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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 11.03.2003 INC.2002.54403

11. März 2003·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,958 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. INC.2002.544.03  

Lugano 11 marzo 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

              sedente per statuire sul reclamo presentato il 27 gennaio 2003 da

__________ rappr. dall’avv. __________    

contro   il ritiro del passaporto (rispettivamente la mancata riconsegna) da parte della Polizia cantonale;  

viste le osservazioni 14 febbraio 2003 dell’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione e constatato che il Comando della polizia cantonale ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine assegnato;

letti ed esaminati gli atti dell'incarto trasmesso dalla SPI;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

Il ricorrente, giunto in Svizzera nel dicembre 1998, è stato sottoposto ad audizione quale asilante il 18.12.1998, con consegna dei documenti di legittimazione (passaporto e CI: cfr. verbale audizione 18.12.1998). Con decisione del 29.12.1998, l'UFR ha deciso che il sig. __________ non aveva qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e gli ha assegnato un termine per lasciare la Svizzera. Il termine è poi stato sospeso nell'attesa dell'esito della procedura ricorsuale.

In data 30 maggio 2002 la CRA ha respinto il ricorso e l'UFR ha assegnato al qui ricorrente un ulteriore termine (29 agosto 2002) per lasciare la Svizzera. Poco dopo, più precisamente il 17.06.2002, l'URS (con comunicazione alla SPI) ha restituito i documenti di legittimazione al signor __________.

Il termine di partenza è stato ulteriormente sospeso dalla CRA, a seguito di ricorso poi stralciato dai ruoli e demandato per competenza (riesame della domanda d'asilo) all'UFR. Questa autorità ha emanato la sua decisione, negativa, il 2.11.2002 imponendo a __________ di lasciare immediatamente la Svizzera.

L'UFR ha inoltre dichiarato privo d'effetto sospensivo l'eventuale ricorso; il 17.12.2002 la CRA ha sospeso l'esecuzione dell'allontanamento.

2.

I documenti di legittimazione del qui ricorrente, consegnati all'autorità amministrativa al momento della domanda d'asilo, gli sono stati restituiti (come già detto) il 17.06.2002. I documenti in questione sono attualmente nelle mani della Polizia cantonale. La documentazione agli atti non contiene nulla che permetta di determinare con precisione quando e per quale motivo (rispettivamente in base a quale norma) siano stati ritirati. Né il reclamo né le osservazioni della SPI apportano sufficiente chiarezza su questo punto e la Polizia cantonale non ha ritenuto di doversi esprimere.

Emerge comunque chiaramente che per l'autorità amministrativa (in casu SPI) i documenti di legittimazione del signor __________ sono in sue mani. Ciò risulta sia dallo scritto 9.12.2002 della SPI alla Polizia cantonale, sia dallo scritto 9.01.2003 della stessa SPI al legale del qui ricorrente.

3.

Con il reclamo in oggetto, il signor __________ chiede l'annullamento della "decisione" (non notificata e, a suo dire, basata sull'art. 2 LAMCL), mediante la quale la Polizia Cantonale ha "sequestrato" i suoi documenti di legittimazione, e la restituzione degli stessi; in via subordinata chiede che venga fatto ordine alla Polizia cantonale di emanare formale decisione, in merito al sequestro dei documenti, e di operare affinché sugli stessi venga apposto il visto per il Canada.

La SPI, nelle sue osservazioni del 14 febbraio 2003, contesta la competenza di questo giudice asserendo che il ritiro/sequestro/trattenuta dei documenti di legittimazione costituisce provvedimento amministrativo adottato sulla base dei combinati disposti degli artt. 8 cpv. 1 lett. b e 10 LAsi, nonché 2 Oasi 1, che farebbero obbligo all'autorità di trattenere i documenti sino all'esaurimento della procedura d'asilo. Non si tratterebbe quindi di una "misura coercitiva" ai sensi della LMC e relativa normativa cantonale d'applicazione.

4.

Occorre preliminarmente che questo giudice si determini sulla sua competenza.

Il ritiro/sequestro/trattenuta dei documenti di legittimazione è oggetto di più norme, contenute sia nella LDDS che nella LAsi, e può avvenire in momenti diversi e con finalità diverse (garanzia di esecuzione dell'allontanamento, accertamento dell'identità) ciò che può essere fonte di confusione ed insicurezza giuridica.

