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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.08.2002 INC.2002.5102

8. August 2002·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,772 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

N. 51.2002.2 M                                                          Lugano, 8 agosto 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Luca Marazzi

sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 19/22 aprile 2002 da

__________(patrocinata dall’avv. dott. __________)

avverso la decisione 8 aprile 2002, con la quale il Procuratore Pubblico ha disposto il dissequestro dell’importo di fr. 32'400.— a favore di __________ (avv. __________), nell’ambito del procedimento penale condotto contro quest’ultimo per titolo di corruzione attiva, complicità in corruzione passiva, truffa e falsità in documenti;

concesso al reclamo, con ordinanza 22 aprile 2002, l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 29 aprile 2002 dell’accusato e 3 maggio 2002 del magistrato inquirente;

visto l’ulteriore scritto 21 maggio 2002 della reclamante, nonché le osservazioni formulate in proposito dall’accusato (22 e 24 maggio 2002) e dal Procuratore Pubblico (24 maggio 2002);

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________;

ritenuto

in fatto:

A.

Nell’ambito dell’inchiesta __________ riguardante la concessione illecita e contro pagamento di permessi di soggiorno in Ticino, è emerso che __________, in correità con l’ex funzionario __________, si sarebbe prestato per far ottenere alla qui reclamante – asseritamente ignara dell’illiceità della procedura – un permesso di lavoro fittizio e, di conseguenza, un permesso di soggiorno. Tutto ciò, contro pagamento, da parte di __________, di complessivi fr. 254'000.—

circa. __________ è stato tratto in arresto in data 30 gennaio 2002 (v. rapporto d’arresto, inc. Giar 51.2002.1 doc. 2 p. 1); il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per i reati esposti in ingresso (inc. Giar cit., docc. 5 risp. 1).

B.

Al momento dell’arresto, __________ aveva al proprio domicilio l’importo di fr. 47'000.—, provenienti direttamente dal conto sul quale la qui reclamante aveva versato i propri emolumenti (conto presso il __________ di __________, intestato all'accusato __________, rubrica "__________"); detto importo rappresenta dunque provento di reato. Ulteriori indagini, segnatamente le dichiarazioni dello stesso accusato a verbale di polizia 28 febbraio 2002, hanno poi permesso di sequestrare a casa di lui un ulteriore importo di fr. 70'000.—, asseritamente il rimanente di alcuni suoi prelevamenti a carico del suo libretto di risparmio presso la __________ di __________, e del suo conto corrente postale (v. decisione impugnata, inc. Giar 51.2002.2 doc. 2 p. 1).

C.

Pochi giorni dopo, e meglio con istanza 7/8 marzo 2002, l’accusato ha chiesto la revoca di quest’ultimo sequestro, argomentando in via principale che nell’incarto qui discusso non vi sarebbe persona lesa, rispettivamente situazione indebita da eliminare. Secondariamente, ha postulato il dissequestro dell’intera somma in considerazione delle urgenti spese da sostenere per l’ulteriore gestione della propria azienda agricola (istanza così riassunta dal Procuratore Pubblico in sede di decisione impugnata, cit., loc. cit.). Il magistrato inquirente, premesso come al momento della propria decisione impugnata non fosse ancora possibile determinare gli effettivi ruoli rivestiti dalle persone coinvolte, segnatamente l’esistenza di una parte lesa da risarcire (loc. cit., p. 2), pur riconoscendo “come la somma sequestrata possa essere oggetto o di confisca oppure ancora di risarcimento compensatorio a favore dello Stato [...]” (loc. cit., p. 3), ha nondimeno disposto il dissequestro parziale qui avversato. Ha fatto propri i calcoli dell’accusato resistente sul suo fabbisogno, ma mentre quest’ultimo aveva calcolato il proprio fabbisogno per una durata indeterminata (da cui doveva derivare, secondo i suoi calcoli, il dissequestro integrale della somma), il Procuratore Pubblico ha ritenuto giustificato lo sblocco di un importo corrispondente ad un periodo di soli quattro mesi, ritenuto che allo scadere degli stessi, l’accusato avrebbe potuto percepire gli acconti dei sussidi pubblici (ibid.).

