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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.07.2002 INC.2001.57004

1. Juli 2002·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,299 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

N. 570.2001.4 M                                                        Lugano, 1° luglio 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza 24/25 giugno 2002 inoltrata dal

Procuratore Pubblico avv. __________

e volta ad ottenere la proroga di due mesi, ovvero sino al 18 settembre 2002 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto

__________,           

(difeso di fiducia dall’avv__________)

nel procedimento penale a suo carico per titolo di atti sessuali con fanciulli e con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, rispettivamente di pornografia;

preso atto che l’accusato, con scritto 26 giugno 2002, ha dichiarato di non opporsi alla proroga chiesta;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto:

che

-        __________ è stato tratto in arresto la sera del 19 ottobre 2001 a seguito delle denunce da parte di bambini, che la sera medesima l’accusato avrebbe sottoposto ad atti sessuali (v. rapporto d’arresto 20 ottobre 2001, inc. Giar 570.2001.1. doc. 2);

il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto (inc. Giar 570.2001.1 doc. 3), con contestuale intimazione della promozione d’accusa per titolo di atti sessuali con fanciulli e pornografia (inc. Giar 570.2001.3 doc. 1);

dopo comprensibili reticenze iniziali, l’accusato ha ammesso sostanzialmente i fatti contestatigli, nel frattempo – essendosi l’inchiesta estesa a ventun vittime, rispettivamente ad episodi avvenuti sull’arco di circa nove anni (v. rapporto d’inchiesta della polizia giudiziaria 15 maggio 2002, agli atti MP doc. 94) – divenuti purtroppo sempre più gravi e numerosi;

con decisione 15 aprile 2002 (inc. Giar 570.2001.3, qui ripresa in esteso), questo giudice aveva già prorogato il carcere preventivo cui è astretto __________ fino al 18 luglio 2002 compreso, in ragione dell’esistenza di incombenze istruttorie ancora da evadere, nonché di concreto pericolo di recidiva;

benché nel frattempo il rapporto d’inchiesta giudiziaria sia stato rassegnato (all’inc. MP doc. 94), il Procuratore Pubblico, in sede di istanza (del 24 giugno 2002, inc. Giar 570.2001.4, doc. 1 p. 2), sottolinea comunque come l’inchiesta non possa dirsi ancora conclusa, dovendosi ancora completare le audizioni dell’accusato. La difesa starebbe sempre ancora considerando l’eventualità di chiedere l’audizione del perito psichiatra e di far ripetere l’audizione di alcune vittime da parte del Magistrato dei minorenni (ibid.). Il magistrato inquirente ribadisce infine l’esistenza di un pericolo di recidiva a carico dell’accusato (istanza, ibid.);

l’accusato, come detto, non si oppone alla proroga richiesta, “pur non condividendo tutti gli assunti contenuti nell’istanza di proroga [...]” (scritto 26 giugno 2002, inc. Giar 570.2001.4 doc. 4);

l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);

i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128);

la legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in assenza di espressa opposizione da parte dell’accusato;

si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP;

in punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, può bastare generico rinvio a quanto già detto supra relativamente alle ampie dichiarazioni dell’accusato medesimo (inoltre, v. ad es. verbale MP 31 ottobre 2001, inc. MP doc. 16, passim. Inoltre, a valere quale ulteriore conferma, ad es. i verbali 4 aprile 2001 [recte: 2002], agli atti MP doc. 80, passim; 6 maggio 2002, agli atti MP doc. 89, e 10 giugno 2002, agli atti MP doc. 105 – si tratta di verbali di conferma dei verbali di polizia, eseguiti massimamente alla presenza dei genitori delle vittime);

chiare ed ovvie sono le esigenze istruttorie ancora da evadere. Si tratta essenzialmente della completazione dell’audizione dell’accusato, con il verbale conclusivo previsto per il prossimo 15 luglio 2002 (v. istanza, cit., p. 2). Nell’ambito del susseguente deposito atti, l’accusato potrebbe poi chiedere nuovamente l’audizione del perito psichiatra, come pure eventuali verbalizzazioni delle parti lese (v. istanza, loc. cit., nonché scritto 20 giugno 2002 della difesa al magistrato inquirente, all’inc. Giar 570.2001.4 doc. 2);

altrettanto chiaro appare pure il pericolo di recidiva, come esposto dal Procuratore Pubblico, ammesso dall’accusato medesimo (v. ad es. verbale MP 31 ottobre 2001, inc. MP doc. 16 p. 7) ed attestato dal perito psichiatra (v. perizia dr. __________ 29 gennaio 2002, inc. MP doc. 60, part. p. 9 [esame psicologico] e p. 32 [risposta alla domanda 3]);

sulla proporzionalità, rilevata l’ininterrotta attività inquirente in consonanza con i dettami di legge, va detto che l’istruttoria, dal punto di vista del magistrato inquirente, sembra avviarsi verso la conclusione, nel senso che prossimamente la facoltà di chiedere ulteriori prove passerà nelle mani della difesa, in concomitanza con il deposito degli atti. E la difesa, ovviamente e giustamente, si riserva di attendere la conclusione delle verbalizzazioni dell’accusato per formulare eventuali richieste (anche perché, come menzionato al telefono, sembra aver ricevuto copia dei verbali delle vittime solo di recente). I tempi necessari per la completazione dell’istruttoria predibattimentale, pertanto, sono piuttosto vaghi. Comunque, la proroga richiesta appare compatibile con quanto si delinea al momento necessario: anzi, qualora le parti dovessero proporre complementi di prova, la proroga concessa oggi potrebbe non bastare. Inoltre, la durata complessiva della carcerazione preventiva già patita dell’accusato, e tenuto conto di quella ancora prospettabile a seguito della presente decisione e degli ulteriori temini di legge per l’emanazione dell’atto d’accusa e la celebrazione del pubblico dibattimento, appare ben inferiore alla pena cui egli va incontro per i fatti attribuitigli (ed ammessi);

resta ovviamente impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla completazione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);

in conclusione, l’istanza di proroga appare di principio giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere, nonché di sufficientemente concreto pericolo di recidiva. Pure la durata postulata – due mesi (v. istanza, cit., p. 3) – appare adeguata. L’istanza può pertanto essere accolta integralmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).

*   *   *

Per i quali motivi,

richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP

decide :

1.   L’istanza 24 giugno 2002 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è accolta.

§     Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 18 settembre 2002 compreso.

2.   Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.   Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

avv. __________, per sé e per l’accusato;

-           Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. MP __________ di ritorno;

-           Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.

giudice __________

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