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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 24.09.2001 INC.2001.39006

24. September 2001·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,535 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 390.2001.5/6/7 M

Lugano 24 settembre 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Verbale di udienza

Avanti il giudice Luca Marazzi, sedente in udienza ex art. 283 CPP per giudicare i reclami inoltrati in data 29 e 31 agosto 2001 da

__________ (avv. __________)  

in tema di trasferimento al PCT La Stampa ed accesso agli atti  

aperta l’udienza alle ore 14.30;

constatata la presenza dell’avv. __________, per conto del reclamante, e del Procuratore Pubblico avv. Arturo Garzoni, Lugano;

il giudice riassume il contenuto dei tre reclami (29 agosto 2001, inc. Giar 390.2001.5 doc. 1; 31 agosto 2001, inc. Giar 390.2001.6 doc. 1; 17 settembre 2001, inc. Giar 390.2001.7), constatando preliminarmente che il postulato trasferimento del reclamante al PCT La Stampa è nel frattempo avvenuto, ciò che rende il rispettivo gravame privo d’oggetto;

rileva poi che, con decisione 29 agosto 2001 (inc. Giar 390.2001.5 doc. 6), il Procuratore Pubblico ha accolto la richiesta di concedere un diritto di visita del fratello dell’accusato, __________, da esercitarsi durante il fine-settimana. Il relativo permesso (libero) verrà rilasciato dal magistrato inquirente non appena gli saranno comunicate le esatte generalità dell’interessato. Tale decisione permette di ritenere pure questo gravame siccome divenuto privo d’oggetto; parimenti privo d’oggetto diventa anche il reclamo 17 settembre 2001 (v. inc. Giar 390.2001.7 doc. 1 p. 2), con il quale era stato genericamente postulato il colloquio del reclamante con i parenti;

rileva poi che in tema di accesso agli atti, il Procuratore Pubblico ha disposto, sempre con la citata decisione 29 agosto 2001, la concessione della visione parziale degli atti, segnatamente la consegna al difensore di copia dei verbali di __________. Questa decisione, tuttavia, non permette di risolvere i reclami in oggetto, nella misura in cui entrambi i rimedi di diritto postulano la concessione dell’accesso ad altra documentazione: il primo reclamo fa riferimento a documentazione già utilizzata in sede di giudizio di questo Ufficio sulla prima istanza di libertà provvisoria inoltrata

dall’accusato (v. reclamo 29 agosto 2001, inc. Giar 390.2001.5 doc. 1 p. 2), mentre il secondo reclamo pretende l’accesso integrale all’incarto (v. reclamo 31 agosto 2001, inc. Giar 390.2001.6 doc. 1 p. 1);

il giudice riassume indi le osservazioni 10 settembre 2001 del magistrato inquirente in tema di accesso agli atti, rilevando che la motivazione fornita a sostegno del diniego è genericamente quella della preventiva necessità di eseguire “i confronti e le contestazioni delle altre emergenze processuali (in parte non ancora disponibili), in virtù del principio dell’immediatezza” (v. osservazioni, inc. Giar 390.2001.5 doc. 5 [risp. inc. 390.2001.6 doc. 4], pto. 1.2 p. 2);

il giudice, constatata l’ambiguità delle argomentazioni difensive, che non distinguono la richiesta di accesso ai documenti menzionati in sede di primo reclamo da quella, più ampia, riferita all’intero incarto, chiede all’avv. __________ di precisare il proprio pensiero: quali sono, in definitiva, i documenti ai quali vuole avere accesso?

l’avv. __________ spiega che desidera avere accesso a tutti i verbali di __________, atteso che nel frattempo il verbale di confronto è già avvenuto. Chiede pure quelli di __________, visto che le sue affermazioni sono di estrema importanza per la difesa, e visto anche che in ogni caso __________ potrebbe anche conferire con __________ liberamente, per cui si impone di sapere cosa __________ abbia detto prima di eventuali contatti con __________. Da ultimo desidera i verbali di __________ e __________, ritenuto che essi trattano verosimilmente solo di questioni tecniche, che l’accusato non è in ogni caso in grado di influenzare. Da ultimo, chiede accesso alla documentazione bancaria relativa al conto __________ (diritti di firma, prelevamenti ecc.), per vedere chi tirava i fili formalmente e realmente. Il reclamante invece non insiste per avere i verbali della coaccusata __________;

il giudice, constatata d’altra parte la genericità del motivo di diniego dell’accesso agli atti, così come descritto dal magistrato inquirente in sede di osservazioni (loc. cit.), invita il magistrato inquirente a rispondere al reclamante in termini puntuali, ovvero con riferimento prima alla documentazione oggetto del primo reclamo 29 agosto 2001, indi agli ulteriori atti formanti l’inc. MP, semmai con la riserva dei verbali della coaccusata __________ (ai quali il reclamante sarebbe momentaneamente disposto a rinunciare, v. reclamo 31 agosto 2001, p. 2 e p. 3);

il Procuratore Pubblico premette che entrambi gli accusati sono attualmente al PCT, e quindi possono parlarsi. Inoltre, i due legali hanno i colloqui liberi con i rispettivi clienti. Dunque, esiste un chiaro pericolo di collusione. È vero che è stato fatto il confronto __________-__________, ma non ancora quello fra __________ e la __________. Lo stesso vale per i verbali di __________, __________ e __________: non sono ancora stati effettuati i confronti fra loro e __________. I confronti riprendono il 1° ottobre 2001. È appena giunta la documentazione __________ al MP, e deve essere ancora esaminata dalla Efin: prima di darla alle parti, desidera esaminarla ed eventualmente contestarla agli accusati. Il PP conferma comunque la propria disponibilità a consegnare al difensore di __________ i verbali di polizia già confermati avanti al PP, ossia quelli del 14 e del 16 agosto 2001; non invece quelli eventualmente ancora da chiarificare;

