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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 04.10.2000 INC.2000.49402

4. Oktober 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,800 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

N. 494.2000.2 M                                                        Lugano, 4 ottobre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 25/26 settembre 2000 da

__________

(difeso di fiducia dall’avv. __________)

e trasmessa in data 29 settembre / 2 ottobre 2000 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico avv. __________;

concesso all’accusato istante, con ordinanza 2 ottobre 2000, di formulare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto l’allegato 4 ottobre 2000;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 3943/2000/FL;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ è stato tratto in arresto in data 21 agosto 2000, in forza di un ordine 26 giugno 2000 emanato dal competente magistrato, in quanto apparentemente coinvolto nell’esportazione clandestina in Italia di telefoni cellulari rubati. il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di ricettazione (inc. GIAR 494.2000.1 doc. _).

B.

Sin dall’inizio l’accusato ha ammesso di essersi messo a disposizione degli autori del furto di telefoni cellulari unicamente per il trasporto dei medesimi in Italia, convinto inoltre che fossero merce di contrabbando e non provento di furto (v. già verbale di polizia 22 agosto 2000, ore 11.00, p. 1-2; verbale GIAR 22 agosto 2000, cit., p. 2; verbale MP 6 settembre 2000, inc. MP doc. _, p. 2-3). Per il fatto di aver ripetutamente guatato, la notte del trasbordo dei cellulari in Italia, il fiume Tresa, accompagnando anche un cittadino slavo in Italia, il Procuratore Pubblico ha esteso l’accusa al reato di ripetuta entrata illegale ed aiuto all’uscita illegale (inc. MP, doc. _).

C.

Con l’istanza qui discussa (inc. GIAR 494.2000.2 doc. _), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria: ammessa l’effettuazione del trasporto dei cellulari in Italia, egli pretende tuttavia di aver agito nella convinzione che si trattasse di merce di contrabbando, e di non aver saputo della provenienza furtiva della stessa (loc. cit., pto. 5 p. 3-4). Nega l’esistenza di ulteriori necessità istruttorie (loc. cit., pto. 6 p. 5), di un qualsiasi pericolo di recidiva (nonostante nel 1999 sia stato messo in stato d’accusa per truffa, loc. cit., pto. 7 p. 5), infine di un serio pericolo di fuga (avendo egli tutto l’interesse a presenziare al dibattimento dove si discuteranno entrambe le imputazioni, loc. cit., p. 6).

D.

Il Procuratore Pubblico, da parte sua (v. preavviso negativo, inc. GIAR 494.2000.2 doc. _), premessa e spiegata la sussistenza degli elementi soggettivi del reato di ricettazione da parte di __________ (loc. cit., pto. A p. 2-3), chiede la reiezione dell’istanza in ragione di possibili ulteriori necessità istruttorie dipendenti da eventuali domande di complemento probatorio da parte dell’accusato (loc. cit., pto. B p. 3), del pericolo di recidiva scaturente dalle condanne già subite da __________ in Italia – pericolo già concretizzatosi, con i fatti qui inquisiti, nonostante fosse già pendente nei suoi confronti un atto d’accusa per titolo di truffa (loc. cit., pto. D p. 3), infine di un serio pericolo di fuga, motivato con la scarsa probabilità che all’accusato possa venire concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (loc. cit., pto. D. p. 4).

E.

In sede di osservazioni (inc. GIAR 494.2000.2 doc. _), l’accusato istante ribadisce le proprie posizioni: dopo aver ancora una volta messo in discussione la fondatezza degli argomenti addotti dal Procuratore Pubblico in favore dell’accusa di ricettazione (loc. cit., ad A p. 2-3), precisa che – pur non contestando il carattere indipendente di quel reato per rapporto alle infrazioni preliminari – “sia più giudizioso processare gli autori del furto prima del ricettatore” (loc. cit., ad B p. 4). Ribadita l’inesistenza di necessità istruttorie (loc. cit., ad C p. 4), contesta ancora una volta qualsivoglia pericolo di recidiva o di fuga, precisando altresì di non essere stato reticente in corso d’inchiesta (loc. cit., ad D e E, p. 4-5).