D.

__________ ha interposto reclamo contro il dissequestro, argomentando essenzialmente che ella medesima sarebbe indubbiamente parte lesa (v. reclamo 19/22 aprile 2002, inc. Giar 51.2002.2 doc. 1, pto. 1 p. 2); come tale, tuttavia, non avrebbe ancora avuto la possibilità di verificare se, come afferma l’accusato, l’importo in oggetto sia effettivamente di provenienza lecita (loc. cit., pto. 2 p. 3). Ma anche qualora l’importo fosse di provenienza lecita, il dissequestro non dovrebbe eccedere il minimo esistenziale – calcolo non eseguito dal magistrato inquirente (loc. cit., pto. 2 p. 3-4).__________ ha chiesto l’annullamento del dissequestro, subordinatamente il rinvio dell’incarto al Procuratore Pubblico affinché abbia a determinare il minimo esistenziale dell’accusato istante.

E.

In sede di osservazioni __________, dal canto suo, ribadisce la propria contestazione del ruolo di parte lesa rivendicato dalla reclamante: a suo dire, ella – almeno per il tramite del suo consulente bancario __________ – era perfettamente al corrente di tutta la storia, sapeva che non aveva né avrebbe mai lavorato quale ricercatrice, ed infine “ben sapeva che la destinazione finale dei soldi della signora __________, detratte le imposte alla fonte e l’AVS, era la riattazione di rustici [...]” (osservazioni __________ 29/30 aprile 2002, inc. Giar 51.2002.2 doc. 4, pto. 6 p. 4). Non esisterebbe, pertanto, alcuna truffa ai danni di lei (loc. cit., pti. 7 e 8, p. 4-5); ed in ogni caso, nulla le dovrebbe essere restituito (loc. cit., pto. 9 p. 5, con rinvio all’art. 66 CO). Abbondanzialmente, il dissequestro disposto dal Procuratore Pubblico sarebbe perfettamente rispettoso dei minimi esistenziali (loc. cit., pti. 12 e 13 p. 5-6).

F.

Concluso lo scambio di allegati, la reclamante ha comunicato di aver deciso di rinunciare “a formulare richieste di sequestro a titolo di garanzia di eventuali risarcimenti equivalenti”, pretendendo nondimeno il mantenimento dei sequestri penali “solo nel limite in cui si tratti di fondi direttamente provenienti da versamenti da lei effettuati” (scritto __________ 21 maggio 2002, inc. Giar 51.2002.2 doc. 6 p. 1). Ciò, tuttavia, non porterebbe al riconoscimento della legittimità del dissequestro in oggetto: poiché __________ avrebbe ammesso di aver sì pagato gli artigiani incaricati della riattazione dei numerosi rustici (suoi o della __________) con denaro prelevato dai propri conti in __________ rispettivamente presso __________, ma avrebbe pure ammesso di aver ripristinato il saldo di quei conti con averi di lei. “È dunque logico dedurre che la somma rinvenuta di fr. 70'000.— è in realtà costituita da denaro proveniente da versamenti della signora __________” (loc. cit., p. 2 in fine), da cui discende il mantenimento del reclamo.

G.

Sottoposto questo scritto per osservazioni alle altre parti (v. ordinanza 21 maggio 2002, inc. Giar 51.2002.2 doc. 7), va detto che __________ ripropone la propria richiesta di integrale dissequestro dell’importo di fr. 70'000.—: a fronte di eventuali suoi prelevamenti a debito del conto presso il __________ sul quale affluiva il denaro della reclamante starebbero comunque pagamenti agli artigiani, dunque il saldo rinvenuto a casa sua “deriva unicamente da stipendi quale segretario comunale di __________ e __________, da sussidi cantonali e da entrate aziendali” (loc. cit., p. 2). Nella misura, poi, in cui __________ avesse recuperato dal conto __________ somme pagate agli artigiani di tasca propria, non si sarebbe comunque in presenza di un aumento degli attivi soggetto a confisca (v. scritto __________ 24/27 maggio 2002, inc. Giar 51.2002.2 doc. 10).