il Procuratore Pubblico ribadisce il proprio diniego di concedere alla difesa di __________ la visione dei verbali __________, nella preoccupazione di garantirsi l’immediatezza delle dichiarazioni della coaccusata __________. Lascia la decisione a questo giudice;

a maggior ragione il magistrato inquirente ribadisce il proprio diniego a che venga concesso a __________ l’accesso ai verbali __________, __________ e __________, in attesa dei confronti di queste persone con __________;

quanto alla documentazione __________, il Procuratore Pubblico chiede di non concederla in visione a __________ prima che sia stata esaminata dall’Equipe finanziaria del MP e poi contestata all’accusato;

viene da ultimo sollevata la richiesta di dissequestro degli oggetti personali sotto sequestro, nonché del denaro rinvenuto sull’accusato al momento del fermo. Il Procuratore Pubblico si dice d’accordo di riconsegnare a __________ gli occhiali e la calcolatrice, non invece gli altri oggetti, ed in specie le agendine ed altra documentazione, che devono essere ancora visionate e, semmai, contestate. Il Procuratore Pubblico si impegna ad invitare gli inquirenti di polizia a procedere immediatamente all’esame dell’agendina, semmai contestandone il contenuto all’accusato. Idem per il portafogli e gli altri documenti custoditi nella valigetta. Si dice anche d’accordo per la liberazione del saldo dei Franchi svizzeri in contanti ancora bloccati e a suo tempo rinvenuti in possesso all’accusato (salvo errore, circa Fr. 1'200.--);

su espressa richiesta dell’avv. __________, il Procuratore Pubblico concede espressamente al difensore la facoltà di conferire liberamente per telefono con l’assistito, previa verifica da parte del personale di custodia dell’identità dell’interlocutore destinatario della telefonata;

l’avv. __________, dopo lunga discussione, preso atto della dichiarata intenzione del magistrato inquirente di procedere al più presto (non appena terminato il proprio picchetto, ovvero a partire dal 1° ottobre prossimo) alle contestazioni a __________ delle dichiarazioni di __________, __________ e __________ (eventualmente poi in contraddittorio), si dice d’accordo di temporaneamente ritirare la propria domanda di accesso ai verbali delle persone succitate, riservata la facoltà di reclamare per ritardata giustizia qualora i tempi si allungassero oltremodo. Del pari rinuncia provvisoriamente ad una preventiva visione della documentazione __________, poiché appena giunta nelle mani del MP e dunque bisognosa di preventivo esame da parte degli inquirenti;

richiamato, in diritto, il principio di cui all’art. 58 cpv. 1 risp. 60 cpv. 2 CPP, in virtù del quale le parti hanno libero accesso agli atti, limitatamente tuttavia a quanto necessario per il patrocinio e fatte salve contrarie esigenze d’inchiesta;

richiamata la ricca giurisprudenza cantonale in proposito (sommariamente riassunta in: Il Giar, CFPG Collana gialla vol. 1, Lugano 2001, § 3.II.2 pp. 21-25), ed in particolare l’importanza che viene riconosciuta da un lato alla tutela dell’immediatezza delle dichiarazioni dell’accusato (loc. cit., § 3.II.2.1 p. 22), e dall’altro ai tempi d’inchiesta, con l’obbligo di progressivo allentamento della limitazione dell’accesso agli atti man mano che l’istruttoria avanza e che le prove vengono assicurate, in particolare tramite il chiarimento di deposizioni effettuate in polizia avanti al magistrato inquirente (loc. cit., § 3.II.2.6 p. 24-25);

atteso, nel caso di specie, che resta conteso unicamente l’accesso ai verbali MP __________, sugli altri punti avendo accusa e difesa raggiunto i succitati accordi, e ritenuto da parte di questo giudice che all’accusato __________, i verbali __________ sono già stati prospettati estensivamente, addirittura con verbale a confronto effettuato lo scorso 17 settembre 2001, da cui discende che non si può ritenere che vi siano ancora dichiarazioni di __________ che non siano già state contestate;

constatato, in conclusione, che la questione dell’accesso ai verbali __________ appare sufficientemente chiara e liquida da permettere immediata decisione con nota al presente verbale, mentre che per le ulteriori tematiche originariamente sollevate dal reclamante può essere in questa sede constatato che esse sono divenute prive d’oggetto;

[verbale terminato alle ore 16.15]

viste le norme menzionate nonché l’art. 283 cpv. 2 CPP

decide :

1.       Il reclamo inoltrato in data 31 agosto 2001 da __________ è parzialmente accolto.

Pertanto, all’accusato reclamante è concesso l’accesso ai verbali MP di __________.

2.       Per il resto, i reclami inoltrati da __________ in data 29 agosto 2001, 31 agosto 2001 e 17 settembre 2001 vengono stralciati dai ruoli, siccome evasi a seguito degli accordi intervenuti fra pubblica accusa e difesa in occasione dell’odierno verbale.

3.      Non si prelevano tassa né spese di giustizia, e non vengono assegnate ripetibili.

4.      La presente decisione è definitiva.

5.      Intimazione seduta stante a:

giudice Luca Marazzi

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