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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.09.2000 INC.2000.50803

7. September 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,589 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

N. 508.2000.3 M                                                        Lugano, 7 settembre 2000

N. 509.2000.3 M

N. 510.2000.3 M

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sulle istanze di libertà provvisoria congiuntamente inoltrate in data 30 agosto / 1° settembre 2000 da

__________,                                    __________, cittadino jugoslavo residente ad __________;

__________,                                    __________, cittadina jugoslava residente ad __________;

__________,                                    __________, cittadina francese residente ad __________

(tutti patrocinati di fiducia dall’avv. __________)

e trasmesse in data 4 settembre 2000 con preavviso negativo dal Magistrato dei minorenni avv. __________;

concesso agli accusati istanti, con ordinanza 4 settembre 2000, di formulare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. __________ della Magistratura dei minorenni;

ritenuto

in fatto:

A.

I tre minorenni istanti sono stati tratti in arresto in data 24 agosto 2000 poiché in possesso di refurtiva proveniente da furti commessi poco prima, da cui il sospetto che potesse trattarsi degli autori di numerosi furti commessi nelle settimane precedenti (v. rapporto d'arresto 24 agosto 2000, incc. GIAR 508/509/510.2000.1 doc. _). Una quarta minorenne, di età verosimilmente inferiore ai 15 anni e dunque incarcerabile (art. 23 cpv. 1 LMM), è stata affidata alle cure di un istituto minorile. Il giorno successivo, questo giudice confermava l’arresto dei tre istanti, dopo che gli inquirenti ne avevano – nei limiti del possibile – verificato identità ed età; tutti sono stati edotti dell’avvio, nei loro confronti, di un’inchiesta per titolo di infrazione alla LDDS e ripetuto furto con scasso (incc. GIAR 508.2000.1 doc. _, 509.2000.1 doc. _, 510.2000.1 doc.  _).

B.

Tutti i minorenni, seppur con sfumature diverse, hanno ammesso le loro responsabilità in punto ai furti commessi il giorno del loro fermo; __________ ha negato di aver commesso altri furti in Svizzera, gli altri due hanno invece ammesso di essere già noti agli inquirenti di altri Cantoni (v. rispettivi verbali GIAR, cit., p. 2). __________, al settimo mese di gravidanza, è stata ricoverata nella camera di sicurezza dell’Ospedale __________, da dove è evasa in data 30 agosto 2000.

C.

Con scritto 30 agosto 2000 identico per i tre minorenni (doc. _ nei rispettivi incc. GIAR 508/509/510.2000.3), il loro patrocinatore di fiducia ne chiede la messa in libertà provvisoria “vu notamment l’âge des prévenus, la nécessité qu’ils se retrouvent le plus rapidement possible dans leur famille, le souci que se fait cette dernière et la gravité relative de l’infraction qui leur est reprochée” (loc. cit., p. 2).

D.

Il Magistrato dei minorenni, dal canto suo, preavvisa negativamente le istanze facendo presente come a carico dei minorenni sussistano gravi indizi di colpevolezza per un imprecisato (ma rilevante, prossimo ai 100) numero di furti – indizi consistenti in testimonianze di alcune vittime, impronte digitali, ed il possesso di merce di provenienza furtiva (v. preavviso negativo 4 settembre 2000, doc. _ negli incc. GIAR 508/509/510.2000.3). Sussisterebbero allora ancora numerose necessità istruttorie, dovute anche al “comportamento non pienamente collaborativo degli stessi” minorenni (ibid.), un grave pericolo di fuga (esemplificato dal comportamento di __________), infine un pericolo di recidiva deducibile dalla “personalità dei prevenuti, il loro stile di vita, nonché il numero di reati contro il patrimonio agli stessi già imputabili allo stato attuale dell’inchiesta” (ibid.).

E.

Il patrocinatore dei minorenni istanti non ha ritenuto di proporre osservazioni al preavviso negativo del Magistrato dei minorenni, pur essendovi stato invitato con ordinanza 4 settembre 2000 (doc. _ nei rispettivi incc. GIAR 508/509/510.2000.3)

Considerato

in diritto:

1.

a)        La nuova Legge cantonale sulla magistratura dei minorenni dell’8 marzo 1999 (di seguito: LMM), entrata in vigore il 1° aprile 2000, ha profondamente rivoluzionato ruolo e figura del Magistrato dei minorenni. Per quanto qui di rilievo, la nuova legge ha introdotto una procedura di “arresto preventivo” del minorenne praticamente identica a quella applicabile ai maggiorenni: il Magistrato dei minorenni può formulare una richiesta in tal senso al Giudice dell’istruzione e dell’arresto (art. 23 cpv. 2 LMM),  che deve sentire il minorenne entro il giorno successivo (art. 23 cpv. 3 LMM). Contro la decisione del Giudice dell’istruzione e dell’arresto é dato il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro l’usuale termine di dieci giorni (art. 23 cpv. 4 LMM).

