N. 627.2002.1 Lugano, 10 dicembre 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 4/5 novembre 2002 da
__________(patrocinata dallo studio legale __________)
contro l'ordine di perquisizione e sequestro datato 24 ottobre 2002, emanato dal Procuratore pubblico Arturo Garzoni, nel procedimento di cui all'incarto MP __________;
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (18 novembre 2002) e quelle degli accusati, rispettivamente indagati, __________, __________, __________ e le società __________ e __________ (8 novembre 2002);
visto l'incarto MP __________;
ritenuto
in fatto
A.
Nei confronti di __________ è stata promossa l'accusa per infrazione aggravata, subordinatamente semplice, alla LFStup., il 24 ottobre 2002, in sede d'interrogatorio (cfr. AI 12, incarto MP __________).
Oggetto dell'inchiesta è la vendita di canapa nella forma di "sacchetti odorosi" effettuata dall'accusata presso il negozio __________ di __________, che
l'accusata gestisce (per sua stessa dichiarazione), con il marito e per conto del figlio __________, da circa due anni (AI 12 citato, p.1).
La vendita dei sacchetti odorosi costituirebbe ca. l'80% dell'attività del negozio, che produce una cifra d'affari media giornaliera di 3/4'000.- FRS al giorno (AI 12, Verbale SG __________ 24 ottobre 2002, p. 4; AI 25, Verbale PS __________ 7 novembre 2002, p.9).
B.
Lo stesso giorno è stata promossa l'accusa (con analoga modalità e per la stessa imputazione) nei confronti di __________ e di __________, nata __________ (AI 13 e 14).
__________ è stato interrogato, quale indagato per gli stessi fatti ed analoghi reati, il 30 settembre 2002 dal magistrato inquirente e dalla polizia il 7 novembre 2002 (AI 25; rapporto PS 19 novembre 2002). Nei suoi confronti non risultano, allo stato attuale dell'incarto, promozioni formali dell'accusa, egli è comunque indagato per infrazione alla LFStup (cfr. allegato all'AI 25: formulario ex artt. 207-207a CPP).
C.
Sempre il 24 ottobre 2002, il magistrato inquirente ha emanato alcuni ordini di perquisizione e sequestro bancari (__________ e __________) in relazione a "tutte le relazioni in essere o nel frattempo chiuse, intestate o comunque facenti capo …" alle persone indagate (AI 10 e 11).
L'ordine ha (avrebbe) colpito, tra le altre, due relazioni bancarie, riconducibili alla reclamante: presso __________ (titolare) e presso la __________ di __________ (avente diritto economico). Ciò risulta dal reclamo (punto 3), in quanto agli atti del procedimento non risulta che la __________ abbia già risposto all'ordine e la __________ ha inviato i documenti in busta chiusa (AI 20).
D.
Con il reclamo, __________, dopo averne affermato ricevibilità, chiede l'annullamento dell'ordine del Procuratore pubblico nella misura in cui tocca le sue relazioni presso __________ e presso __________ di __________.
A suo dire le due relazioni non riguardano l'attività del negozio __________. Sulla prima vi sono depositati unicamente gli stipendi ed i versamenti da parte dell'AVS; la seconda é stata aperta recentemente per un'operazione commerciale, estranea all'attività del negozio, e con deposito di FRS 5'000.-.
Quanto sopra è, sempre a dire della reclamante, desumibile anche dalla contabilità della società che gestisce il negozio.
__________, inoltre, ha chiesto effetto sospensivo nelle forme dell'art. 164 CPP. Ciò è stato concesso, ma solo la __________ ha proceduto all'invio della documentazione in busta chiusa (cfr. AI 20).
E.
Con le loro osservazioni, gli altri accusati e indagati (nonché le due società coinvolte nella vicenda) si limitano a confermare i fatti esposti dalla reclamante. Asseriscono che __________ contesta sia l'esistenza delle condizioni per una confisca che la presenza d'indizi di reato, fatto (quest'ultimo) che non trova riscontro nel reclamo.
F.
Il magistrato inquirente, nel suo esposto, elenca gl'indizi di reato relativi all'attività del negozio __________, attività che (fors'anche con ruoli diversi) coinvolge tutti gli accusati/indagati, quindi anche la reclamante.
In virtù della cifra d'affari generata, in gran parte costituita dalla vendita di sacchetti odorosi, ritiene più che lecito acquisire la documentazione necessaria per determinare impiego e destinazione del provento di tale attività (illecita). La documentazione bancaria richiesta costituisce, a suo dire, mezzo di prova in tal senso. Sempre a giudizio del magistrato inquirente, la reclamante non ha provato la provenienza lecita dei fondi che sarebbero confluiti sui conti in oggetto, uno dei quali risulta intestato ad una società panamense.