Considerato

in diritto:

1.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) -ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

2.

a)        Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi a un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, da lui ammesso sia avanti agli inquirenti che in sede dell’istanza qui discussa (v. supra, consid. C).

b)        In quale misura gli indizi a suo carico – visti nell’ottica dei reati che gli imputa il Procuratore Pubblico e non di “mero” contrabbando – siano seri e concreti, è questione che non può essere dibattuta in questa sede. I sottili distinguo che la difesa propone in merito alle informazioni di cui disponeva l’accusato al momento del fatidico trasporto (v. ad esempio istanza,  cit., pto. 5 p. 3-4), così come gli argomenti contrari addotti dal Procuratore Pubblico (v. preavviso negativo, cit., pto. A p. 2-3), rappresentano, a non dubitarne, obiezioni che vorranno approfondimento. Tuttavia, trattandosi di obiezioni di natura sostanziale, esse competono alla corte di merito e non a questo giudice – nell’ambito delle proprie competenze limitate alla valutazione della legittimità della carcerazione preventiva, unicamente autorizzato ad un esame sommario di verosimiglianza del grado di responsabilità dell’accusato istante (v., come qui, anche la decisione 19 aprile 2000 in re C.F., inc. GIAR 124.2000.2 consid. 2b p. 4). E, almeno nell’ottica di mera verosimiglianza, gli argomenti che il magistrato inquirente apporta a suffragio dell’ipotesi accusatoria da lui sostenuta (v. preavviso negativo, cit., pto. A p. 2, con rinvio al rapporto di polizia giudiziaria 15 settembre 2000, inc. MP doc. _ p. 4) non sono peregrini al punto da far apparire la stessa tendenzialmente o preponderantemente insostenibile, così come – di converso – gli argomenti addotti dalla difesa non convincono immediatamente dell’innocenza di __________.

3.

I soli bisogni dell’istruzione ai quali si appella il Procuratore Pubblico (v. preavviso negativo, cit., pto. C p. 3) sono quelli che potrebbero derivare da eventuali istanze di complemento istruttorio proposte dall’accusato istante medesimo, che tuttavia non vi ha fatto cenno alcuno né in sede di reclamo (v. reclamo, cit., pto. 6 p. 5), né in sede di osservazioni (v. osservazioni, cit., ad C p. 4). Ad essi vanno ad aggiungersi unicamente i tempi tecnici per arrivare fino alla celebrazione del pubblico dibattimento (chiusura dell’istruttoria formale ed emanazione dell’atto d’accusa). Data l’aleatorietà che tale requisito riveste nella concreta fattispecie, non è tuttavia comunque possibile appurare se eventuali ulteriori passi istruttori siano di natura tale da esigere il mantenimento o meno dello stato di detenzione preventiva (finalizzato ad evitare inquinamento delle prove o collusione con altri correi): l’istanza non può pertanto venire respinta sulla scorta di tale argomento.

4.

a)        Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione; decisione 19 aprile 2000 in re C.F., inc. GIAR 124.2000.2 consid. 4a p. 5).

b)        Se la difesa (v. istanza, cit., pto. 7 p. 5-6) sottolinea come l’accusato abbia tutto l’interesse a partecipare al pubblico dibattimento, al fine di dimostrare la propria innocenza quo al reato che gli viene imputato nell’ambito del presente procedimento (nonché al fine di ridurre al minimo le pene relative all’incarto sfociato nell’atto d’accusa già pendente), la pubblica accusa evidenzia come “la reiterazione dell’illecito” (preavviso negativo, cit., pto. E p. 4) faccia apparire a priori dubbia la prognosi favorevole, necessaria per la concessione della sospensione condizionale della pena; unitamente alla possibilità di fatto di continuare a frequentare il suolo svizzero, dovuta alla prossimità del luogo di domicilio dell’accusato con la frontiera, ciò “potrebbe dunque indurre il __________ a darsi alla fuga e a non presentarsi al processo” (ibid.).