b)        La LMM, invece, non ha espressamente previsto l’istituto dell’istanza di libertà provvisoria, ovvero la possibilità – per il minorenne in arresto preventivo – di chiedere di essere rimesso in libertà in attesa di giudizio (art. 107 CPP). Non si tratta, ovviamente, di un silenzio qualificato: data non da ultimo la particolare connotazione che rivestono procedimenti penali contro minorenni (v. infra, consid. 1c), ciò che è ammesso per un adulto deve essere a fortiori possibile per un minorenne, impregiudicato l’obbligo per il Magistrato dei minorenni di procedere spontaneamente alla messa in libertà dell’indiziato non appena le circostanze lo consentano. Si tratta allora di una questione alla quale – per espresso rinvio dell’art. 10 cpv. 1 LMM – vanno applicate per analogia le norme previste dalla procedura penale ordinaria, ossia gli artt. 95 ss. e 107 s. CPP, siccome perfettamente compatibili con lo spirito e la lettera della nuova LMM.

c)         L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

d)        Pur non avendo questo Ufficio ancora avuto l’occasione di sviluppare una ricca giurisprudenza in merito all’arresto di minorenni, si può senz’altro affermare aprioristicamente che quando è in gioco la libertà personale di minorenni, i suesposti criteri vanno certamente valutati in termini restrittivi: lo esigono non solo le finalità stesse della legislazione minorile, eminentemente educative, ma anche la fragilità dell’indiziato minorenne, usualmente ancora strettamente legato alla vita familiare. Quanto si viene di dire trova positiva espressione nel testo di legge, secondo il quale per legittimare l’arresto repressivo non basta che siano soddisfatti i succitati criteri validi per gli adulti: tale misura deve apparire cumulativamente “indispensabile ai fini dell’inchiesta o della sicurezza pubblica e se il suo scopo non può essere conseguito con un’altra misura provvisionale” (art. 23 cpv. 2 in fine LMM). Un’espressione, quella testé riportata, che esprime il principio di proporzionalità in termini rigorosi, senz’altro molto più restrittivi che nel caso di adulti.

2.

Va premesso che le istanze andrebbero integralmente respinte in ordine: non solo il legale che dice di rappresentare i minorenni (rispettivamente i loro famigliari) non si è legittimato con l’inoltro di una procura, ragione per cui a questo giudice risulta tuttora che i minorenni sono patrocinati d’ufficio dall’avv. __________; ma l’avv. __________ neppure risulta ammesso all’esercizio dell’avvocatura in Ticino. L’istanza, inoltre, è talmente succinta (v. supra, consid. C) da risultare insufficientemente motivata: in particolare, essa non discute in alcun modo l’esistenza o meno dei presupposti di legge dell’arresto repressivo, rispettivamente non indica per quali ragioni tali presupposti non siano (più) adempiuti; né il patrocinatore dei minorenni ha ritenuto di doverla completare con osservazioni al preavviso negativo del Magistrato dei minorenni (v. supra, consid. E). Infine, essa è redatta in lingua francese, che non é la lingua ufficiale del Cantone Ticino; né il legale si è premurato di tradurla, pur essendovi stato apparentemente invitato dal Magistrato dei minorenni (v. scritto 31 agosto 2000 dell’avv. __________, allegato all’istanza, doc. _ nei rispettivi incc. GIAR 508/509/510.2000.3).

Un esame delle istanze nel merito, eseguito abbondanzialmente e per rispetto della libertà personale dei minorenni, porta comunque inesorabilmente alla loro reiezione.

3.

a)        Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei minorenni istanti, e relativi ad un loro coinvolgimento nei fatti inquisiti, da loro ammesso (anche se in termini alquanto riduttivi e poco credibili) avanti agli inquirenti (v. verbale di polizia 2 settembre 2000, ore 09.00, di __________, agli atti MM s.n., passim; verbale di polizia 24 agosto 2000, ore 18.03, di __________, agli atti MM s.n., passim).

b)        Il fatto che __________ ammetta altri furti (oltre a quelli commessi il giorno del fermo) solo in termini estremamente riduttivi, mentre __________ addirittura nega ad oltranza anche la commissione di reati per i quali esistono concreti indizi quali i riconoscimenti di testi oppure impronte digitali lasciate da __________ (v. verbale di polizia 1° settembre 2000 di __________, ore 10.00, all’inc. MM s.n., passim; v. tuttavia anche verbale di polizia 31 agosto 2000, ore 09.00, agli atti MM s.n., p. 2, dove il giovane ammette di essere venuto di recente altre due volte in Ticino, naturalmente senza rubare), unitamente alle rilevanti difficoltà esistenti già solo per addivenire ad una certa identificazione dei minorenni, rende manifesta l’esistenza di ulteriori necessità istruttorie. Necessità che accrescono ulteriormente se si pon mente che – a detta del Magistrato dei minorenni – i furti che potrebbero essere stati commessi dagli istanti ammontano ad un centinaio (v. preavviso negativo, cit., p. 2).

c)         In siffatte circostanze, si deve concludere che il perdurare dell’arresto dei qui istanti è non solo utile, ma addirittura indispensabile ai fini dell’inchiesta (art. 23 cpv. 2 LMM).

