N. 349.2001.2 L Lugano, 9 agosto 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Claudio Lepori
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 31 luglio / 3 agosto 2001 da
__________, attualmente presso le Carceri pretoriali di __________
(patrocinato dall'avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 6 agosto 2001 dalla Procuratrice pubblica avv. Maria Galliani, in sostituzione della collega dott. Rosa Item, assente;
viste le osservazioni 6 agosto 2001 dell'accusato, che si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1.
__________ venne arrestato il 4 luglio 2001, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di atti sessuali con fanciulli e violazione del dovere d'assistenza o educazione.
Il procedimento è stato avviato in seguito a segnalazione della Magistrata dei minorenni, che aveva raccolto il racconto di __________ e __________ di subiti e sofferti sconvenienti approcci di carattere sessuale ad opera dell'accusato, loro padre. __________ ha persistentemente e fermamente negato questi fatti, facendo stato di trama ordita dalla madre delle denuncianti, dalla quale da anni è divorziato.
2.
L'istanza di libertà provvisoria non si sofferma a discutere gli indizi di colpevolezza, volendo solo dimostrare l'assenza di preminenti motivi di interesse pubblico al mantenimento del provvedimento coercitivo, anche se non conoscendo appieno gli atti istruttori non è possibile pronunciarsi sulle necessità processuali. In ogni modo si può evidenziare che più interrogatori dell'accusato e di terzi - in particolare parenti e conoscenti - sono avvenuti, eventuali altri testimoni sono sconosciuti all'accusato e sarà impossibile per lui influenzare le figlie, sia per il divieto di contatti con loro, sia in quanto "non sarebbero d'altronde così facili da manipolare": quindi non esiste pericolo di collusione e neppure pericolo di recidiva. Il durissimo carcere preventivo non può essere usato quale mezzo di pressione, mentre va rispettato il principio di proporzionalità, non dovendo l'accusato subire il carico di lavoro del Ministero pubblico.
Nell'esprimere il suo preavviso negativo, la Procuratrice pubblica si diffonde nel puntualizzare l'emergenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, di contro alla pretesa di complotto a proprio danno, avanzata dall'accusato: la credibilità delle figlie deriva dall'aver dapprima riferito gli episodi inquisiti al di fuori della famiglia, dalle loro spontanee deposizioni rese separatamente, da specifici episodi e da contraddizioni dell'accusato, alla cui illustrazione si rimanda. A fondare oggettivi bisogni dell'istruzione, altri accertamenti sono in corso rispettivamente già previsti, come una nuova audizione della piccola __________, quella della ex moglie dell'accusato e quella della psicologa __________, che ha seguito le due ragazze ed ha per prima raccolto le loro confidenze, con successivo seguito di contestazione di queste emergenze a __________: l'atteggiamento di quest'ultimo e la delicatezza della fattispecie inquisita vogliono esclusione di pericolo di collusione con quanti dovranno testimoniare per l'una o per l'altra parte, ritenuto - nella descritta situazione ampiamente rispettato il principio della proporzionalità.
L'accusato, nelle osservazioni a detto preavviso negativo, contesta gli indizi di colpevolezza, con la sensazione che si voglia accertare solo quanto a lui sfavorevole, attraverso interpretazione perversa di "episodi normali tra genitori e
figli", in costanza di durissimo carcere preventivo, con limitazioni incivili "per tentare di estorcere una confessione". I bisogni dell'istruzione poi non sono specificati e pure il pericolo di collusione, osservando che l'accusato non conosce quali altre prove saranno assunte e quali testimoni sentiti. L'inchiesta non procede celermente e la proporzionalità non è rispettata.
3.
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione (REP 1998, pag. 333 ss., anche per i successivi considerandi).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
4.
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella presente situazione processuale a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della libertà, alla quale è astretto __________, per l'esperimento dell'istruzione formale.
4.1
Con la verisimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per l'evidenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ Si osserva, in questa prospettiva, che non può comunque essere qui definitivamente risolta la questione della validità assoluta delle emergenze processuali, i limiti di questo giudizio essendo quelli della valutazione della legittimità della carcerazione preventiva, attraverso esame di massima delle responsabilità penalmente rilevanti a carico dell'accusato (v. decisione 19 febbraio 2001 in re H.B., GIAR 740.2000.2). Occorre anche prudenza per evitare pregiudizio al seguito processuale, specialmente al confronto con le proteste di innocenza.
Allora si ha che pesano le convergenti dichiarazioni accusatorie delle figlie, che si danno per note, di contro alla tesi dell'istigazione della madre, osservando che:
non vi è nessun elemento, oltre a mera ipotesi, per dare credibilità ad intervento e decisiva influenza a distanza di anni dalla separazione;
i dettagli sono distinti e convergenti, senza apparenza di influenza esterna, e vennero dapprima (se non esclusivamente) raccontati a terzi (amici, operatori sociali, Magistrata dei minorenni);
lo stesso accusato non ha riscontro di abitudine alla menzogna delle figlie (verbale di polizia 12 luglio 2001, pag. 4), fa stato di continuità in buoni rapporti con le stesse (loc. cit., pag. 3) e di reciprocità di affetti (v. la dichiarazione di __________ allegata al verbale dinnanzi alla magistrata inquirente del 20 luglio 2001) ed anche le riconosce non facilmente manipolabili (istanza di libertà provvisoria, punto 4);
l'accusato non è stato costantemente limpido nelle sue dichiarazioni, come ad esempio sulla detenzione di cassette pornografiche, quando ha insinuato della disponibilità per le figlie di libri dell'orrore (in realtà pubblicazioni adatte a ragazzi dalla terza elementare in su: e perché poi non ne controllò il contenuto?) ed in punto a tempi e volte di sonno in comune letto (verbale PP citato, pag. 4 ss).
4.2
Le indagini sono ancora in corso, come illustrato nel preavviso negativo: ora si aggiunge anche la ritenuta necessità di una perizia psichiatrica sull'accusato (come ordinata in data odierna e che di per sé potrebbe legittimare un ricovero coatto parificabile al carcere preventivo: art. 95 cpv. 4 CPP), né si può affermare che le stesse procedano a rilento - avuto presente che un Procuratore pubblico non gestisce un procedimento alla volta, e che in questo vi è la collaborazione di una collega della titolare - né che vengano raccolte prove unilateralmente, come dimostrato dall'audizione di persone vicine all'accusato.
Non è necessario ripetersi, per concludere alla necessità di raccogliere le nuove prove indicate dalla magistrata inquirente e quelle che l'accusato vorrà proporre a suo discarico, senza possibilità di loro inquinamento attraverso manovre collusive. Certo vi sarebbe difficoltà di contatti con le figlie (ma non con altri) ed anche non si vuol sostenere preciso disegno dell'accusato in tale direzione: pure la regolarità dell'assunzione delle prove, non da ultimo a favore dei diritti della difesa, vogliono evitati questi pericoli, intento raggiungibile solo con il mantenimento cautelare (appunto) della privazione della libertà provvisoria di __________, che serve a questi scopi e non certamente ad indurre l'accusato ad accusarsi secondo lui - falsamente.
5.
Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile per la continuazione dell'istruttoria, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante le difficoltà del procedere nei confronti di un accusato che si proclama innocente, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto della delicatezza dei fatti da accertare e delle persone coinvolte.
6.
L’istanza è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
giudice Claudio Lepori