Questo giudice fonda la sua competenza, in materia di diritto degli stranieri, sulla LALMC (artt. 4 e 32) ed ha già avuto modo di stabilire che questa non è limitata alla verifica della legalità e adeguatezza della carcerazione (rispettivamente alla sua proroga), ma si estende alle misure coercitive in generale:

"…se è pur vero che gli artt. 4 e 31 LMC, assegnando la competenza a questo giudice in materia di misure coercitive, fanno riferimento alla carcerazione di cui all’art. 13c cpv. 2 LDDS, va detto che l’art. 32 LMC estende la competenza a tutte le altre decisioni dell’autorità amministrativa. Tra queste rientrano senza dubbio anche le misure messe in atto in applicazione dell’art. 14 cpv. 3 LDDS aventi per scopo di mettere al sicuro i documenti di legittimazione degli stranieri da allontanare.

Del resto la trattenuta del documento di legittimazione messa in atto in applicazione di questa norma di legge é senz’altro assimilabile per analogia, in ragione dei suoi effetti (segnatamente quello di limitare allo straniero la possibilità di circolare e di varcare il confine), al deposito dei documenti previsto dall’art. 2 LMC quale provvedimento sostitutivo della carcerazione. L’Ufficio giuridico non contesta che questo giudice sia competente a decidere i ricorsi contro le decisioni adottate in applicazione di quest’ultimo articolo.

L’assegnazione della competenza alla medesima autorità di ricorso per le misure previste dall’art. 14 cpv. 3 LDDS e quelle previste dall’art. 2 LMC, appare quindi inderogabile per evitare disparità di trattamento e per unità di materia."

(GIAR 14 febbraio 2003, inc. 35.2001.1).

5.

Nel caso in esame, la SPI sostiene incompetenza di questo giudice per il fatto che la misura sarebbe stata adottata in virtù degli artt. 8 e 10 LAsi che impongono all'autorità amministrativa (tra cui deve essere annoverata anche la Polizia) di prendere in consegna e mettere al sicuro i documenti di viaggio e di legittimazione e ciò fino ad esaurimento della procedura (nel caso specifico ancora in corso fino alla decisione finale della CRA).

L'argomentazione non convince.

Gli artt. 8 e 10 della LAsi (del 26 giugno 1998, revisione globale), sostituiscono, di fatto, anche l'art. 12b introdotto con la LMC del 1995 (cfr. FF 1996 II p.11ss, 30 e 44 in particolare) e pertanto v'è da chiedersi se non si tratti comunque di misura coercitive alle quali si applica la legge cantonale d'applicazione ed il relativo art. 32 (cfr. sentenza citata al punto 4 della presente decisione). Inoltre, come peraltro affermato dalla stessa SPI lo scopo degli artt. 8, 9 e 10 Lasi è quello di assicurare il controllo d'identità al momento del deposito della domanda ma anche di assicurare, se del caso, l'allontanamento (Osservazioni p.2; cfr. pure FF 1998 I 273 ss, 300 e 302, FF 1996 II p. 1 ss., p.44) e quest'ultimo compete ai cantoni (art. 46 LAsi). La competenza decisionale esclusiva dell'UFR (Direttiva 20.09.1999; art. 10 LAsi), nel secondo caso (allontanamento)  non appare così granitica come pretende la SPI.

Nel caso in esame, tuttavia, appare superfluo ogni ulteriore approfondimento in merito dato che nulla, nell'incarto, indica che la presa in consegna/trattenuta dei documenti d'identità del ricorrente si fondi sugli articoli citati. Infatti, i documenti sono stati depositati al momento della presentazione della domanda (cfr. verbale di audizione del 18.12.1998), quindi in applicazione dell'art. 8 LAsi, e restituiti il 17 giugno 2002 con l'assenso della SPI che, ancora il 9 gennaio 2003, comunicava al legale del ricorrente che chiedeva lumi sull'operato della polizia, che i documenti erano già stati restituiti. Nella sua decisione del 2 dicembre 2002 l'UFR non fa' alcun riferimento alla necessità di mettere al sicuro i documenti di legittimazione.

Alla luce di quanto sopra si può legittimamente ritenere che l'art.8 LAsi non sia (più) invocabile e che il richiamo all'art. 10 (in particolare cpv. 2) non sia pertinente in assenza di un qualsiasi richiamo in merito da parte dell'UFR o di una qualsiasi comunicazione all'UFR (ufficio di "destinazione" dei documenti nella norma citata). L'assenza di una decisione, o anche solo di una comunicazione al ricorrente, che indichi la base legale della misura intrapresa dalla polizia, così come il fatto che non siano state presentate osservazioni (da parte di chi ha assunto di fatto la misura) sembrano confermare questa conclusione.

