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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 10.10.2001 INC.2001.48902

10. Oktober 2001·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,146 Wörter·~16 min·6

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

N.489.2001.2 EM                                                      Lugano, 10 ottobre 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

Sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata l'1/2 ottobre 2001 da

__________, cittadina svizzera, domiciliata a __________,

(rappr. dall'avv. __________);

visto il preavviso negativo 5/8 ottobre 2001 del Procuratore pubblico __________;

viste le osservazioni al preavviso negativo presentate dall'accusata (con fax del 9 ottobre 2001);

visti gli atti del procedimento i cui all'inc. MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

__________ è stata arrestata il 5 settembre 2001, con contestuale promozione d'accusa per i reati di truffa, istigazione alla violazione dei doveri d'ufficio, corruzione attiva, infrazione alla LDDS e falsità in documenti.

L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno 6 settembre 2001, considerata l'esistenza di gravi indizi di reato e la presenza di necessità istruttorie.

B.

La signora __________ è accusata in relazione a fattispecie diverse e non necessariamente tra loro collegate.

Le accuse concernono, riassuntivamente:

-        il versamento, ad un pubblico funzionario della Sezione stranieri __________, di somme di denaro per l'ottenimento di permessi, l’accelerazione di pratiche o comunque l'acquisizione di vantaggi. Questa ipotesi di reato si confonde, o si cumula, con il fatto che le somme richieste agli interessati erano o potevano essere maggiori di quanto effettivamente versato al funzionario;

-        l'ottenimento di prestazioni assicurative di tipo sociale (LAINF e LADI) per sé e per le dipendenti (in particolare la sorella __________) del salone __________ di cui è titolare, in situazioni poco chiare e cioé con proseguimento dell'attività lavorativa e assunzioni e/o licenziamenti di "comodo";

-        la redazione di documenti non corrispondenti al vero, sempre quale responsabile del salone __________, al fine di favorire una cittadina straniera nell'ottenimento del permesso, rispettivamente evitare una decisione negativa;

-        l'ottenimento d'informazioni riservate (coperte dal segreto d'ufficio) da un funzionario di polizia, sfruttando il rapporto personale con quest'ultimo;

Alcuni dei reati ipotizzati, corruzione e truffe, sarebbero avvenuti in modo ripetuto e sull'arco di alcuni anni.

Difficile, per la pluralità degli atti, l'estensione temporale e le varie modalità di quanto messo in opera, riassumere il tutto in modo chiaro.

I fatti oggetto di indagine, emergono comunque dai verbali della stessa accusata (verbale __________, PS 5 settembre 2001, p.4, 6, 12, 14, 16; verbale __________, GIAR 6 settembre 2001, p.3, 5, 7, 8), da quelli della sorella __________ (verbale __________, PS 5 settembre 2001, p. 11, 12; verbale __________, GIAR 6 settembre 2001, p.2, 4, 5) e da alcuni verbali di terzi (verbale __________, PS 6 settembre 2001 p.2, 5; verbale __________, PS 6 settembre 2001, p. 3).

C.

Con l'istanza qui in discussione, __________ chiede di essere posta in libertà provvisoria.

A suo dire, gli oltre tredici interrogatori subiti fino ad oggi, hanno già permesso di chiarire i fatti; ciò anche a seguito delle sue ammissioni, intervenute dopo "una prima fase di confusione".

Tutti gli elementi necessari, per il chiarimento dei singoli reati contestati, sono stati forniti o comunque sono stati acquisiti dagli inquirenti. Sempre a suo dire, restano da chiarire unicamente dei dettagli.

Di conseguenza, il pericolo di collusione risulta, ora, scongiurato.

L'accusata segnala, inoltre, problemi di salute che sconsigliano il mantenimento in carcere, subordinatamente impongono il trasferimento al PCT.

D.

Di diversa opinione il magistrato inquirente che, nel suo preavviso negativo e dopo aver riassunto i fatti su cui poggiano le ipotesi di reato, sottolinea attualità delle necessità istruttorie, in particolare pericolo di collusione con terzi (possibili correi o complici e non solo testi).

