità di chiusura (Istanza, p. 26). Tuttavia, non è (ancora) stato effettuato formalmente il deposito degli atti in quanto si attende il Rapporto di Polizia Giudiziaria, sollecitato il 31 luglio 2003 (AI 156).

E' già stato detto, sebbene in ambito non completamente analogo (cioé in sede di valutazione delle necessità istruttorie per il mantenimento della carcerazione) dell'irrilevanza dell'attesa del Rapporto di polizia giudiziaria (GIAR 2 maggio 2002 in re P., inc. 492.2001.4). Occorre qui ribadire che se l'inchiesta è conclusa (il che significa che tutte gli elementi sono stati raccolti e prospettati, tutti gli atti d'indagine esperiti) non è ammissibile protrarre la carcerazione nell'attesa (qui prospettata in un mese circa - cfr. Istanza p. 26) del Rapporto di polizia giudiziaria, a maggior ragione quando lo stesso non dovrebbe contenere alcun elemento nuovo da prospettare (rispettivamente quando gli elementi raccolti dalla polizia per delega, sono già agli atti in altra forma - cfr. AI 170). Ne consegue che tale attesa può violare il principio di celerità e, nel caso in esame, impone di limitare la proroga richiesta a poco più di un mese (e fino al giorno 30 settembre 2003), tempo sufficiente per espletare le formalità di chiusura.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 260 bis (in relazione con l'art. 112 CP) e 260 ter CP, artt. 111, 112, 122, 183, 184, in relazione con  25, rispettivamente 21 e 22  CP, nonché 134 CP e 260 bis (in relazione con 111, 183, 122 CP), artt. 95 ss., 102, 103, 279 ss., 284 CPP,

decide

1.     L'istanza è parzialmente accolta, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al giorno 30 settembre 2003, compreso.

2.     Non si prelevano tasse e spese.

3.     Contro la presente è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni dall'intimazione.

4.     Intimazione:

         -    PP __________

(con copia delle osservazioni 20 agosto 2003 della difesa e con inc. MP __________/2003 di ritorno);

         -    avv. __________, per sé e per __________;

         -    Direzione PCT, Lugano-Cadro (per conoscenza);

         -    SEPEM, Taverne-Torricella (per conoscenza).

                                                                                 giudice __________

INC.2003.12104 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.08.2003 INC.2003.12104 — Swissrulings