c)         I timori del Procuratore Pubblico non sono infondati. __________ non ha alcun (lecito) legame con la Svizzera, rispettivamente il Cantone Ticino: quest’ultimo rappresenta unicamente il territorio con il quale svolgere i suoi traffici illeciti (o, nella migliore delle ipotesi, non adamantini, come si esprime l’accusato medesimo in sede d’istanza, cit., pto. 5 p. 3 in fine). Né i suoi precedenti permettono di ritenere che i due procedimenti penali aperti qui nei suoi confronti, qualsivoglia sia il loro esito, potranno indurlo a modificare il proprio rapporto con la Svizzera: tutt’al più, egli farà più attenzione a non farsi prendere. Tuttavia, proprio per il fatto di vivere a ridosso della frontiera, è certo che egli ha un concreto interesse a porre in atto quanto in suo potere per limitare le sanzioni penali che qui verranno prese nei suoi confronti. E se i presupposti per una sospensione condizionale della pena accessoria dell’espulsione dalla Svizzera appaiono alquanto tenui, altrettanto non si può dire della sospensione condizionale della pena privativa della libertà. Tutto sommato, in conclusione, non sembra potersi affermare che una sua presenza al pubblico dibattimento appaia sin d’ora improbabile.

5.

a)        Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v. Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).

b)        Nel caso di __________, un certo qual pericolo di recidiva esiste. A preoccupare è il fatto di aver egli delinquito pendente un atto d’accusa recente: ciò denota un’innegabile inclinazione al reato, che i numerosi – seppur disparati – precedenti non hanno saputo mitigare, ed un’indifferenza preoccupante di fronte all’eventualità di un’ulteriore condanna. Emerge anche dalle carte processuali che per __________ il contrabbando è ovviamente occupazione abituale (v., fra l’altro, verbale di polizia 22 agosto 2000, ore 11.00, p. 1 e R6 p. 4), ma che tutto quanto egli sembra aver imparato da questa esperienza è che “anche nel contrabbando non si sa più dove si va a finire” (verbale MP 6 settembre 2000, ore 09.25, p. 3, all’inc. MP doc. _): ancora una volta, dopo i fatti che lo hanno portato in carcere a fine 1998 egli ha dunque dimostrato di essere persona assai poco affidabile, costantemente sul filo del rasoio, avvezza a sopravvivere grazie ad espedienti sempre al limite della legalità (e talvolta al di là). Tuttavia, i suoi precedenti italiani per contrabbando e ricettazione risalgono alla fine degli anni ’60 / inizio anni ’70, mentre le condanne successive – anch’esse piuttosto lontane nel tempo – riguardano fattispecie di natura diversa (v. estratto del casellario giudiziale italiano 13 settembre 2000, inc. MP doc. _). A mente di questo giudice, in conclusione, seppur __________, in questi ultimi anni, non abbia fatto nulla per meritarsi la fiducia dell’autorità svizzera, non può neppure essere escluso che, finalmente, le recenti disavventure giudiziarie gli possano insegnare a muoversi con maggiore prudenza, senza confidare sul fatto che basta non porre troppe domande per mettersi al riparo da situazioni illecite.

6.

