N. 54.2002.5 Lugano, 26 settembre 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo 14/16 agosto 2002 presentato da
__________, c/o PCT, Cadro,
(patrocinato dall'Avv. __________)
contro la decisione del Procuratore pubblico (datata 26 luglio 2002) di "costringere il ricorrente in condizioni di detenzione sproporzionate dal punto di vista dell'isolamento",
viste le osservazioni del procuratore pubblico (28 agosto 2002);
visionato, per quanto necessario e presso il Ministero Pubblico, l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
con scritto del 26 luglio 2002, il Procuratore pubblico ha ordinato/autorizzato il trasferimento di ____________ dalle carceri pretoriali di Bellinzona al PCT (doc. 2 del'incarto GIAR 54.2002.5);
la decisione fa seguito a quella del 24 luglio 2002 di questo giudice, che ha ritenuto non (più) rispettoso del principio di proporzionalità il mantenimento dell'accusato (dall'arresto avvenuto il 31 gennaio 2002) presso le carceri pretoriali;
l'ordine/autorizzazione del 26 luglio 2002, contiene alcune condizioni relative al regime carcerario a cui è sottoposto ____________: colloqui e corrispondenza liberi con il solo difensore, proibizione di contatti diretti ed indiretti con il detenuto __________, con conseguente non concessione di attività lavorativa e beneficio dell'ora d'aria in tempi e modi che impediscano i contatti con quest'ultimo;
mediante il presente reclamo, ____________ afferma che le misure disposte dal magistrato (e che accompagnano il trasferimento) lo costringono ad un totale isolamento/segregazione, sproporzionato per rapporto al grado di effettiva concretezza del pericolo di collusione con __________ (con riferimento alla sentenza del 24 luglio 2002 di questo giudice); chiede, quindi, l'annullamento delle misure;
il Procuratore pubblico chiede reiezione del gravame, sostenendo che, nella decisione del 24 luglio, questo giudice non aveva escluso l'esistenza di un pericolo di collusione, pur ritenendolo insufficientemente concreto per giustificare (nel rispetto del principio di proporzionalità) permanenza presso le carceri pretoriali; lo stesso GIAR, sempre a dire del Procuratore pubblico, aveva rammentato la facoltà di adottare misure relative al regime carcerario, a garanzia dell'inchiesta, e quelle poste in atto ossequiano tale decisione;
il Procuratore pubblico è legittimato ad adottare misure relative al regime carcerario delle persone in detenzione preventiva per "assicurare lo scopo dell'arresto" (art. 104 cpv. 3 CPP, artt. 4 cpv. 1 lett. a, 11 LEPMS, artt. 2 cpv. 1 lett. c, 39 ss. REPMS);
- ____________, accusato e "destinatario" delle misure emanate dal magistrato inquirente, relative al suo regime carcerario, è certamente legittimato ad interporre reclamo (Rusca/Salmina/Verda, Commento del Codice di Procedura penale ticinese, no. 12 ad art. 104);
la tempestività del reclamo, contestata dal Procuratore pubblico, non può essere correttamente verificata; la comunicazione al difensore non è avvenuta per mezzo di invio raccomandato (art. 7 CPP e 124 CPC) e l'affermazione del difensore del reclamante, secondo cui la ricezione sarebbe avvenuta solo il 5 agosto 2002, non può essere smentita; d'altro canto, la CRP e questo ufficio hanno già avuto modo di affermare che in determinati casi (misure processuali destinate a durare nel tempo) il reclamo tardivo può essere considerato quale istanza di levata della misura, proponibile in ogni tempo (CRP 7 dicembre 1993, inc. 225/93; GIAR 16 marzo 2001, inc. 528.2000.1);
il reclamo è pertanto ricevibile in ordine;
la persona in stato di detenzione preventiva fruisce dei diritti fondamentali, compreso quello della libertà personale (ancorché non per tutte le sue componenti, per ovvia sottomissione alle restrizioni che derivano dallo stato di detenzione stesso - per. es. la libertà di movimento in quanto tale); le restrizioni imposte da regime carcerario, qualora intacchino ulteriormente la libertà personale, debbono essere limitate a quanto necessario per garantire lo scopo della detenzione ed il normale funzionamento del carcere (DTF 95 I 45; DTF 113 Ia 325; W. Haller in Commentaire de la Constitution fédérale, Liberté personnelle no. 13 e 66);