Il Procuratore Pubblico, precisando le proprie prime osservazioni, sottolinea come __________ abbia in effetti menzionato i pagamenti agli artigiani, poi recuperati attingendo al conto __________, unicamente con riferimento ai prelevamenti a carico del proprio conto __________: l’esame degli estratti del suo conto corrente postale, invece, conferma che il medesimo sarebbe stato alimentato essenzialmente con i sussidi cantonali e con lo stipendio quale segretario comunale (v. scritto 24 maggio 2002, inc. Giar 51.2002.2 doc. 9 p. 1-2).

H.

Con decisione 24 maggio 2002, il Procuratore Pubblico – con l’accordo della qui reclamante – ha dissequestrato il saldo attivo del conto corrente postale intestato a __________, ed ammontante ad oltre fr. 11'000.— (v. scritto __________ 28 maggio 2002, inc. Giar 51.2002.2 doc. 11, con allegato decreto di dissequestro e dichiarazione di accordo di __________).

Considerato

in diritto:

1.

a)        Pur nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]). “Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti (depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio,

determinabile valore economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid, Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS).

Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi propri deve essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b). Se il provento di reato è pervenuto sotto forma di denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se è stato modificato, ad esempio depositato e prelevato da conti bancari, trasformato in chèques o simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme di trasformazione in bene sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar, nota 50 ad art. 59 CPS).

b)        Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se – pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS – i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, RPS, pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, RPS, pto. 4.4.1, p. 339). In tal caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita; il loro sequestro si distingue da quello di beni provento di reato (o sostitutivi) per la sua natura più prossima al sequestro LEF (v. Schmid, Kommentar, nota 171 ad art. 59 CPS), ciò che si traduce – fra l’altro – nel fatto che deve rispettare le regole di diritto esecutivo sul minimo esistenziale (art. 92 LEF; Schmid, Kommentar, nota 174 ad art. 59 CPS).

c)         Indipendentemente dalla natura della confisca nel singolo caso, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, RPS, pto. 4.3.3, p. 336 ss.).

d)        Per non vanificare la portata delle norme sulla confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono a titolo probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS, pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107). Come la confisca, pure il sequestro può ovviamente essere ordinato anche nei confronti di un terzo.

            e)        Un ordine di perquisizione e sequestro bancario può rappresentare un attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. Giar 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.).

2.

La soluzione del caso di specie scaturisce dalla qualificazione giuridica dell’importo di fr. 70'000.— sequestrato a casa di __________, e di cui è in discussione la liberazione parziale. A tal fine, ed a monte di ciò, va preliminarmente accertata la natura dei versamenti effettuati da __________ sul conto presso il __________ di __________ (infra, consid. 3). Dovesse emergere che erano versamenti di natura illecita, si tratterà di stabilire se tale loro natura illecita si rifletta sull’importo di fr. 70'000.— sequestrato a casa dell’accusato. Sulla base degli atti, degli accertamenti esperiti dal magistrato inquirente e delle dichiarazioni delle parti, andrà stabilito in particolare se __________, oltre ad utilizzare per scopi propri il denaro della reclamante, ne abbia anche trattenuto direttamente una parte (infra, consid. 4) e, in caso affermativo, se questa parte sia finita suoi suoi conti oppure sia confluita direttamente nei contanti sequestrati (infra, consid. 5). Questi passaggi permetteranno di concludere se l’importo di fr. 70'000.— sia (almeno parzialmente) diretto provento del reato, oppure un bene sostitutivo, oppure ancora un attivo di pertinenza del reo, ma del tutto sconnesso dal reato – se si tratti, in altri termini, di valori passibili di confisca diretta (art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS), oppure di beni ai quali semmai attingere per garantire una pretesa risarcitoria (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 e 3 CPS; infra, consid. 5 e 6).

