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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.09.2000 INC.2000.46002

7. September 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,585 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

N. 460.2000.2 R                                                         Lugano, 7 settembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 1 settembre 2000 da

__________           detenuto presso le celle di __________

(patrocinato dall'avv. __________)

trasmessa a questo giudice con preavviso negativo del PP avv. __________ ed offerto all'accusato ed alla difesa di formulare contro osservazioni;

letto lo scritto 7 settembre 2000 dell'avv. __________;

letti ed esaminati gli atti formanti l'inc. 4663/2000 del MP;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

__________ è stato arrestato il 25 luglio scorso con l'accusa di tentato omicidio intenzionale subordinatamente lesioni gravi in danno della moglie __________. I coniugi __________ si trovano in fase di divorzio per il quale vi è già stata un'udienza il il 21 luglio 2000 dinanzi al Pretore competente.

Il 25 luglio successivo - prima di un incontro con i rispettivi patrocinatori previsto per quella giornata l'accusato è andato alla ricerca della moglie che ha incontrato in piazza a __________. Parcheggiato il suo furgone __________, sessantenne cittadino germanico da anni domiciliato a __________, ha prelevato due coltelli appuntiti utilizzati normalmente in cucina (e le fotografie

agli atti appaiono significative della loro pericolosità sia per la conformazione appuntita che per la lunghezza superiore ai 20 cm) con i quali si avvicinava alla moglie. Iniziava quindi a percuotere la vittima con pugni e calci, quindi estraeva i coltelli con i quali iniziava a colpire la donna provocandole le ferite al volto (con rischio di cicatrici permanenti) al tronco ed alle mani suturate chirurgicamente come alla certificazione medica della dott. __________ (AI 6) e come alle fotografie allegate.

Il Giar ha confermato l'arresto con provvedimento del giorno successivo ritenendo, oltre ai gravi indizi di colpevolezza, necessità istruttorie e rischio di fuga. L'istruttoria è proseguita con numerosi interrogatori dell'accusato - che ha dovuto essere sentito in lingua tedesca da parte del Giar rispettivamente da parte dell'isp. __________ e con la presenza dell'interprete nelle sue audizioni successive - e mediante l'audizione di numerosi testi. Il magistrato d'accusa ha acquisito la documentazione medica di cui è cenno, ha ottenuto dal SPS di __________ il 28 luglio una valutazione psichica dell'accusato, ha ordinato - nelle more della presente procedura (come indicato nel preavviso negativo) una perizia psichiatrica ed ha acquisito il casellario giudiziale dal quale emerge una precedente e recente (1995) condanna ad una multa per lesioni semplici.

2.

Con istanza di libertà provvisoria del 1 settembre 2000 la difesa postula la concessione della libertà in favore dell'accusato osservando come l'istruttoria si trovi ad uno stadio avanzato e non sussistano più concreti bisogni o rischio di collusione rispettivamente inquinamento probatorio, e come non possano essere ritenuti un concreto rischio di fuga e di recidiva. La difesa indica in effetti come tutti i testi siano stati sentiti e segnala il dire della dott. __________ che valuta come non necessaria una perizia psichiatrica (comunque ordinata dal PP). L'istanza rammenta che __________ è domiciliato in Svizzera dove è padre di un figlio e molto legato al figlio di primo letto della moglie. Per quanto attiene al rischio di recidiva la difesa valuta l'accaduto come reazione ad una situazione (separazione e divorzio) comunque in quel momento in fase cruciale e non destinata a ripetersi. L'istante propone quale misura sostitutiva l'obbligo di un trattamento terapeutico ed indica il suo mutato atteggiamento già subito dopo l'arresto.

Il magistrato d'accusa ha preavvisato negativamente l'istanza rilevando esigenze istruttorie, in particolare per la necessità di svolgere la perizia psichiatrica nel frattempo ordinata, e per successive contestazioni all'accusato. Per il PP appare poi rilevante il rischio di recidiva, che la perizia psichiatrica è chiamata a valutare, a fronte dell'episodio come tale e della precedente condanna per lesioni semplici.

In sede di contro osservazioni la difesa ha ribadito il contenuto dell'istanza contestando che la necessità di erigere la perizia psichiatrica possa costituire atto istruttorio sufficiente a giustificare il mantenimento dell'arresto, e contesta il sussistere degli estremi di un rischio di recidiva che deve essere concreto, ciò che non sarebbe il caso nella fattispecie. L'istanza evidenzia poi l'estemporaneità dell'episodio indagato.

3.

