N. 230.2001.1 M Lugano, 19 giugno 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 23 aprile 2001 da
__________,
(patrocinato dall’avv. __________)
avverso l’ordine di perquisizione e sequestro emanato in data 4 marzo 2001 dal Procuratore Pubblico avv. __________, Lugano, nell’ambito del procedimento penale avviato nei confronti del reclamante per titolo di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti;
preso atto che con dichiarazione a verbale MP 9 maggio 2001, il reclamante ha ritirato il presente gravame, ciò di cui viene dato atto con la presente decisione, impugnabile entro 10 giorni presso la Camera dei ricorsi penali ed esente da tassa e spese di giustizia;
ritenuto, abbondanzialmente, come l’esito del gravame – comunque irricevibile – impedisca l’attribuzione di ripetibili;
in applicazione degli artt. 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
decide:
1. Il reclamo 23/24 aprile 2001 è stralciato dai ruoli a seguito del suo ritiro.
2. Non si prelevano tassa né spese di giudizio, e non si attribuiscono ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato, entro dieci giorni dall’intimazione, il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello in Lugano;
4. Intimazione:
avv. __________, per sé e per il denunciato reclamante;
avv. __________, per sé e per il denunciante;
- Procuratore Pubblico avv. __________, Lugano.
giudice __________