3.

a)        Rammentato che lo scopo dell’art. 59 CPS è di concretizzare il principio secondo il quale il reato non deve pagare, la dottrina considera beni “prodotto di un reato” (scelere quaesita, Schmid, Kommentar, cit., nota 29 ad art. 59 CPS) soltanto quei beni acquisiti in diretta connessione con il reato commesso: la fattispecie penale considerata deve prevedere un trasferimento illecito di attivi (siano essi elementi costitutivi della fattispecie giuridica o no), e

tali attivi devono pervenire al destinatario attraverso un atto di disposizione connesso con il reato, o in qualsiasi altro modo che rappresenti una conseguenza diretta del reato (v. Schmid, Kommentar, nota 31 ad art. 59 CPS): il bottino di un furto, il guadagno in borsa conseguente ad operazione insider, il denaro versato al corrotto (v. Schmid, Kommentar, loc. cit. e annotazione 147 ibid., sulla corruzione secondo il vecchio diritto); ma anche il ricavo dalla vendita di programmi virus informatici o altra merce proibita, rispettivamente dall’esercizio di attività vietate (v. Schmid, Kommentar, nota 32 ad art. 59 CPS), per arrivare fino a vantaggi patrimoniali conseguenti a concorrenza sleale o a risparmi resi possibili da reati contro la protezione dell’ambiente (esempi tratti da Schmid, Kommentar, nota 33 ad art. 59 CPS).

b)        È accertato dall’autorità inquirente che __________, rispettivamente per conto di lei __________, ha sempre versato ciò che ella riteneva essere l’importo complessivo da lei dovuto allo Stato (imposte comprese) su di un conto presso il __________, a tal fine aperto dall’accusato resistente ed a lui medesimo intestato, rubrica “__________”. Chi, e sulla base di quali calcoli, abbia deciso quanto __________ dovesse regolarmente versare sul conto in oggetto, non è del tutto chiaro (v. le contraddittorie dichiarazioni di __________ a verbale MP del 1° febbraio 2002, all’inc. MP s.n., p. 5; di __________ a verbale MP 1° febbraio 2002, all’inc. MP s.n., p. 2-3; infine, di __________, verbale MP 1° febbraio 2002, inc. MP s.n., p. 4-5).

c)         Chiaro è, invece, che sul conto intestato a __________ presso il __________ di __________, per anni __________ ha versato importi ampiamente superiori a quanto ella avrebbe dovuto a titolo di spese di permesso, oneri sociali ed imposte alla fonte per la sua fittizia attività quale ricercatrice. Si può aggiungere, senza sfociare nell’arbitrio, che almeno quanto eccede ciò che __________ avrebbe dovuto versare all’erario pubblico in conseguenza al rilascio del suo permesso sia denaro affluito sul conto __________ sine causa, rispettivamente con finalità illecita: se __________ era veramente del tutto ignara circa il contenuto degli accordi conclusi dal suo amministratore patrimoniale __________ con gli accusati __________ e __________, e se ella era effettivamente anche all’oscuro del fatto che gli ingenti importi da lei versati sul conto presso il __________ non finivano nell’erario pubblico quale pagamento della presunta “imposta globale”, ma erano invece utilizzati a tutt’altro fine, l’ipotesi di una truffa nei suoi confronti sarebbe sostenibile, e comunque degna di approfondimento istruttorio – dal che discenderebbe senz’altro la sua legittimazione quale parte lesa/civile, contestata dall’accusato resistente. Se, al contrario e come pretende __________, l’intera macchinazione le era nota, ed ella era d’accordo di parteciparvi pagando di tasca propria, fra l’altro, addirittura la propria retribuzione al __________, il denaro da lei versato sul conto presso il __________ (sempre facendo astrazione da quanto effettivamente utilizzato per spese ed imposte) rappresenterebbe l’illecito guadagno percepito da __________ (e/o __________) quale retribuzione per aver reso possibile quella costruzione fittizia che ha permesso ad __________ di ottenere illecitamente un permesso di soggiorno.

d)        È dunque superfluo, in questa sede, accertare quale dei due casi si verifichi: in ogni caso, gli attivi pervenuti sul conto __________ erano beni di illecita provenienza nel senso descritto supra (consid. 3a). Ciò dà origine comunque ad un obbligo confiscatorio: con restituzione diretta ad __________, in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS, se parte lesa; oppure con attribuzione allo Stato, in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 prima frase CPS. Già per questa ragione l’obiezione di __________, per la quale, anche se parte lesa, __________ non avrebbe facoltà di chiedere la restituzione di quanto liberamente versato (v. osservazioni __________ 29 aprile 2002, cit., pto. 9 p. 5), non appare pertinente, ed in ogni caso prematura.