4.

a)        Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v. Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).

b)        Nonostante la loro invero giovanissima età, gli istanti sono dediti al furto a livello che si può definire professionale: oltre all’impressionante numero di reati dei quali sono sospettati in Ticino, ne fanno stato le numerose segnalazioni di cui essi hanno fatto oggetto in diversi Cantoni svizzeri (v. i resoconti dei confronti dattiloscopici digitali, agli atti MM s.n., dai quali si evincono otto segnalazioni ciascuna per __________ e __________, e due segnalazioni per __________). E la più giovane delle persone fermate (la sedicente __________, poi non arrestata) ha inizialmente dichiarato senza mezzi termini di essere venuta in Ticino a rubare diverse volte, già lo scorso anno (v. verbali di polizia 24 agosto 2000, ore 19.04, agli atti MM s.n., passim; verbale 25 agosto 2000, ore 13.45, passim) – salvo poi rimangiarsi tutto (v. verbale di polizia 28 agosto 2000, ore 14.30, agli atti MM s.n., passim). Se ne deve dedurre – come d’altronde una delle ragazze ha ammesso al giusdicente in sede di conferma dell’arresto – che il furto rappresenta l’unica attività che i giovani zingari sanno espletare, e l’unica fonte di sostentamento loro e delle loro famiglie, che sono i veri mandanti.

c)         Da cui si deve dedurre l’esistenza di un più che concreto pericolo di recidiva.

5.

a)        Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione).

b)        Una delle istanti ha già preso la fuga prima ancora che il suo patrocinatore potesse richiedere la sua liberazione: a ragione il Magistrato dei minorenni considera tale comportamento emblematico per la mentalità e le abitudini dei minorenni qui in discussione (v. preavviso negativo, cit., p. 2). D’altra parte, ciò non deve stupire: tutti e quattro i ragazzi appartengono ad una comunità di zingari Rom, senza il benché minimo legame con la Svizzera e tanto meno con il Ticino, dove sono sempre venuti unicamente per rubare. Anche in ragione della loro giovane età appare allora assolutamente certo che essi, se posti anzitempo in libertà provvisoria, cercherebbero di raggiungere la propria famiglia in Francia, con conseguente impossibilità per le autorità giudiziarie ticinesi di completare l’istruttoria e di rinviare i giovani a giudizio.

c)         Oltre alle necessità d’inchiesta ed al pericolo di recidiva, dunque, anche un manifesto pericolo di fuga giustifica il perdurare dell’arresto.

6.

a)        Considerata da un lato l’estensione ed il numero dei reati patrimoniali verosimilmente commessi dagli istanti, e dall’altro il loro atteggiamento processuale tutt’altro che cooperativo, si può ben dire che l’inchiesta di cui essi sono oggetto è da annoverare fra quelle certamente complesse, e di corrispondente durata. L’inchiesta, in ogni caso, sembra procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. L’arresto preventivo sofferto e prospettabile appare allora ampiamente rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell’evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti. Resta sottinteso l’obbligo, per il Magistrato dei minorenni, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in arresto preventivo (artt. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP e art. 10 cpv. 1 LMM combinati).

b)        Inoltre, non si riescono ad immaginare misure provvisionali alternative altrettanto atte a garantire la sicurezza pubblica (art. 23 cpv. 3 LMM); anche in tal senso, dunque, il principio di proporzionalità è soddisfatto.

7.

In conclusione, nella misura in cui fossero ricevibili le istanze in discussione dovrebbero essere respinte, ciò che avviene con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP e art. 10 cpv. 1 LMM combinati), e senza conseguenza di tassa e spese.

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP e gli artt. 10 e 24 LMM

decide :

1.   In quanto ricevibili, le istanze di libertà provvisoria inoltrate in data 30 agosto / 1° settembre 2000 da __________ sono respinte.

2.   Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.   Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

avv. __________, per sé e per gli istanti, con copia del preavviso negativo del Magistrato dei minorenni;

avv. __________, quale difensore d’ufficio designato dei minorenni;

-      Magistrato dei minorenni avv. __________, con l’inc. MM __________ di ritorno.

giudice __________

INC.2000.50803 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.09.2000 INC.2000.50803 — Swissrulings