Il Procuratore pubblico afferma che le ammissioni dell'accusata, in particolare per i fatti relativi all'ipotesi di corruzione, sono avvenute a fronte della prospettazione di elementi fortemente indizianti (quali le annotazioni sulle sue agende e su documenti "contabili") acquisiti in corso di inchiesta.

L'impostazione di fatto menzognera, pur se legittima in capo ad accusato, volta a negare, o diminuire, le proprie responsabilità e, contemporaneamente proteggere terzi (il funzionario coinvolto, l'amica __________, il funzionario di polizia) giustificano sospetto di collusione, ritenuto che debbono essere effettuati ulteriori accertamenti. In particolare, debbono ancora essere prospettati all'accusata i risultati completi dell'analisi delle annotazioni sulla documentazione sequestrata, gli incarti acquisiti presso la Sezione stranieri e debbono essere raccolte le dichiarazioni dei terzi coinvolti (in parte ancora da acquisire).

Il magistrato inquirente precisa che non tutte le pratiche sulle quali si sarebbe innestato il reato, sono già state identificate con certezza ed acquisite agli atti (preavviso p.2 secondo capoverso).

In merito all'eventuale trasferimento al PCT, il Procuratore pubblico, dopo aver segnalato divergenze tra accusata e difensore, afferma che nulla osta.

E.

Le osservazioni dell'accusata sul contenuto del preavviso negativo ribadiscono, sostanzialmente, quanto detto nell'istanza. Gli indizi di reato non sono contestati, ma l'unico motivo che ha giustificato, a suo tempo, l'arresto (necessità istruttorie) non è più attuale.

Il fatto che siano state fornite versioni contraddittorie non basta, secondo l'istante, a fondare un pericolo di collusione permanente. Ciò in particolare vista la successiva (ed attuale) collaborazione e l'arresto del funzionario coinvolto che, di fatto, esclude possibilità di collusione.

Delle altre affermazioni o argomentazioni delle parti si dirà in seguito, se necessario.

Considerato

in diritto

1.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1.gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

2.

Nel caso in esame l'esistenza di gravi indizi di reato, per tutte le ipotesi oggetto della promozione d'accusa, non é formalmente contestata. Trattasi comunque di questione che deve essere verificata d'ufficio.

Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede (che non è deputata a pronunciarsi sul merito delle accuse e deve evitare di pregiudicare), si può concludere per la presenza di seri e concreti indizi, a carico di __________ per tutti i reati di cui è accusata. Basta qui richiamare il contenuto dei verbali davanti al GIAR sia dell'accusata che della sorella __________ (entrambi del 6 settembre 2001), nonché quanto emerge da altri verbali, già indicati al considerando B. della presente.

A quanto sopra si aggiunge il contenuto dell'agenda ritrovata nella cassetta di sicurezza dell'accusata presso il __________ (cfr. verbale di perquisizione e sequestro 18 settembre 2001), nonché quanto dichiarato riassuntivamente, nel verbale del 25 settembre 2001 davanti al procuratore pubblico.

3.

Stabilita l’esistenza del primo presupposto essenziale per l’arresto e/o il suo mantenimento, occorre valutare se siano dati anche gli altri (o almeno uno di questi, trattandosi di condizioni alternative).

Nel caso concreto l'unico motivo invocato dal Procuratore pubblico, a sostegno del mantenimento della carcerazione, è la persistenza di necessità istruttorie.

L'analisi può dunque limitarsi a quest'elemento ritenuto che gli altri, già per il magistrato titolare dell'inchiesta, non sono presenti.

a)

E' indubbio che l'indagine sia complessa. Concerne fatti diversi (con diverse ipotesi di reato non necessariamente funzionali gli uni agli altri e, vista la particolarità di alcuni - assenza di una vittima in carne ed ossa e con tutti i partecipanti potenzialmente punibili- di difficile ricostruzione), commessi (a volte reiterati) sull'arco di alcuni anni e che coinvolgono numerose persone.