Da ultimo, il Procuratore pubblico, segnala che qualora potrà disporre della documentazione bancaria richiesta, procederà senza indugio ad accertare l'eventuale estraneità per rapporto all'attività illecita disponendo, se del caso, il dissequestro di quanto inconferente.
Delle altre affermazioni o argomentazioni delle parti si dirà, se del caso, nel seguito della presente decisione.
considerato
in diritto
1.
Il reclamo, introdotto entro il termine di 10 giorni dall'intimazione (per posta) alle banche, è tempestivo. La reclamante, accusata nel procedimento è legittimata.
2.
I principi generali in materia di perquisizione sequestro, sebbene noti ai patrocinatori delle parti ed al Procuratore pubblico, sono ricordati qui di seguito.
a)
In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359).
b)
Un ordine di perquisizione e sequestro bancario rappresenta un attentato ai diritti personali, e può causarne pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). La misura ordinata dal Procuratore Pubblico deve inoltre
essere rispettosa del principio di proporzionalità (v. Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6).
c)
Va, inoltre ricordato, che l'ordine di perquisizione e sequestro indirizzato ad un istituto bancario, contiene due atti procedurali (o momenti procedurali, se si preferisce) tra loro distinti: quello della perquisizione e quello del sequestro.
Ovviamente la prima precede, generalmente, il secondo e ne determina la fondatezza sia per quanto concerne la (successiva) acquisizione agli atti della documentazione e/0 degli averi (REP 1997 no. 102; sentenza GIAR 2 novembre 1993 in re banca B., inc. 863.93.1; sentenza GIAR 23 marzo 1994 in re M-B., inc. 224.94.1).
La prassi che ammette sostituzione della perquisizione "domiciliare" mediante trasmissione di un ordine scritto per posta, non deve far dimenticare questi due momenti.
Occorre, pertanto e innanzitutto, verificare se le condizioni per la perquisizione siano date.
3.
a)
Per quanto concerne l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo alla reclamante, si premette che nell’esame dell’esistenza di gravi indizi di reato, lo scrivente giudice deve imporsi precisi limiti, derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione dell’ordine contestato, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
b)
Ciò premesso, e ritenuto che l'esistenza di sufficienti indizi di reato non è formalmente contestata dal reclamo, si può affermare che gli stessi sono dati anche sulla base delle considerazioni che seguono.
Sia la reclamante che il figlio __________ riconoscono che l'attività prevalente del negozio __________ è costituita dalla vendita di "sacchetti odorosi" contenenti canapa (__________ Verbale SG 24.10.2002 p. 1 e 4; __________ verbale PP 30 settembre 2002, p. 6 e Verbale PS 7.11.2002. p. 2). Inoltre, __________ afferma che i sacchetti in questione contenevano sostanza con tenore di THC superiore allo 0,3 % che, perlomeno in parte (e per usare un eufemismo) poteva essere utilizzata dagli acquirenti quale stupefacente (__________, verbali citati, rispettivamente p. 6, 7, 9 e p. 2 e 10). Quest'ultimo fatto è
ipotizzato anche dalla qui reclamante (__________, Verbale citato p. 3), alla quale è pure nota l'esistenza di un limite di THC consentito dalla legge.
Le circostanze sopra descritte, costituiscono (alla luce della giurisprudenza recente in materia - DTF 124 IV 146; DTF 126 IV 60; DTF 126 IV 199; DTF 24 maggio 2002 in re F.) indizi di reato sufficienti (anche indipendentemente dal ruolo di gestore per conto del figlio) a fondamento di un ordine di perquisizione e sequestro.
c)
In virtù della cifra d'affari dichiarata, dei rapporti famigliari tra gli accusati/indagati, nonché dei ruoli rispettivi nella gestione dell'attività del negozio __________, un ordine di perquisizione volto ad identificare le relazioni in qualche modo riconducibili ad ognuno di questi e ad acquisire la relativa documentazione allo scopo di definire il destino degli incassi provenienti da attività illecita (e tra questa vi è anche lo stipendio che la società versa a chi vi opera - FF 1993 III, p.217).
Nel caso specifico, inoltre, l'ordine è indirizzato in modo mirato a sole due banche ed è pacificamente rispettoso del principio di proporzionalità.
4.
Stabilita la legittimità della perquisizione, ci si deve ora occupare del sequestro, rispettivamente della procedura di messa sotto suggello richiesta dal reclamante (in sede di reclamo), quale forma d'effetto sospensivo.