Come noto alle parti in diritto la materia è retta dall'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - norme la quale, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P 477/1993, consid. 3). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.         Gravi indizi di colpevolezza

Nel caso di specie sussistono sufficienti, gravi e concreti indizi di reato tali da giustificare il mantenimento dell'arresto. In particolare gli indizi portano a credere che __________, il 25 luglio scorso, avesse l'intenzione di uccidere la moglie che aggredì con una violenza indubbia e colpì dapprima con le mani ed i piedi e quindi con ben due coltelli che addirittura ruppe nella foga della sua azione.

Si tratta di fatti oggettivamente molto gravi alla luce in particolare del referto medico della dott. __________ che constata, oltre a contusioni varie, sette ferite da taglio al viso ed al collo, una all'avambraccio e due al braccio. In altri termini nei confronti della vittima l'autore sembra essersi accanito.

Le deposizioni agli atti dei testimoni e della vittima e la ammissioni dell'accusato (e deve fare riflettere particolarmente il dire dell'accusato che sostiene di non ricordarsi: "Ricordo solo vagamente che che stavo colpendo con calci e pugni mia moglie e che ad un certo momento avevo in mano uno o due coltelli (non ricordo quanti fossero …)" costituiscono elementi indizianti sufficienti. Appare infatti ben poco credibile che __________ abbia preso con se i coltelli perché si sentiva minacciato dalla moglie siccome la stessa voleva prendere la stampante del suo computer ed appare sintomatico - e conclusivo per l'accertamento peritale ordinato dal PP allo psichiatra - che __________ avrebbe profferito le frasi (comunque da lui contestate almeno in parte) rammentate nel verbale di PP del 28 agosto scorso. In particolare affermazioni quali "Sie ist maine Frau" od ancora "Jetzt habe ich dich" (o simile).

5.         Necessità istruttorie

Contrariamente all'assunto difensivo sussistono oggi ancora motivi istruttori sufficienti a mantenere l'accusato in detenzione preventiva. Se è vero che i fatti sono stati approfonditi con l'istruttoria è altrettanto vero che la perizia recentemente ordinata dal PP allo psichiatra costituisce un atto istruttorio necessario per la valutazione attendibile del carattere dell'accusato, del suo grado di consapevolezza, della sua capacità di adeguarsi alla visione dei fatti, e soprattutto - della sua propensione alla violenza fisica. Scopo della perizia è anche quello di valutare, in termini medici, il rischio che __________ possa passare nuovamente ad atti violenti nei confronti di terzi. Il magistrato deve poi procedere al deposito degli atti ed all'eventuale acquisizione di prove offerte dalle parti interessate.

6.         Rischio di fuga

Come noto alle parti affinché sia ammesso un rischio di fuga, occorre considerare il carattere dell'accusato, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94). Il Tribunale Federale ha pure considerato (DTF 9 luglio 1996 I Corte di diritto Pubblico in re GM), quale elemento di valutazione del rischio di fuga la morale, la situazione finanziaria e le risorse economiche dell’arrestato. La gravità della pena che sarà presumibilmente inflitta non basta, ad essa sola, a giustificare e concretizzare un rischio di fuga (v. DTF 117 Ia 69 e segg.; cfr. anche DTF 19

gennaio 1999 I. Corte di diritto pubblico in re GS pag. 7). Recente decisione di questo Giar ha negato la concessione della libertà provvisoria a cittadini elvetici imputati di reati patrimoniali di certo rilievo per i quali non appariva più prospettabile continuazione di attività lucrativa in Ticino e che avevano allacciato legami professionali all'estero (pur essendo sempre stati attivi in Ticino). Il TF, in decisione del 17 settembre 1997, ha ammesso, per un cittadino svizzero con legami fuori del paese e pregiudicato in patria, un concreto rischio di fuga.

Nel caso di specie sono dati gli estremi di un concreto rischio di fuga come ritenuto già in sede di conferma dell'arresto. __________ è cittadino germanico che ha vissuto in Germania per grossa parte della sua vita giungendo solo in età matura in Ticino (da dove è comunque ripartito in seguito al fallimento del suo secondo matrimonio per il sud America). Egli ha avuto - come rammenta il verbale PP 28 agosto 2000 pag.7 - diversi matrimoni e diversi figli (anche al di fuori del matrimonio). Se ne desume che __________ ha dimostrato grande facilità nello spostare radicalmente il centro delle sue attività e dei suoi sentimenti nel corso della sua vita. Il passaggio dalla Germania alla Svizzera, quindi al sud America e poi di nuovo alla Svizzera, questi ultimi spostamenti in anni ancora recenti, permettono di indiziare fortemente un rischio di fuga. Ciò in uno con la nazionalità dell'accusato e con la prospettiva di una severa pena in caso di giudizio di condanna.

