N. 181.2001.3 Lugano, 5 settembre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
Sedente per statuire sull'istanza presentata il 27/28 agosto 2001 dal
Procuratore pubblico __________, Ministero Pubblico, Lugano,
intesa ad ottenere la proroga di due mesi del carcere preventivo cui è astretta
__________ __________,
(rappr. dall'Avv. __________)
nel procedimento pendente contro quest'ultima per infrazione alla LFStup., aggravata;
preso atto dello scritto di data 3 settembre 2001 dell'Avv. __________, la quale per conto di __________ non si oppone alla richiesta del Procuratore pubblico riconoscendo necessità di "ultimare l'istruttoria mediante assunzione di una perizia sull'eventuale scemata responsabilità";
visti gli atti del procedimento di cui all'inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è stata arrestata a __________ il 29 marzo 2001 unitamente al suo compagno __________; i due provenivano dal Brasile, via Amsterdam e Zurigo, unitamente a loro figlio __________; nei loro bagagli è stato individuato un importante quantitativo di cocaina (oltre 3 Kg secondo quanto emerge dall'AI __________); il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa nei confronti della __________ (così come nei confronti di __________) per titolo di ripetuta infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti;
- questo GIAR ha confermato l'arresto di __________ in data 30 marzo 2001, previa constatazione di gravi indizi di reato, necessità istruttorie, pericolo di fuga e di recidiva;
- con 'istanza di proroga il magistrato inquirente ribadisce, indicandone gli elementi di fatto, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di __________, nonché persistenza di pericolo di fuga e bisogni dell'inchiesta (con riferimento alla necessità di completare referto peritale voluto - dalla stessa accusata, cfr. AI __________ - per determinazione del grado di responsabilità);
- l'esposizione del Procuratore pubblico, a sostegno dell'istanza, non è stata contestata dalla difesa che conclude lo scritto di data 3 settembre 2001 non opponendosi alla richiesta di proroga;
- l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 -, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, quello di recidiva e quello di fuga (REP 1998 n. 103): né va dimenticato che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente alla fase predibattimentale, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena (DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3);
- nonostante la sostanziale adesione dell'accusata alla proroga richiesta, l'esistenza dei presupposti di legge va verificata d'ufficio;
- nel caso in esame, e per quanto concerne i gravi indizi di reato, basta rinviare al terzo paragrafo dell'esposto del Procuratore pubblico che riassume quanto sostanzialmente emerso dai vari verbali dell'accusata (cfr. verbali __________ PP 2 aprile e 3 maggio 2001) e del correo (cfr. verbali __________ PP 2 aprile e 9 maggio 2001), con riscontro in altri atti dell'istruttoria (AI 1, 3, 22, 28), tutti qui esaminati, per cui è superflua ripetizione, anche per evitare possibilità di pregiudizio all'accusato nel seguito processuale;
- per quanto concerne il pericolo di fuga la gravità dei reati ascritti e ammessi (concorso in un traffico di almeno ca. 30 Kg. di cocaina) è tale da rendere altamente verosimile importante pena da espiare; questo elemento, se associato alla situazione personale e familiare dell'accusato privo di un qualsiasi legame con il territorio svizzero che non sia connesso con i reati (dichiarati fonte principale, se non unica, di sostentamento - cfr. verbale __________ PP 9 maggio 2001), concretizza pericolo di fuga indipendentemente dalla "fattiva collaborazione" fornita agli inquirenti;
- alla luce di quanto sopra ci si può esimere dall'analisi dettagliata dell'esistenza di bisogni istruttori (che comunque, e nella misura indicata dal magistrato inquirente, sembrano dati e riconosciuti dalla stessa accusata), nonché del pericolo di recidiva neppure invocato dal procuratore pubblico;
- il carcere preventivo, sin qui sofferto nonché quello prevedibile sino alla conclusione del procedimento, è rispettoso del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla consistenza, gravità ed ampiezza dei fatti di cui __________ è accusata;
- in conseguenza l’istanza di proroga del carcere preventivo è accolta, come proposta dal magistrato inquirente, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);
P.Q.M.
Visti gli artt. 19 cifra 2 LFStup, 95 ss, 103, 284 CPP,
decide:
1.
L’istanza è accolta.
Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretta __________ è prorogato sino al 29 novembre 2001, compreso.
2.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
- Avv. __________, per sé e per l'accusata;
- Procuratore pubblico avv. __________, sede (con l’incarto di ritorno).
giudice __________