Incarto n. INC.2002.5407
Lugano 7 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato il 24/29 aprile 2003 da
__________, attualmente detenuto c/o Carcere di __________ patrocinato dall'avv. __________
contro
le decisioni 11/14 aprile 2003 di deposito atti e complementi d'inchiesta e 22/23 aprile 2003 di proroga del termine del deposito atti, entrambe del Procuratore generale avv. __________ (inc. __________);
visto lo scritto 30 aprile 2003 del Procuratore generale mediante il quale si comunica la concessione di una ulteriore proroga del deposito atti;
preso atto dell'accordo verbale da parte del legale del ricorrente a che il reclamo sia, ora, considerato privo d'oggetto riservato giudizio sulle ripetibili;
ritenuto che lo scritto 30 aprile 2003 del Procuratore generale contiene adesione, perlomeno di fatto, a parte delle richieste del reclamante;
viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 138 e 146 CP, 161 ss, 118, 280 ss, 284, 9 cpv. 4 CPP,
decide:
1. Il reclamo è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.
2. Non si prelevano tasse e spese, ma al reclamante lo Stato verserà FRS 300.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);
- Procuratore generale avv. __________.
giudice __________