La stessa accusata situa nel 1995 i primi versamenti fatti al funzionario __________, ma nella sua agenda sono state individuate annotazioni, sempre in relazione a versamenti di denaro, riconducibili al 1994 (verbale __________, PP 24.09.2001, p.31; si veda pure verbale __________, PP 25.09.2001, p. 5). I casi per i quali vi è stato un atto di (ipotizzata) corruzione non sono ancora stati individuati con precisione, né per ciò che concerne il loro numero né per ciò che concerne l'individuazione dello specifico "incarto". Infatti, alcune

annotazioni non hanno ancora potuto essere ricondotte ad un preciso caso ed altre hanno avuto quale indicazione unicamente il nome proprio della persona coinvolta, con conseguente difficoltà a reperire l'incarto presso gli uffici statali (verbale __________, PS 24.09.2001, p. 35 R. 97, p. 35 R. 99 in relazione con p. 5 ultima risposta; verbale __________, PP 25 settembre 2001, p.3)

Quanto sopra vale, ovviamente, per l'ipotesi di reato di corruzione, rispettivamente (eventuale) truffa nei confronti degli stranieri le cui pratiche presso il competente ufficio sono state "trattate"/"appoggiate" dall'accusata o per il suo tramite.

Situazione per alcuni versi analoga é riscontrabile per le ipotizzate truffe alle assicurazioni LAINF, risp. infrazione LADI. Anche in relazione a queste ipotesi di re alcuni fatti indizianti non si situano a ridosso dell'arresto bensì in epoche precedenti (verbale __________, PS 5 settembre 2001 p. 2 e 3).

Diversa è la situazione relativa all'ipotesi d'istigazione alla violazione del segreto d'ufficio nei confronti di un funzionario di polizia, così come per l'ipotesi di falso documentale a favore di tale __________. In questi casi si tratta di fatti singoli e specifici (per quanto emerge ad oggi dall'incarto), con relative conseguenze anche sulla valutazione delle (eventuali) necessità istruttorie.

Di ciò è ben cosciente anche il magistrato inquirente che indica necessità istruttorie praticamente solo in connessione con il reato di corruzione (preavviso negativo, p. 2 quarto capoverso).

b)

Il magistrato inquirente precisa che la ricostruzione dei casi di (ipotizzata) corruzione non è ancora conclusa, che tale ricostruzione comprende sia la prospettazione di documentazione (annotazioni sulle agende; incarti della sezione permessi e immigrazione) sia l'interrogatorio (ed eventuale confronto) dei terzi coinvolti (il funzionario __________ e le varie persone "titolari" delle pratiche). In particolare gli interrogatori debbono poter avvenire senza che l'accusata possa in qualche modo colludere con queste persone (preavviso negativo, p. 3).

L'accusata, su quest'aspetto, si limita ad affermare che i fatti sono già stati, da lei, sufficientemente circostanziati.

Come già detto, l'inchiesta in oggetto non concerne un singolo episodio di corruzione che l'eventuale corruttore avrebbe posto in essere per un suo particolare interesse, bensì un numero (non ancora determinato in modo preciso) che coinvolgono più persone, oltre all'accusata ed al funzionario.

L'entità dei casi non ha ancora potuto essere definita con certezza, rispettivamente, e per alcuni di questi, la persona coinvolta (oltre l'accusata ed il funzionario) non ha ancora potuto essere identificata in modo sufficientemente preciso (si vedano per esempio i nominati "__________" e "__________", verbale PP __________ 25 settembre 2001 p.3; AI _ e AI __________).

Per questa determinazione, così come per la corretta e precisa ricostruzione delle singole fattispecie (quanto richiesto all'interessato, quanto ricevuto, quanto versato al funzionario, il "favore" ottenuto), l'audizione di tutte le parti coinvolte appare importante e necessaria. Le annotazioni sulle agende e le dichiarazioni dell'accusata non sono sufficienti (anche per la loro oggettiva imprecisione e vaghezza: si veda a titolo di esempio quanto riportato all'ultimo paragrafo della p. 3 del verbale __________, PP 25.09.2001) e comunque devono essere verificate.