4.

a)        Il saldo attivo del conto in __________, pari a ca. fr. 54'000.—, è stato prelevato per contanti da __________ a metà gennaio 2002 (v. verbale MP __________ del 1° febbraio 2002, cit., p. 6), e la rimanenza è stata sequestrata a casa sua al momento dell’arresto (v. osservazioni MP 24 maggio 2002, cit., p. 2; supra, consid. G). Per il resto, è accertato che __________ ha speso buona parte del denaro versato da __________ per finanziare la ristrutturazione dei rustici suoi rispettivamente donati alla __________ o per operazioni connesse (v. verbale __________, cit., p. 6). Il denaro speso a tal fine, ovviamente, non è più presente: pacificamente, una rifusione di questo importo potrebbe allora avvenire soltanto attraverso il riconoscimento di una pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS, semmai assistita da un sequestro ex art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS.

b)        Il vero problema è che né il Procuratore Pubblico né le parti hanno presentato un calcolo esatto di ciò che __________ ha pagato con il denaro sul conto in __________: sul destino di quel denaro, il Procuratore Pubblico si è basato unicamente sulla versione fornita dall'accusato resistente. Resta dunque senza risposta la questione a sapere cosa esattamente __________ abbia fatto di quella eventuale parte di attivi non direttamente utilizzata per pagare (in nero) gli artigiani impiegati sui suoi rustici: lui medesimo, a verbale di polizia 28 febbraio 2002 (cit., p. 2), dichiara comunque che, almeno in parte, l’ha utilizzata per recuperare i pagamenti effettuati (con il denaro prelevato dal proprio conto __________) per la riattazione e riparazione delle sue proprietà. Più semplicemente: egli avrebbe liberato gli ingenti risparmi in __________ con i quali avrebbe pagato dette riattazioni e riparazioni, ed in un terzo momento avrebbe “recuperato” tali spese attingendo al conto in __________.

c)         Si deve allora concludere che parte dell’illecito provento di reato maturato sul conto __________ sia giunto all’accusato resistente __________. Non si sa se egli l’abbia prelevato e poi tenuto in casa in contanti, oppure l’abbia riversato su uno qualsiasi degli altri suoi conti bancari o postali: è tuttavia certo che, riprendendo il concetto di “prodotto di reato” approfondito supra (consid. 3a), una somma provento di reato gli è direttamente pervenuta.

Che egli l’abbia trattenuta quale “recupero spese” già effettuate, nulla cambia alla sua qualificazione giuridica: questo importo, di ignota entità, è in ogni caso passibile di sequestro a titolo restitutorio (art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS), anche se nel frattempo si è mescolato con altro denaro di lecita provenienza (supra, consid. 1a in fine).

5.

a)        Non si sa, si ripete, dove questi prelievi di “recupero” dal conto __________ siano finiti. Secondo __________, certamente non fra il contante rinvenuto a casa sua a fine febbraio 2002 (v. verbale di polizia 28 febbraio 2002, cit., p. 5). Il magistrato inquirente, dando credito alle spiegazioni fornite da __________, ha considerato l’intero importo di cui qui si discute come di lecita provenienza: visto che l’esame degli estratti relativi ai conti detenuti da __________ presso __________ e, in passato, la __________ non evidenzia accrediti possibilmente provenienti dal conto __________, si potrebbe escludere “con un alto grado di verosimiglianza” che l’importo sequestrato sia di illecita provenienza. Il mantenimento del suo sequestro, pertanto, si giustificherebbe unicamente a titolo risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS; v. osservazioni MP 3 maggio 2002, cit., p. 3). Ma un sequestro di beni di lecita provenienza a titolo risarcitorio – si aggiunge qui, poiché non menzionato dal magistrato inquirente – deve tener conto del minimo esistenziale del debitore, con conseguente possibilità di dissequestro almeno parziale (supra, consid. 1b).

