Incarto n. INC.2002.5414
Lugano 8 marzo 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sull'istanza di dissequestro presentata il 13 febbraio 2004 da
__________, detenuto c/o PCT La Stampa, Lugano-Cadro rappr. dall'avv. __________
in materia di dissequestro;
viste le osservazioni del Procuratore generale (1. marzo 2004);
potendosi prescindere dalla visione dell'intero incarto MP;
ritenuto e considerato:
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è stato arrestato il 31 gennaio 2002 (quando si trovava, in espiazione pena e regime di semilibertà, presso il carcere di Regensdorf/ZH) con l'accusa di aver organizzato, con terzi, un importante traffico di stupefacenti tra il Sudamerica e l'Europa, nel corso del 2001 (oltre 200 Kg di cocaina, sequestrati ad Atene l'8 gennaio 2002: cfr. doc. 2 inc. GIAR 54.2001.1), nonché di aver riciclato la somma di USD 400'000.- consegnatagli da persone implicate nel traffico in questione, membri (secondo l'accusa) di un'organizzazione criminale (inc. GIAR 54.2002.1, doc. 1);
il carcere preventivo, cui è astretto __________, perdura tutt'ora e nei suoi confronti è stato emesso l'atto di rinvio a giudizio;
con l'istanza qui in discussione, __________ chiede il dissequestro della somma di FRS 2'874,00 (subordinatamente di una inferiore) per l'acquisto di capi d'abbigliamento, che nessuno potrebbe acquistare per lui, individuati tramite catalogo;
il magistrato inquirente ricorda i principi che reggono il sequestro ai fini di confisca, nonché il fatto che la misura può servire anche a garantire spese giudiziarie e multa; a suo dire, solo motivi di stretta necessità permettono di diminuire la "garanzia dello Stato" e, nel caso in esame, tali motivi sarebbero dati ma solo per un importo minore a quello richiesto;
trattandosi di richiesta avanzata nel lasso di tempo che segue l'atto d'accusa e precede il dibattimento, questo giudice è competente per determinarsi sulla richiesta (cfr. decisione 17 febbraio 2004, doc. 2 inc. GIAR 54.2002.14);
in diritto occorre far riferimento all'art. 59 cifra 2 cpv. 2 CPP, ritenuto che non è sostenuta provenienza illecita degli averi sotto sequestro;
il magistrato inquirente non contesta che determinate spese relative al fabbisogno personale possano, nel caso in esame, essere riconosciute e aderisce all'istanza ma per un importo inferiore, il cui ammontare è lasciato alla determinazione di questo giudice;
prima facie, la richiesta così come formulata, appare effettivamente eccessiva (anche alla luce del numero di capi d'abbigliamento figuranti nella lista allegata all'istanza); lo stesso istante presenta una richiesta subordinata per un importo inferiore, senza quantificarlo;
ne consegue che, nel suo principio, l'istanza non è contestata dall'autorità inquirente (e non vi sono parti civili); solo deve essere determinato l'importo da dissequestrare;
di principio non spetterebbe a questo giudice determinare l'importo oggetto della subordinata in assenza di indicazioni (e motivazioni) delle parti; tra l'altro, la lista di articoli allegata all'istanza non indica i prezzi dei singoli articoli, né risulta sempre possibile individuarne tipologia (e, quindi, necessità);
comunque, vista l'entità della questione e la concordanza delle parti quo ad un dissequestro, una irricevibilità dell'istanza per carenza di motivazione della subordinata risulterebbe contrario all'economia di giudizio;
in conclusione, la richiesta subordinata può essere accolta nella misura di FRS 1000.-, somma che in assenza di precisazioni si reputa sufficiente per l'acquisto di uno o due paia di scarpe, alcune calze, qualche pantalone ed alcune magliette (capi che risulterebbero dalla lista allegata all'istanza).
P.Q.M
visti gli artt. 59 CP, 161 ss. CPP, 280 ss. , 284 CPP,
decide
1. L'istanza è accolta nella sua formulazione subordinata.
§. Di conseguenza è dissequestrata a favore di __________, la somma di FRS 1'000.-.
2. Non si prelevano tasse di giudizio, né spese; non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente è dato reclamo alla CRP, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica.
4. Intimazione:
- PG __________, Via Pretorio 16, 6900 Lugano;
- avv. __________, per sé e per il reclamante
(con copia delle osservazioni 1. marzo 2004 del magistrato inquirente);
- Presidente della Corte delle assise criminali, Via Pretorio 16, 6900 Lugano
(con copia delle osservazioni 1. marzo 200 del magistrato inquirente).
giudice ___________