La raccolta di questi ulteriori elementi deve avvenire senza possibilità di perturbamento della loro amministrazione, e ciò anche nell'interesse della stessa accusata (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989, p. 290).

c)

Un rischio di perturbamento (in casu: collusione) solo teorico non è sufficiente.

Il rischio deve emergere da elementi concreti, rilevabili dall'incarto, di carattere oggettivo o soggettivo.

Tra questi elementi si possono annoverare l'atteggiamento dell'accusato nell'ambito del procedimento (contraddizioni, modifica di versioni, menzogne palesi, concertazioni - o tentativi di - con i correi o con i testi) o anche prima dell'avvio del procedimento o dell'arresto, l'eventuale influenza esercitabile nei confronti di terzi (siano essi correi, complici o testi) in base a particolari rapporti (personali o professionali), la convergenza d'interesse tra l'accusato ed i terzi,

con particolare attenzione per le fattispecie complesse che toccano più persone o commesse da più persone (DTF 117 Ia p. 261; REP 1980 p. 45; DTF 19 giugno 1997 in re V; CRP 10 aprile 1997 in re V.; CRP 24.12.1985 in re L.; GIAR 2 agosto 2001 in re A.; REP 1988 p. 414; GIAR 4 aprile 2001 in re J.; SJ 1081 p.379/380 e relative citazioni; Sj 1979 p.374; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701a; Donatsch/Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zurich, ZH 2000, § 58 nos. 40 e 42 in particolare).

Nel caso in esame, l'accusata ha già cercato di diminuire le proprie responsabilità, e quelle di terzi, raccontando fatti non corrispondenti al vero, rispettivamente negando determinati fatti, non solo nell'esercizio del suo diritto di tacere, bensì a seguito di manovre collusive messe in opera con il funzionario __________, e cioè concordando cosa dire (o non dire) nell'eventualità un'inchiesta o comunque di accertamenti sui fatti che la vedono coinvolta (cfr. verbale __________, PP 25 settembre 2001, p. 3 terzo paragrafo). Non si può escludere che, se ne avesse la possibilità, lo rifaccia in relazione ai fatti non ancora completamente accertati o alle prove non ancora "assicurate".

Questo tipo d'atteggiamento emerge pure in relazione alle altre ipotesi di reato imputati all'accusata (si vedano; per l'attività parallela il verbale __________ appena citato, p. 2 quinto capoverso ed il verbale __________ PS 6 settembre 2001 p. 1).

Parlare di semplice confusione è quantomeno semplicistico.

d)

E' vero che l'accusata è, attualmente e a grandi linee, confessa su alcuni fatti di corruzione. Tuttavia, la sua confessione non è stata del tutto spontanea, bensì conseguente all'individuazione della cassetta di sicurezza e, ancor più, dell'acquisizione del contenuto (quest'ultimo, ovviamente, a lei noto fin dal primo interrogatorio). Le annotazioni concernenti ricezioni di denaro e versamenti non permettevano più spiegazioni come quelle date in precedenza.

Considerato che il pericolo di collusione può, di principio, sussistere fino al dibattimento (DTF 23.03.2000 I CDP in re S.B.), che la confessione, per escludere il rischio di collusione, da sola non basta ma dev'essere probante (deve essere sottoposta a verifica: G. Piquerez, Procedure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2030 e 2031) e che la verifica della completezza e correttezza della confessione deve avvenire al riparo da possibili interventi collusivi, la necessità di prospettare i fatti e gli indizi altre persone coinvolte nei singoli episodi (in parte già sentite, ma in un momento in cui le dichiarazioni dell'accusata erano diverse da quelle odierne e l'ulteriore elemento indiziante, costituito da annotazioni nell'agenda, non era ancora stato acquisita), e raccogliere la loro versione, appare come esigenza da tutelare contro ogni possibilità di perturbamento (cfr. DTF 119 Ia 221; Donatsch/Schmid, Kommentar, § 58 no 41).

