N. 342.2002.1 M Lugano, 30 luglio 2002
N. 374.2001.2 M
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sui reclami congiuntamente inoltrati in data 18/19 giugno 2002 da
__________,
e
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(entrambi patrocinati dall’avv. __________)
contro l’inazione del Procuratore Pubblico nell’ambito del procedimento aperto contro i reclamanti;
preso atto che con scritto 26/29 luglio 2002, i reclamanti hanno ritirato i gravami a seguito dell’avvenuta emanazione di decreti di non luogo a procedere nei loro confronti;
dovendosi allora procedere allo stralcio dei reclami, con la presente decisione definitiva ed ovviamente esente da tassa e spese di giustizia;
considerata la almeno parziale fondatezza dei gravami, va riconosciuto ai reclamanti, e a carico dello Stato del Cantone Ticino, l’importo complessivo di fr. 200.— a titolo di reclamate ripetibili;
in applicazione degli artt. 280 ss. CPP
decide :
1. I reclami sono stralciati dai ruoli a seguito del loro ritiro, in quanto divenuti privi d’oggetto.
2. Non si prelevano tassa né spese di giudizio. Lo Stato del Cantone Ticino verserà ai reclamanti l’importo complessivo di fr. 200.— a titolo di ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
avv. __________, per sé e per i reclamanti, con copia delle osservazioni del magistrato inquirente;
- Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. MP NLP __________ di ritorno.
giudice __________