La potenziale pena va letta poi in uno con l'età ormai non più tenera dell'accusato e quindi la prospettiva di trascorrere un periodo prolungato di tempo in carcere tende ad accrescere notevolmente il rischio di fuga. Il carattere dell'accusato, che mai sembra essersi integrato nel tessuto sociale ticinese poiché - pur vivendo da numerosi anni nel locarnese - non si esprime quasi assolutamente in lingua italiana (come i verbali di audizione ed il verbale di notifica dell'arresto dimostrano) e la sua attività economica di indipendente (che vive grazie agli introiti derivanti da una proprietà immobiliare) acuiscono ulteriormente il rischio di fuga. In effetti la realizzazione (anche a distanza) dell'immobile o solo il reddito prodotto dallo stesso permetterebbero ad __________ di vivere comunque discretamente una latitanza all'estero.

7.         Rischio di recidiva

La Pubblica Accusa indica l'esistenza di un rischio di recidiva per la precedente condanna inflitta all'accusato e per il carattere dell'accusato.

Il rischio di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti, il comportamento in istruttoria, la personalità, la costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (Luvini, REP 1989 p. 287 ss; Piquerez n.1186/7) tenendo anche conto del tempo trascorso dalla cessazione della attività criminosa. Il rischio di recidiva sarà più facilmente ammesso quando l'accusato sia un delinquente abituale o uno squilibrato, più difficilmente quando

si sia reso colpevole di un solo reato o di più reati concentrati in un breve lasso di tempo (Luvini con rif. a STF 12.8.81 cons.5 in re C.). Occorre quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano l'eventualità della reiterazione assai verosimile, rispettando così anche in tal modo il criterio di proporzionalità senza dimenticare l'effetto deterrente del procedimento.

Nel caso di specie vi è concretamente da ritenere, per lo svolgimento dei fatti, per i "non ricordo" dell'accusato, per la situazione di tensione tra i coniugi che vivono una relazione conflittuale dovuta al divorzio in corso che ha importanti ripercussioni a livello finanziario (il giorno dei fatti tra le parti doveva essere discussione di dare la gestione degli appartamenti di vacanza ad una società indipendente togliendola all'accusato) - tensione che non sembra essere risolta -, per le modalità di esecuzione del reato imputato e per il precedente penale (che dimostra comunque propensione dell'accusato a risolvere i conflitti con le maniere forti), che __________ possa ritornare ad avere atti violenti nei confronti della moglie.

Si tratta di un rischio che va ritenuto, a questo stadio, concreto e comunque sufficientemente indiziato. Toccherà ora allo psichiatra incaricato valutare la personalità dell'accusato, accertare l'estensione e la portata del rischio di reiterazione di atti violenti nei confronti della moglie rispettivamente di terzi, e - semmai - di indicare quali misure terapeutiche (da un lato) - se ne esistono - appaiono adeguate ad ovviare al rischio di recidiva rilevato.

8.

Resta ora da esaminare il rispetto del principio di proporzionalità del carcere preventivo sofferto ed ancora prospettabile sia di per sé stesso sia in rapporto alla presumibile pena che la Corte del merito potrebbe infliggere in caso di giudizio di condanna.

Come noto alle parti la prassi del Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; Rep. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve essere adeguato alle concrete circostanze, in particolare dalla vastità e complessità dell’inchiesta e dal comportamento dell’arrestato (DTF 107 Ia 259 consid. 3b, 105 Ia 33 consid. 4b).

Nel caso concreto l'accusato è detenuto, con una grave accusa e per fatti oggettivamente gravi, da poco meno di un mese e mezzo. La durata della detenzione sin qui subita, e quella ancora prospettabile per l'allestimento del referto peritale da parte dello psichiatra, del deposito degli atti e della successiva chiusura dell'istruttoria, appare indubbiamente adeguato alla gravità delle imputazioni mosse ed alla prospettabile pena in caso di giudizio di condanna.

9.

Alla luce di quanto precede l'istanza va respinta senza carico di tassa di giustizia e spese (art. 39 lett. f TG e contrario) e con l'avvertenza all'accusato ed al suo difensore della facoltà di impugnare il presente giudizio dinanzi alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

Per i quali motivi,

richiamati gli artt. 107, 108 e 284 e segg. CPP,

decide:

1.      L'istanza di libertà provvisoria 1 settembre 2000 formulata da __________ è respinta.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Avverso la presente è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione:

-      avv. __________ per sé e per l'accusato.

- Procuratore Pubblico avv. __________ (con gli atti di ritorno).

                                                                              giudice __________

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