Non va neppure dimenticato che la corruzione è un reato contro l'autorità pubblica, rispettivamente i doveri di funzione. La "vittima" è un'entità astratta (non per questo meno importante) e le persone coinvolte rivestono più facilmente il ruolo di correi, complici o istigatori che non quello di testi (con il rischio di conseguenze non solo penali visto il loro statuto). Questo fa si che le persone da sentire ai fini dell'accertamento dei fatti abbiano interessi convergenti a diminuire le loro effettive responsabilità, interessi che per alcuni vanno oltre quelli penali (cfr. verbale PS __________ 6 settembre 2001 p.6). Il pericolo di collusione è pertanto maggiore e più concreto in questa situazione, proprio per un interesse comune in tal senso.

e)

L'inchiesta non può essere considerata in una fase avanzata. L'accusata è stata arrestata il 5 settembre e il funzionario il 25 settembre. In questo lasso di tempo, poco più di un mese, gli inquirenti hanno proceduto all'acquisizione di documentazione man mano che le informazioni raccolte lo permettevano (cfr. AI _; AI __________; verbale perquisizione e sequestro cassetta __________, 18 settembre 2001) ed a numerose verbalizzazioni degli accusati e di alcuni testi. Altri persone debbono ancora essere sentite ed inoltre si dovrà procedere a contestazioni e confronti. Se ciò non ha ancora potuto avvenire

non è certo per inerzia degli inquirenti, bensì per la molteplicità dei fatti da chiarire ed il numero di persone coinvolte.

Nelle fasi iniziali dell'inchiesta il pericolo di collusione è, per così dire, più concreto proprio perché le prove non sono ancora state assicurate ( DTF 12 agosto 1981 in re C.; REP 1986 p.158; DTF 117 Ia 257 cons. 4b; Donatsch/Schmid, Kommentar, §58 no. 40).

In base a tutto quanto menzionato, risultano presenti (ancora) elementi concreti quo al pericolo di collusione che giustificano il mantenimento del carcere preventivo.

4.

Il carcere preventivo sofferto (in termini assoluti, ancora breve – meno di quindici giorni), e quello prospettabile appare ancora rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alle necessità di evasione degli atti istruttori ancora incombenti. Resta sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

Quest'obbligo permette di evitare la fissazione di un termine da parte di questo giudice per l'espletamento degli atti istruttori ancora necessari, con particolare riferimento a quelli che potrebbero togliere concretezza al pericolo di collusione in capo all'istante.

Sebbene tale possibilità non sia esclusa dal CPP, non è prassi di questo ufficio (ma non è buona prassi neppure dal profilo teorico) assegnare termini per l'espletamento di atti istruttori, quantomeno quando non si tratta di un singolo atto facilmente acquisibile.

L'istante ha comunque sempre la possibilità, in caso di ritardo ingiustificato, di rinnovare domanda di messa in libertà che verrà valutata in base alla situazione del momento e, quindi, potrebbe avere esito diverso.

5.

In merito alle problematiche relative allo stato di salute dell'accusata, che si oppongono a suo dire al mantenimento della carcerazione, si osserva che la questione è di carattere medico. La non carcerabilità in questo senso presuppone un parere medico che nel caso in esame non è presente né risulta essere stato richiesto.

Quanto alla richiesta, subordinata, di trasferimento al PCT il procuratore pubblico ha già detto nel suo preavviso che nulla osta, quindi la si ritiene priva d'oggetto. Occorre, comunque, che eventuali divergenze tra accusata e difensore vengano appianate.

6.

In conclusione, l’istanza in discussione dev’essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.

P.Q.M.

visti gli artt. 305bis CP, 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP, 10 CF, 5 CEDU;

decide:

1.      L’istanza di libertà provvisoria formulata con scritto di data 1. ottobre 2001 da __________ è respinta.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

-      avv. __________, per sé e per l’accusata;

-      Procuratore Pubblico avv. __________, sede, con copia delle osservazioni dell’accusata istante e l'inc. MP __________ di ritorno.

giudice __________

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