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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.01.2001 INC.2000.56103

5. Januar 2001·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,625 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

N. 561.2000.3                                                            Lugano, 5 gennaio 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 22 dicembre 2000 / 2 gennaio 2001 da

____________,                   attualmente presso il Penitenziario cantonale

(patrocinato dall'avv. __________)

e qui trasmessa con preavviso negativo il 3 gennaio 2001 dal Procuratore pubblico avv. __________;

osservato che, sentito oggi verbalmente, il patrocinatore dell'accusato si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

____________ venne arrestato il 14 settembre 2000, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti.

Il procedimento penale ha preso avvio con la denuncia 1. settembre 2000 delle signore ____________ e ____________ (doc. 1 dell'inc. MP 5622), scopertesi spogliate dall'accusato degli importi per oltre complessivi fr. 600'000, affidati a quest'ultimo nella sua qualità di amministratore unico della fiduciaria ____________ S.A. (da lui definita "un piccolo ufficio cambi di Lugano": v. verbale di conferma dell'arresto 15 settembre 2000, doc. 10), con tentativo di mascherare la malversazioni attraverso presentazione di falsi estratti di conto. In seguito si sono manifestate due altre analoghe vicende, con perdita di 370 mio. di lire da parte della famiglia ____________ (doc. 23, verbale A 11) e di 90 mio. di lire da parte di ____________ (verbale A 18). ____________ per diverso tempo ha respinto ogni addebito, facendo riferimento ad investimenti e responsabilità di terzi: confrontato poi con le risultanze di diligente istruttoria, nel verbale 13 dicembre 2000 dinnanzi al Procuratore pubblico (A 21), egli ha stringatamente ammesso i suoi torti:

"Dopo aver riflettuto su quanto accaduto e dopo aver preso atto di quanto acquisito agli atti dell'inchiesta ritengo opportuno rettificare quanto detto finora al PP.

In sostanza posso dire che gli averi affidati dalla famiglia ____________ e dalla famiglia ____________ sono stati da me utilizzati per far fronte a mie spese, nel senso che sono stati da me utilizzati. Non sono mai stati investiti.

Questo denaro, per me, è servito anche ad una specie di valvola di sfogo. In questo periodo mi trovavo in situazioni di stress che tentavo di alleviare appunto con questi soldi."

2.

La libertà provvisoria viene chiesta per le costatazioni di conclusione dell'istruttoria, senza necessità di complementi e quindi con cessato pericolo di collusione, di esclusione di pericolo di fuga per la situazione economica disastrata dell'accusato e di improponibilità di pericolo di recidiva, quello accennato nella perizia psichiatrica non potendo trovare concreta attuazione per la perdita di lavoro. Oltretutto occorre far spazio al trattamento ambulatorio, suggerito dalla stessa perizia psichiatrica, in libertà.

Con il suo preavviso negativo, dopo breve istoriato dell'evoluzione istruttoria e sottolineatura della reticenza dell'accusato, il Procuratore pubblico manifesta la necessità di mantenere in essere la carcerazione preventiva cui è astretto ____________, per presenza di pericolo di fuga, in quanto gli interessi dell'accusato confrontato con pesanti accuse, di cui invero ha ben poca coscienza - si trovano in Italia, e per effettivo pericolo di recidiva, come confermato dalla perizia psichiatrica, ed ancora a ragione di mancata resipiscenza. Peraltro la durata del carcere preventivo è ridotta e proporzionata alla gravità degli addebiti.

3.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - il pericolo di recidiva e quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, serve anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di ____________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, sino al dibattimento processuale.

4.1

Non è necessario soffermarsi sugli indizi di colpevolezza in presenza della confessione dell'accusato, come al richiamato verbale del 13 dicembre 2000, sostenuta dagli accertamenti nel frattempo assicurati dall'istruttoria. Vi è solo da evidenziare la gravità dei fatti nella loro consistenza di danno e soprattutto nel contesto soggettivo in cui si sono svolti.

4.2

La personalità ed il comportamento dell'accusato istante consente di considerare dato il presupposto del pericolo di recidiva, richiamando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo atteggiamento durante l’istruttoria, il suo carattere, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, loc. cit., pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).

In questa direzione spiccano e si assommano: la disinvoltura e le finalità con le quali ____________ ha agito, in breve tempo dilapidando un patrimonio acquisito solo per proprio vantaggio; gli spavaldi approcci con le vittime, con sequela di bugie e di inganni (anche documentali) per mascherare le malversazioni; la banalizzazione in istruttoria delle proprie responsabilità, dapprima negate con artificiose giustificazioni e poi riferite a proprio disagio psicologico; la sua disastrata situazione economica, non ben percepita e forse neppure accettata; l'incapacità ad un lavoro ordinato di contro ad abitudine a vita dispendiosa. Questo quadro, con l'impressione soggettiva di impunità che deriverebbe da facile ottenimento della libertà, è tale da propiziare ricaduta nel reato patrimoniale, anche senza necessità di riferirsi alle conclusioni della perizia psichiatrica prodotta dalla dott. __________, che pure ha rilevato (doc. 58.7, pag. 16):

"Ha si sé un'immagine grandiosa, che lo porta a preoccuparsi di gratificare i propri bisogni e le proprie necessità rispetto a quelle degli altri; tende ad imporre se stesso, poco importa come.

Il periziando sa cos'è la realtà, a cui è ben ancorato, ma non ne tiene conto, impegnato com'è a soddisfare i suoi bisogni. Manca della capacità di capire quali sono le ripercussioni, di cui non tiene conto.

Presenta un disturbo di personalità grave e manifesto, che pur consentendogli di valutare il carattere illecito dell'atto gli impedisce di agire secondo tale valutazione (art. 11 CPS).

Viste le difficoltà di controllare i propri impulsi non è escludibile una ripetizione dei reati".

Occorre allora che ____________ sia confrontato in concreto con le conseguenze penali delle consumate malversazioni, senza dimenticare l'ausilio del suggerito trattamento ambulatorio, che può iniziare anche in corso di carcerazione preventiva (art. 105 CPP, per analogia), senza essere necessariamente ed unicamente attuabile in libertà (art. 43 cfr. 2 cpv. 2 CP, la sospensione dell'esecuzione della pena essendo solo un'eventualità).

4.3

Per quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).

Questo presupposto può avere valenza solo abbondanziale, per considerazioni analoghe a quelle esposte in precedenza ed avuto presente che effettivamente gli interessi personali di ____________ sono in Italia (e soprattutto se egli fruisce della doppia nazionalità). Ma più che di pericolo di fuga vero e proprio, si potrebbe parlare di latitanza nei confronti del seguito processuale, in ogni modo da evitare.

5.

Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito, in un procedimento che risulta essere stato condotto con coerente sollecitudine nonostante l’atteggiamento vanamente defatigatorio dell’accusato, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità: il deposito degli atti a norma dell'art. 196 CPP si è concluso il 29 dicembre scorso (v. doc. 69), per cui entro breve verrà emanato l'atto di accusa, come assicurato dal Procuratore pubblico.

6.

L’istanza è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.       L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.       Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.       Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.       Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per l’istante;

       -    Procuratore pubblico avv. __________, sede (con l’incarto MP __________ di ritorno).

                                                                              giudice __________