N. 246.2002.3 L Lugano, 15 maggio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 6 maggio 2002 da
__________,
(patrocinata dall'avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 10/13 maggio 2002 dal Procuratore pubblico avv. __________;
viste le osservazioni 14 maggio 2002 dell'accusata (redatte in collaborazione per subdelega con l'avv. __________), che conferma contenuti e conclusioni dell'istanza;
preso atto che
l'accusata è stata posta in libertà il 14 maggio 2002, dopo interrogatorio da parte del Procuratore pubblico e intimazione di decreto di accusa, in presenza del patrocinatore;
l'istanza è divenuta così priva di oggetto, con suo conseguente stralcio dai ruoli;
non vi sono spese giudiziarie a carico dell'istante, sostanzialmente vincente, né si attribuiscono ripetibili, essendo stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio, con separata decisione;
richiamati gli art. 95 ss. CPP,
decreta:
1. L'istanza è evasa, in quanto divenuta priva di oggetto.
2. Non si percepiscono tasse di giustizia né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
avv. __________, per sé e per l'accusata;
- Procuratore pubblico avv. __________ (con copia delle osservazioni dell'accusata e con l'inc. MP 388/2000 di ritorno).
giudice __________