6.

In virtù di tutto quanto sopra si deve concludere che la misura adottata dalla Polizia cantonale costituisce una misura coercitiva ai sensi della LCALMC (rispettivamente sull'art. 2 lett. c. o 2 lett. e. del RLALMC) con conseguente competenza di questo ufficio a statuire sul ricorso.

Infatti, al momento in cui è in corso una procedura d'allontanamento, le misure adottabili dall'autorità preposta allo stesso (ancorché nel caso specifico l'allontanamento sia ancora in sospeso come da decisione del CRA) sono quelle di cui agli artt. 13° ss. e 14 LDDS. L'art. 14 cpv. 3 LDDS è stato introdotto nella legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) con la legge federale del 14 marzo 1994 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (in vigore dal 1 febbraio 1995) e meglio dalla stessa legge che ha introdotto gli artt. 13a -13e LDDS. La misura della perquisizione dello straniero allo scopo di reperire il suo documento di legittimazione o più semplicemente l’obbligo fatto allo stesso di depositare detto documento per metterlo al sicuro in vista dell’allontanamento, previsti dall’art. 14 cpv. 3 LDDS, sono dunque da annoverarsi tra le misure coercitive stesse.

Molto esplicito in tal senso é del resto il Messaggio del Consiglio federale là dove, commentando l’introduzione di questa normativa, rileva che:

“le autorità competenti in materia di stranieri devono poter contare sul fatto che gli stranieri, in procedura di allontanamento o di espulsione, abbiano a consegnare i documenti, allo scopo d’accertamento dell’identità ed attuazione della relativa decisione. Il fatto che spesso molti richiedenti l’asilo ed anche altri stranieri omettano di farlo rende più difficile o addirittura impossibile l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione ordinati. Entrano quindi in linea di conto, come misura coercitiva allo scopo di procurare i giustificativi necessari per l’espulsione o lo sfratto, in primo luogo la perquisizione dello straniero e degli oggetti che porta con sé” (FF 1994 I 300).

Il ricorso 27 gennaio 2003 avverso l'operato della Polizia cantonale é ricevibile.

7.

Per quanto attiene il merito della misura si deve, innanzitutto, constatare come l'assenza di  una qualsivoglia motivazione che permetta di verificare la legalità della misura adottata, per rapporto alla situazione concreta ed alla base legale, faccia si che la misura stessa non possa essere protetta. Il fatto che la legge non preveda che la misura debba essere preliminarmente intimata per iscritto allo straniero mediante decisione (Nicolas Wisard: Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, pag. 242), non significa che si possa operare senza dover fornire un minimo di motivazione, anche per garantire il diritto di essere sentito della persona che subisce la misura.

Comunque, dall'incarto non emergono elementi concreti che permettano di ritenere la "messa al sicuro dei documenti" una misura necessaria. Da un lato le competenti autorità avevano già provveduto alla restituzione dopo l'emanazione di una decisione negativa e la CRA, nella decisione del 30 maggio 2002, menziona esplicitamente il possesso dei documenti di legittimazione (da parte del qui ricorrente) come elemento se non necessario perlomeno utile alla preparazione del rimpatrio.

I documenti di legittimazione del ricorrente debbono essergli restituiti.

Restando riservata l'emanazione di (ulteriore) misura da parte dell'autorità competente con relativa motivazione ancorché sommaria.

8.

Il ricorrente chiede pure il gratuito patrocinio per la presente procedura. Tale misura, visto l'esito del reclamo e l'assegnazione di ripetibili, non è necessaria.

Visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      Il ricorso è accolto.

2.      La decisione di fatto della Polizia cantonale con la quale sono stati trattenuti i documenti d'identità del signor __________ é annullata; i documenti debbono essere restituiti.

3.      La tassa di giustizia di FRS 300.00 e le spese di FRS 50.00 sono a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente FRS 400.00 a titolo di ripetibili.

4.      Contro la presente decisione é dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.

5.      Intimazione a:

avv. __________, per sé e per il ricorrente;

-          Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Viale Stefano Franscini 15, 6500 Bellinzona, con l'incarto di ritorno;

-          Comando della Polizia del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona.

                                                                              giudice __________

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