In condizioni normali, il mantenimento della carcerazione preventiva di __________ avrebbe potuto essere giustificato, senza arbitrio, in ragione dei combinati pericoli di fuga e di recidiva, almeno quest’ultimo certamente non ovviabile con la prestazione di misure sostitutive quali il versamento di una cauzione (v. istanza, cit., pto. 7 p. 6). Due fattori, però, fanno pendere la bilancia in favore dell’accoglimento della presente istanza.

a)        Il suo ruolo nell’ambito dei fatti attualmente sotto inchiesta è senz’altro limitato (alla peggio) alla ricettazione dei telefoni cellulari rubati da __________ e __________ (con la partecipazione di __________ e tale __________), il procedimento contro i quali è stato disgiunto dal Procuratore Pubblico “proprio per limitare i tempi della carcerazione preventiva di __________ ” (preavviso negativo, cit., pto. B p. 3). Ora, seppur pacifico che quello di ricettazione sia un reato indipendente per rapporto al reato patrimoniale a monte, appare effettivamente difficile immaginare che il ricettatore possa essere processato separatamente dagli autori del reato a monte – non fosse altro che per l’opportunità (qui, poi, si dovrà verosimilmente parlare di necessità) di sentire gli altri al fine di stabilire cosa __________ sapesse effettivamente (oppure dovesse ragionevolmente presumere, date le circostanze) circa la provenienza dei cellulari da lui trasportati in Italia.

b)        Inoltre, va ricordato che a carico di __________ è pendente un ulteriore atto d’accusa che lo vede coinvolto, con ben altre sei persone, in diverse truffe commesse da un lato mettendo a disposizione dei correi carte di credito “clonate”, d’altro lato introducendo nel giro altri correi (v. atto d’accusa 115/1999/FL del 17 agosto 1999, agli atti MP). In applicazione degli artt. 35 e 36 cpv. 1 prima frase CPP sulla connessione, l’accusato istante dovrebbe essere processato contemporaneamente per quei fatti e per la nuova fattispecie. Tale principio, dettato da considerazioni di opportunità pratica, non è invero assoluto (v. Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Aufl. 1999 Basel/Genf/München, § 34 margin. 14, § 33 margin. 18, con rinvio a DTF 99 IV 17); tuttavia, visto anche nella prospettiva delle norme sul concorso retrospettivo (art. 68 cfr. 2 e 350 cfr. 2 CPS), eccezioni si giustificano solamente se atte ad evitare gravi complicazioni (Hauser/Schweri, loc. cit., § 34 margin. 14, con rinvio a DTF 97 IV 55).

Nel caso di specie avviene piuttosto il contrario: l’inoltro dell’atto d’accusa per i fatti qui discussi costringerebbe la corte competente, in virtù della discussa connessione soggettiva, ad indire anche il processo per le carte di credito “clonate” – oppure a disgiungere anche in quel caso la posizione di __________. Il risultato sarebbe che quest’ultimo verrebbe giudicato, per due atti d’accusa indipendenti l’uno dall’altro, separatamente dai rispettivi coaccusati: a mente di questo giudice, il principio di connessione – che dovrebbe venire disatteso due volte nei confronti del medesimo accusato – ne uscirebbe eccessivamente strapazzato, tanto più che, nel caso di specie, lo scopo perseguito dal Procuratore Pubblico con la disgiunzione della posizione di __________ da quella degli autori del furto a monte – ovvero giungere alla celebrazione del pubblico dibattimento con l’accusato in detenzione preventiva – non appare giustificato al di là di ogni dubbio.

7.

In conclusione, l’istanza in discussione deve essere accolta, con la presente decisione impugnabile entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP) e senza conseguenze di tassa e spese.

Appare nondimeno opportuna la fissazione di una cauzione, di ammontare commisurato alla natura e alle conseguenze del reato nonché alle condizioni economiche dell’accusato ed ai suoi precedenti.

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 96, 107 s., 110, 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

decide:

1.   L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 25/26 settembre 2000 da __________ è respinta.

2.   Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.   Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

-      avv. __________, per sé e per l’accusato __________, con copia del preavviso negativo del magistrato inquirente;

-      Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dall’accusato istante e l’inc. MP 3943/2000/FL di ritorno.

giudice __________

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