b)        La conclusione cui giunge il Procuratore Pubblico non convince: se si tiene conto della peculiare abitudine dell’accusato di prelevare e tenere in casa ingenti somme di denaro, appare conforme all’usuale andamento delle cose dare per probabile che egli non abbia riversato il denaro prelevato dal conto __________ su altri conti, bensì l’abbia depositato in casa. Inoltre, l’assunto del magistrato inquirente appare contraddittorio nella misura in cui è il medesimo accusato ad ammettere di avere utilizzato denaro del conto __________ per “recuperare” spese già effettuate: stanti così le cose, quanto egli non ha utilizzato per pagare direttamente gli artigiani deve essere finito o sui suoi altri conti, oppure – assai più probabilmente – fra i contanti tenuti in casa.

c)         Tale conclusione appare corroborata da un superficiale esame degli estratti conto __________ e __________, e dalle dichiarazioni dell’accusato resistente sulle movimentazioni dei conti (v. verbale di polizia 28 febbraio 2002, cit.): dall’estratto del conto corrente __________ emerge, ad esempio, che __________, a fine 2001, ha prelevato soltanto fr. 18'000.— circa, dunque un importo ampiamente inferiore a quanto prelevato a fine 1998 / inizio 1999 (fr. 80'000.—), a fine 1999 (fr. 80'000.—) e a fine 2000 (fr. 95'000.—), senz’altro insufficiente per far fronte alle spese del primo semestre 2002, ma soprattutto inetto a spiegare l’ingente contante sequestrato a casa sua il 28 febbraio 2002. Né basta, a tal fine, la comunicazione 28 maggio 2002 del difensore di __________, dalla quale si evince che quest’ultimo avrebbe prelevato dal conto corrente presso __________ (prima del sequestro) ulteriori fr. 40'000.—: a parte

che il prelevamento deve essere successivo al 31 dicembre 2001, poiché non figura sugli estratti conto, la somma non basta a ricostituire il totale sequestrato. Dai conti __________, __________ ha prelevato, fra dicembre 2000 e maggio 2001, fr. 150'000.— per suo stesso dire utilizzati “per saldo spese per le riparazioni di mie proprietà” (v. verbale di polizia 28 febbraio 2002, cit., p. 2): dunque, per sua esplicita dichiarazione, i soldi prelevati dai conti __________ non ci sono più, ma sono stati ‘recuperati’ con prelevamenti “dal conto del __________” (ibid.) – ossia dal conto alimentato dalla reclamante.

d)        Allora, se i prelevamenti a debito del conto corrente postale non bastano a spiegare l’importo di fr. 70'000.— di cui si discute, né bastano a tal fine gli ingenti prelevamenti a debito dei conti __________, poiché sono stati consumati, si deve concludere che la presenza, fra quello sequestrato, di denaro direttamente provento di reato sia più probabile che improbabile.

e)        A corollario di quanto appena detto, l’esistenza di un flusso diretto di denaro versato dalla reclamante sul conto __________ ed il denaro rinvenuto a casa di __________ smentisce l’affermazione di quest’ultimo, secondo la quale “non saremmo in presenza di un aumento degli attivi soggetto a confisca” (osservazioni __________ 24 maggio 2002, cit.): il denaro versato da __________ non diventa valore di sostituzione solo perché con esso è stato ricostituito il patrimonio di __________.

6.