La seconda questione é attinente alla perquisizione della documentazione (art. 164 CCP; L. Marazzi, Sull'ordine di perquisizione e sequestro bancario - La legittimazione attiva della banca a interporre reclamo contro un ordine di perquisizione e sequestro, in Il Ticino ed il diritto, Lugano 1997 p. 501 ss, 502; DTF 114 Ib 357). Lo scopo di questa procedura, che può essere trattata contestualmente al reclamo contro l'ordine di perquisizione e sequestro, è quella di permettere, al detentore o all'avente diritto di carte, di far valere la loro (delle carte) estraneità al procedimento penale. Ciò comporta motivazione specifica in tal senso, con prova praticamente liquida d'estraneità affinché questo giudice, che non ha compiti istruttori (e non può determinarsi in prima istanza sulle prove spulciando magari l'intero incarto e tutta la documentazione bancaria sin qui acquisita), possa esprimersi in merito.
Nel caso in esame, va detto che solo la documentazione relativa alla relazione presso la __________ è stata prodotta in busta chiusa (al Procuratore pubblico con scritto del 31 ottobre 2002, AI 19), conformemente a quanto disposto all'art. 164 CPP.
La reclamante sostiene, da un lato, che l'attività del negozio (__________) fa capo alla relazione bancaria aperta presso la __________ di __________, dall'altro che la relazione presso la __________ di __________ è stata aperta per un'operazione commerciale (indipendente) con deposito di FRS 5'000.-. Nulla è detto sulla tipologia dell'operazione commerciale né sulla provenienza (e pertinenza economica) della somma di FRS 5'000.-.
Queste indicazioni non costituiscono prova liquida d'estraneità della documentazione bancaria in questione, per l'inchiesta.
Anche se l'attività del negozio fa capo alla __________ di __________, è quantomeno indiziata incompletezza della contabilità "ufficiale" per rapporto agli incassi (AI 25, __________ Verbale PS 7.11.2002, p.8). Inoltre, le entrate in conto (per versamento) non permettono di determinare la provenienza e, quindi di escludere quella illecita (non dimenticando che lo stesso stipendio della reclamante può rientrare in tale qualifica).
Non vi è, quindi, sufficiente motivo per escludere perquisizione della documentazione ex art. 164 CPP.
Il problema non deve neppure essere posto per la relazione presso la __________ di __________, già per il solo fatto che non vi è stata produzione della documentazione a questo giudice per verifica ex art. 164 CPP.
Abbondanzialmente, se si tratta degli stipendi (ciò che la perquisizione ha comunque lo scopo di verificare) come asserito nel reclamo, si deve comunque concludere per la loro connessione con l'inchiesta sia a fini probatori che confiscatori o devolutivi allo Stato (artt. 161 CPP, in relazione con l'art. 59 cifra 1 e cifra 2 CP).
5.
Quanto al sequestro (sia dei documenti che degli averi in conto), come detto sopra, lo stesso segue la perquisizione e, nella misura in cui è già stato ordinato cautelativamente, deve trovare conferma o smentita a seguito dell'esecuzione di quest'ultima (art. 164 CPP, ultima frase; GIAR 23 marzo 1994, inc. 224.94.1), che il magistrato inquirente non ha, di fatto, ancora effettuato.
Riservatezza, approfondito esame delle circostanze e quindi della proporzionalità sono garanzie che dovranno presiedere alla perquisizione, vale a dire alla presa di conoscenza ed all'esame della documentazione bancaria da parte del magistrato inquirente (cui spettano tali incombenti: CRP 21 gennaio 1991 in re C. D. B., inc. 354/90; GIAR 2 novembre 1993, inc. 863.93.1), con restituzione (e quindi non acquisizione agli atti dell'istruttoria) di tutte quelle carte che si constateranno estranee al processo e contemporanea liberazione di fondi analogamente non pertinenti.
6.
Il reclamo contro gli ordini di perquisizione e sequestro 24 ottobre 2002 è respinto, con trasmissione (a crescita in giudicato della presente) della documentazione posta sotto suggello (aperta da questo giudice il 6.11.2002) al Procuratore pubblico per la perquisizione e l'eventuale seguito del sequestro.
Reiezione del gravame comporta carico di tasse e spese alle parti soccombenti con decisione suscettibile di reclamo ex art. 284 cpv. 1 lett. a) CPP.
P.Q.M.
viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 19 cifra 1 e cifra 2 LFStup, 157 ss, 161, 164, 284 CPP,
decide
1. Il reclamo 4/5 novembre 2002 presentato da __________ contro gli ordini di perquisizione e sequestro del 24 ottobre 2002 indirizzati a __________ e __________, è respinto.
2. La documentazione bancaria oggetto di procedura di messa sotto suggello sarà consegnata al Procuratore pubblico per i suoi incombenti, come ai considerandi, a crescita in giudicato della presente.
3. La tassa di giustizia fissata in FRS 400.-, e le spese di FRS 60.-, è a carico del reclamante per 2/3 e degli osservanti __________, __________, __________, __________, __________ (in solido) per il rimanente 1/3.
4. Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
Intimazione:
giudice Edy Meli