il reclamante lamenta il totale isolamento/segregazione (a suo dire analogo a quello vissuto presso le pretoriali) cui è astretto, di fatto, dall'ordine del procuratore pubblico che, imponendo di evitare ogni contatto diretto od indiretto con il detenuto ___________, si concretizza, per quanto emerge dal reclamo, nel dover rimanere in cella, salvo che per il periodo giornaliero d'aria;
il fatto che una persona in detenzione preventiva debba rimanere in cella per la maggior parte del tempo non appare, in sé, una costrizione particolare ed ulteriore per rapporto all'inevitabile conseguenza della misura dell'arresto; non esiste un diritto a circolare liberamente per lo stabilimento carcerario (fatta salva la garanzia di un periodo d'aria giornaliero), così come non esiste un diritto ad intrattenere relazioni con altri detenuti (Donatsch/Schmid, Kommentar zur Stpo des Kantons Zürich, nos. 10, 11, 43, 44 ad art. 71; DTF 122 II 299);
le persone in stato di detenzione preventiva, di principio, sono assegnate alla sezione del penitenziario denominata carcere giudiziario cantonale, di cui le carceri pretoriali sono delle sezioni (art. 4 cpv. 1 lett a. LEPMS), ospitati in celle individuali e separati dai detenuti in espiazione di pena (art. 40 cpv. 3 REPMS; art. 48 PPF); la permanenza in cella è la norma e la garanzia della libertà personale, nella forma della libertà di movimento, è rispettata quando al detenuto è garantito un periodo giornaliero d'aria e di movimento fuori dalla cella (CRP 19 agosto 2002 in re S.; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, nos. 2410 a 2412);
in virtù dei principi e delle disposizioni di legge esposti nei paragrafi precedenti, nel caso specifico il fatto di dover rimanere la maggior parte del tempo in cella e di non avere contatti giornalieri con altri detenuti, non costituisce limitazione della libertà personale che va oltre le normali conseguenze della detenzione preventiva (legale), né costituisce una forma di isolamento/segregazione;
equivoca il reclamante con il suo riferimento alla sentenza 24 luglio 2002 ed al concetto di isolamento/segregazione in esso contenuto; in quella decisione, il concetto è, ovviamente, da ricondurre alla situazione delle carceri pretoriali che in conseguenza alle specifiche condizioni (logistiche ed organizzative) fanno si che con il trascorrere del tempo la detenzione tenda ad avvicinarsi sempre più ad una forma di isolamento/segregazione nel senso della "mise au secret" prevista da alcuni codici romandi (cfr., per gli aspetti concreti, DTF 101 Ia 46);
presso la sezione denominata carcere giudiziario cantonale del penitenziario, le condizioni sia logistiche che organizzative sono diverse e tali da permettere concretamente un regime che non comporti restrizioni ulteriori per rapporto a quelle direttamente conseguenti allo statuto di detenuto preventivo e necessarie ai fini di salvaguardare lo scopo dell'arresto ed il normale funzionamento del carcere (passeggiata,
visite, occupazione in cella, accesso ai media ed a quanto previsto dalle strutture d'appoggio carcerarie - cfr. G. Piquerez, op. cit., no. 2410 e ss; Donatsch/Schmid, op. cit., no. 23 e ss. ad art. 71); il reclamo nulla eccepisce su questi punti;
in conclusione, la decisione del Procuratore pubblico che, in uno con il trasferimento al PCT, vieta ogni contatto diretto ed indiretto con __________ non è, in sé, lesiva della libertà personale del reclamante, di altro suo diritto costituzionale garantito né di disposizioni legali specifiche (federali o cantonali), nella misura in cui egli (quale persona legalmente detenuta - cfr. DTF 113 Ia 325) può prevalersene; neppure l'applicazione concreta dell'ordine, in quanto direttamente correlata e dipendente dallo stesso e non da disposizioni regolamentari dell'istituto carcerario, appare lesiva di quegli aspetti dei diritti costituzionali di cui si è appena detto;
La presente decisione, in quanto relativa alla libertà personale, è esente da tasse e spese, nonché (a giudizio dello scrivente) suscettibile d'impugnazione davanti alla CRP;
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 104 cpv. 3 CPP, 4 LEPMS e relativo regolamento, 8, 10, 31, 35, 36 CF,
decide
1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione della presente.
4. Intimazione:
- Avv. __________, per sé e per ____________ con copia delle osservazioni del PP;
- -Procuratore pubblico __________.
giudice __________