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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 21.08.2001 INC.2001.36003

21. August 2001·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,201 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

N. 360.2001.3 M                                                        Lugano, 21 agosto 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 14/16 agosto 2001 da

__________,                        __________, attualmente presso le Carceri pretoriali di __________

                                               (patrocinato dal lic. iur. __________)

e qui trasmessa il 20 agosto 2001 con preavviso negativo dalla Procuratrice pubblica avv. __________ (in sostituzione della collega dott. __________, assente),

viste le osservazioni 21 agosto 2001 dell'accusato, che conferma l'istanza, chiedendone accoglimento;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

-          __________, richiedente l'asilo, è stato arrestato il 6 luglio 2001, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di furto, truffa, abuso di carte di credito e falsità in documenti (con successiva estensione per ricettazione, con comunicazione a verbale del 17 luglio 2001): pacifico l'uso di un falso nome, l'accusato è stato scoperto nel tentativo di inviare all'estero pacchi contenenti merce del valore di parecchie migliaia di franchi, non nelle sue disponibilità;

con le supposte generalità di __________, l'accusato istante venne già condannato con decreto di accusa 6 novembre 2000 alla pena di tre giorni di arresto sospesi condizionalmente per furto di poca entità (DAP __________) e con decreto di accusa 24 aprile 2001 alla pena di sedici giorni di detenzione e di tre anni di espulsione da espiare, con la revoca della precedente sospensione condizionale, per furto (DAC __________), essendo stato arrestato il 5 aprile 2001 e rilasciato in concomitanza con l'intimazione del citato giudizio, contro il quale è stata presentata opposizione ed è quindi in attesa del processo dinnanzi alla Corte delle Assise correzionali;

considerata conclusa l'istruzione del nuovo procedimento e la prevedibilità di una ridotta pena da espiare, il 14 agosto 2001 il patrocinatore di __________ ha formulato istanza di scarcerazione (recte: di concessione della libertà provvisoria), senza altra motivazione, rinviata alla conoscenza dell'eventuale riscontro negativo;

la Procuratrice pubblica, evidenziata l'irricevibilità dell'istanza per assenza di motivazione, formula comunque preavviso negativo, per palesi pericolo di fuga e di recidiva;

le osservazioni al preavviso negativo più acconciamente si esprimono sulle ragioni della postulata concessione della libertà, con particolare riguardo alla prevedibile durata della pena privativa della libertà, più contenuta rispetto a quella di perdurante carcere preventivo, tenuto conto anche della compromissione dello stato psichico dell'accusato, con conseguente minimo pericolo di fuga ed assenza di indizi concreti di recidiva;

in ordine vale il rilievo della magistrata inquirente in punto all'irricevibilità, atteso che ogni istanza e impugnativa deve essere convenientemente motivata per consentire in casu all'autorità adita di prendere adeguata

posizione rispettivamente conclusione di giudizio (decisione 28 giugno 1994 in re B.T., GIAR 263.94.2, e riferimenti): trattandosi in ogni modo di statuire nel delicato campo della privazione della libertà personale, viene abbondanzialmente affrontato il merito, anche per tener conto di quanto sollevato nelle osservazioni (con impossibilità tuttavia per la magistrata inquirente di prendere posizione in proposito, dati i ristretti tempi procedurali di decisione in questa sede);

l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - il pericolo di recidiva e quello di fuga (REP 1998 n. 103): né va dimenticato che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente alla fase predibattimentale, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena (DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3);

nella situazione personale e processuale di __________ vi è convergenza dei presupposti di legge, come esplicitati ed approfonditi dalla prassi e dalla giurisprudenza, a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della libertà personale;

la colpevolezza, entro i ristretti limiti di ammissione da parte dell'accusato (avrebbe fatto solo l'ignaro postino per il fratello), non è posta in discussione: ma neppure si possono tralasciare i fondati sospetti di maggior coinvolgimento, per la diretta attività di trafugamento e per i ricordati precedenti, ovviamente rinviati al giudice correzionale;

l'illustrato comportamento dell'accusato istante consente di considerare dato il presupposto del pericolo di recidiva, richiamando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, REP 1989 , pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7): per aver concreta contezza di questa costatazione, basta riferirsi alla ripetizione degli stessi reati da parte di __________, al

perseguito scopo di approfittare della sua permanenza in Svizzera per lucrare in patria, senza nessun insegnamento tratto dai precedenti interventi sanzionatori, anche con esperienza di carcere preventivo;

per quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94), ritenuto che l'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione (in questo senso Mario Luvini; loc. cit., pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94): ora __________ si trova confrontato con realtà di nuovo procedimento, aggravato dai precedenti, quindi con anche già conclamata (v. gli scritti in atti) scelta della latitanza ad evitare ulteriore espiazione, seguita da espulsione e rimpatrio forzato;

il carcere preventivo sin qui sofferto e prevedibile sino alla conclusione del procedimento (essendo prossima l'emanazione dell'atto di accusa) è rispettoso del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla perseveranza nel reato ed al comportamento istruttorio dell'accusato, alquanto insofferente, ma senza riscontri di problemi psichici (v. il rapporto 13 luglio 2001 del dott. __________);

l’istanza - di principio irricevibile e non sanata dalle osservazioni al preavviso negativo, come già rilevato - è abbondanzialmente respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.       L’istanza di libertà provvisoria è irricevibile ed abbondanzialmente respinta nel merito

2.       Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.       Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.       Intimazione:

-    lic. iur. __________, per sé e per l’istante;

       -    Procuratrice pubblica avv. __________, sede, per sé e per la collega dott. __________ (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP __________ di ritorno);

       -    Presidente della Corte delle Assise correzionali (con l'inc. __________ di ritorno).

                                                                              giudice __________

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