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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.10.2000 INC.2000.63801

23. Oktober 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·619 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

N. 638.2000.1 L                                                         Lugano, 23 ottobre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 17 ottobre 2000 da

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

contro la domanda di assistenza giudiziaria cantonale formulata il 6 ottobre 2000 dal Procuratore pubblico avv. __________, nel procedimento condotto allo stadio delle informazioni preliminare contro il reclamante per titolo di truffa e di concorrenza sleale;

viste le osservazioni 19 ottobre 2000 del magistrato inquirente che postula in via principale la reiezione del reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

il fallimento della ditta __________, tramite per forniture di merce alla __________, ha portato all'apertura di procedimento penale con raccolta di informazioni preliminari, tra altri nei confronti di __________, a mente del magistrato inquirente "dominus incontrastato della __________ ", per le ipotesi di truffa in danno dei fornitori e di concorrenza sleale per aver approfittato dei contatti commerciali stabiliti dalla __________, dopo il fallimento di quest'ultima;

considerando necessario sentire __________ e di fronte al suo rifiuto di deporre, il Procuratore pubblico ha fatto capo all'assistenza giudiziaria cantonale per l'interrogatorio del reclamante dinnanzi al Verhöramt di __________, autorità competente del domicilio dell'interessato, come all'atto formale del 6 ottobre 2000, qui impugnato;

in sostanza il reclamo vuole l'annullamento della rogatoria, in quanto __________ ha già chiaramente e formalmente espresso la sua volontà di avvalersi del diritto di non rispondere garantitogli dagli art. 118 cpv. 2 e 126 CPP, per cui la "querelata domanda di assistenza giudiziaria" sarebbe "espressione di un formalismo eccessivo, non sorretto da un qualsiasi interesse pubblico sostanziale, che non merita quindi di essere giudiziariamente tutelato";

il Procuratore pubblico obbietta come, a garanzia di un corretto svolgimento della procedura, __________ deve comparire dinnanzi ad un'autorità "anche solo per formalizzare la sua volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere";

l'atto in discussione è in sé una citazione, per cui ci si potrebbe chiedere se si tratta di un provvedimento genericamente impugnabile a norma dell'art. 280 CPP, con dovere quindi dell'indicazione dei rimedi di diritto: comunque __________ ha rispettato i termini di legge, senza pregiudizio per l'esposizione delle sua ragioni, ed allora il reclamo è sotto questo punto di vista ricevibile;

di contro, le argomentazioni avanzate nel reclamo non sono di peso;

nei confronti di __________ non è stata promossa l'accusa (art. 184 cpv. 1 e 188 ss. CPP), ma è chiaramente sottoposto ad informazioni preliminari con precise ipotesi di reato, per cui gode dei diritti dell'accusato (Rusca, Salmina e Verda, Commento del CPP, ad art. 47 nota 2), ma anche degli obblighi che questa veste comporta;

in questo senso egli deve dare seguito alle citazioni "sotto comminatoria di comparizione forzata in caso di disobbedienza", come all'art. 117 cpv. 1 CPP, il quale, guarda caso si rivolge anche all'"indiziato" (figura introdotta con il Messaggio dell'11 marzo 1987 concernente la revisione totale del CPP, non altrimenti ripresa nelle successive modifiche del codice di rito);

sarà dinnanzi al magistrato competente che egli, a conoscenza degli addebiti e dei propri diritti, potrà in particolare far valere quello di non rispondere, secondo l'art. 118 cpv. 2 CPP;

né si tratta di superflua formalità, ma di confronto diretto con l'inquirente, necessario per il seguito del procedimento, avendo una diversa valenza uno scritto come la lettera 12 ottobre 2000 ed una presa di posizione inserita nel contesto processuale;

il reclamo è pertanto respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario), le spese giudiziarie seguendo la soccombenza;

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      Il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 20.- sono a carico di __________.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);

-       Procuratore pubblico avv. __________, sede.

                                                                              giudice __________

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