Per contestare quanto appena esposto, non basta allora la generica affermazione dell’accusato resistente, secondo la quale “i soldi oggetto del sequestro [sarebbero stati] prelevati dal libretto di risparmio presso la __________ di __________ e dal __________” (osservazioni __________ 29 aprile 2002, cit., pto. 12 p. 6):__________ avrebbe dovuto sostanziare le proprie affermazioni, indicando con la maggior precisione possibile quali pagamenti abbia effettuato con il denaro di __________, rispettivamente quando ed in quale misura egli abbia ‘recuperato’ dal conto presso il __________ spese già fatte. È indubbiamente vero che la mancata esauriente evasione di queste domande è dovuta al fatto che le stesse non gli sono nemmeno state poste (così la reclamante, v. osservazioni __________ 21 maggio 2002, cit., p. 2); ed è pure ovvio che molto difficilmente l’accusato resistente potrà rispondere in modo circostanziato e credibile a tali domande, posto che per lungo tempo ha gestito i propri immobili in nero, facendo giostrare attorno agli stessi ingenti somme di denaro, senza riscontro cartaceo alcuno. Tuttavia, tale suo spregiudicato agire non deve andare a suo beneficio: non merita, in altre parole, che la confusa situazione di fatto da lui creata venga interpretata a suo favore, ad esempio ammettendo acriticamente l’origine lecita dei fr. 70'000.— sequestrati. Che ciò sia sufficiente, in sede di giudizio di merito, per una confisca dell’importo in discussione, è questione prematura; qui basta constatare che la liceità dell’importo sequestrato non appare verosimile al punto da giustificarne lo sblocco anticipato, anche solo parziale. Il principio, infatti, è quello del

mantenimento del sequestro fino al giudizio della Corte di merito (v. Schmid, RPS, pto. 6.3 p. 362).

7.

a)        Accertato che il denaro in questione va mantenuto sotto sequestro non per garantire eventuali pretese risarcitorie, bensì a titolo confiscatorio (o restitutorio), la rinuncia di __________ a far valere pretese risarcitorie nei confronti di __________ non ha alcun influsso sulla presente decisione.

b)        La richiesta di sblocco dell’intero importo di fr. 70'000.—, rinnovata dall’accusato resistente in sede di osservazioni 22 maggio 2002 (cit., p. 2), non è ricevibile: oggetto del reclamo, infatti, non è il mancato dissequestro dei fr. 70'000.—, bensì l’avvenuto sblocco dei fr. 32'400.—. Ed il codice di rito non conosce il reclamo adesivo.

8.

Riassumendo: in mancanza di chiari indizi in senso contrario, questo giudice ritiene più verosimile che l’importo di fr. 70'000.— sequestrato a casa di _____________ in data 28 febbraio 2002 rappresenti un attivo ricostituito grazie a beni provento di reato. L’intero importo, dunque, soggiace a sequestro confiscatorio (o restitutorio) e non, come ammesso dal magistrato inquirente, a mero sequestro risarcitorio. Di conseguenza, la possibilità di uno sblocco parziale dell’importo sulla base di considerazioni di natura esecutiva (particolarmente del minimo esistenziale) neppure si pone.

Pertanto, il reclamo deve essere accolto, con la presente decisione impugnabile con ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 giorni dall’intimazione.__________ ha chiesto che tassa e spese di giustizia siano poste a carico dello Stato: per costante prassi, tuttavia, tali oneri vanno messi a carico dell’accusato resistente, soccombente in quanto si è espressamente identificato con la decisione di prima istanza. Per lo stesso motivo, sta a lui versare alla parte civile l’importo di fr. 500.— a titolo di reclamate ripetibili; se la reclamante, con la propria richiesta di porre le spese a carico dello Stato, intendeva segnalare che non vuole infierire economicamente sull’accusato (come pure sembra potersi interpretare la sua rinuncia a chiedere sequestri a garanzia di pretese risarcitorie, v. supra consid. F), può ovviamente rinunciare ad incassarle.

*   *   *

Per i quali motivi,

richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

decide :

1.      Il reclamo inoltrato in data 19/22 aprile 2002 da __________ avverso la decisione di dissequestro 8 aprile 2002 è accolto.

§   Di conseguenza, la menzionata decisione di dissequestro è annullata.

2.      La tassa di giustizia di fr. 300.— e le spese giudiziarie di fr. 50.—, in tutto fr. 350.—, sono poste a carico dell’accusato resistente. Quest’ultimo rifonderà alla reclamante l’importo di fr. 500.— a titolo di ripetibili.

3.      Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

-        Intimazione:

giudice Luca Marazzi

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