N. 377.2000.6 L Lugano, 31 agosto 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato l'8 agosto 2000 da
__________
(patrocinato dall'avv. __________)
contro provvedimenti e omissioni del Procuratore pubblico straordinario dott. __________ nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di corruzione passiva ed altri reati, con richiesta, oltre alla protesta di spese e ripetibili:
di partecipazione all'assunzione di tutte le prove;
di annullamento degli interrogatori 9 giugno, 13 giugno e 4 agosto 2000 dell'accusato;
di completo accesso agli atti da parte del patrocinatore;
viste le osservazioni 21 agosto 2000 del magistrato inquirente;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1. Premessa.
Conseguentemente a segnalazione 29 maggio 2000 del Ministero pubblico della Confederazione di emergenti concreti sospetti di comportamenti penalmente rilevanti commessi da componenti della magistratura ticinese, con risoluzione 31 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha designato il dott. __________ quale Procuratore pubblico straordinario, con competenza estesa il 4 luglio 2000 alle cause connesse, a norma di procedura.
Esperite le informazioni preliminari e come già preannunciato al termine del verbale di interrogatorio del 9 giugno 2000, il magistrato inquirente il successivo 13 giugno 2000 ed in apertura del nuovo interrogatorio di quel giorno ha formalmente promosso nei confronti di __________ l'accusa di violazione del segreto d'ufficio (art. 320 CP). In conclusione del verbale di interrogatorio del 4 agosto 2000, nel contempo ordinando l'arresto dell'accusato, il Procuratore pubblico straordinario ha precisato ed esteso l'accusa nei confronti di __________ per titolo di corruzione passiva (art. 315 CP, dal 1. maggio 2000 art. 322 quater CP), ripetuta violazione del segreto d'ufficio (art. 320 CP), istigazione a violazione del segreto d'ufficio (art. 320 CP, in relazione all'art. 24 CP) e favoreggiamento (art. 305 CP). Le fattispecie, che sostanziano queste imputazioni, verranno se del caso esaminate di seguito nel contesto dell'apprezzamento dei motivi del gravame.
Il 5 agosto 2000 questo giudice ha confermato il provvedimento privativo della libertà personale di __________, poi scarcerato il 24 agosto 2000.
2. Interrogatori dell'accusato.
2.1
A mente del reclamante, i primi tre interrogatori dinnanzi al Procuratore pubblico straordinario sono da annullare, in quanto non gli è stata preventivamente data notizia degli addebiti e degli elementi a loro sostegno, con violazione dell'art. 118 cpv. 3 CPP. Anche se nella promozione dell'accusa del 13 giugno 2000 vi è riferimento a concreta ipotesi di reato, gli interrogatori sono poi stati più ampi ed indirizzati ad altri reati, con le conseguenze dell'impossibilità per l'accusato di un'adeguata difesa e di "un evidente pregiudizio, dato che nella decisione di conferma dell'arresto si mette l'accento sulla sua reticenza".
Con le sue osservazioni, il Procuratore pubblico straordinario contesta di aver disatteso le norme procedurali concernenti l'interrogatorio dell'accusato, nulla imponendo di anticipatamente comunicare tutti gli elementi a carico. Nel caso concreto comunque __________ è stato via via confrontato con le intercettazioni telefoniche sulle quali è stata fondata l'accusa di violazione del segreto d'ufficio, con estensione poi - sotto la specie delle informazioni preliminari intese ad accertare i sospetti di reato di corruzione passiva - ad altre connesse fattispecie: su fatti precisi, l'accusato è sempre stato messo in grado di convenientemente rispondere, sempre presente il suo difensore.
Vanno pertanto respinti il reclamo e la richiesta di annullamento dei verbali in discorso.
2.2
Il gravame su questo punto appare irricevibile per più aspetti, in particolare essendo sicuramente tardivo in quanto rivolto agli interrogatori rispettivamente verbali del 9 e del 13 giugno 2000, avuto riguardo al termine di legge di dieci giorni (art. 281 cpv. 1 CPP).
D'altro canto, anche considerando l'interrogatorio del 4 agosto 2000, si ha che mai vennero sollevate eccezioni riferite a mancato preciso ossequio all'art. 118 cpv. 3 CPP. In primo luogo va rilevato che __________ fu sempre interrogato in presenza del suo patrocinatore, con il preliminare richiamo al suo diritto di non rispondere. In nessun verbale vi è traccia di eccezione formale come ora sollevata: neppure in sede di udienza 5 agosto 2000 per la decisione sull'arresto, quando di contro l'accusato ha dato atto di correttezza materiale dei verbali raccolti dal Procuratore pubblico straordinario (inc. GIAR 377.2000.5, verbale doc. _ pag. 2):
"Sono già stato interrogato in tre occasioni, sempre presente il mio patrocinatore, dal PP Straordinario: confermo che le verbalizzazioni corrispondono a quanto da me dichiarato",
da parte sua il patrocinatore ricordando di seguito ancora che (ricorso 11 agosto 2000 alla Camera dei ricorsi penali, pag. 4, punto 4):
"… nel verbale del 4 agosto 2000 il ricorrente ha dato ampie e spontanee spiegazioni del suo comportamento senza che il PPS gli avesse mosso contestazioni particolari".
Anche le impugnative precedenti a quella in oggetto non hanno sollevato critiche mirate a contestare la regolarità degli interrogatori: vi si trovano solo cenni riferibili a carenze della promozione dell'accusa, con rimando all'art. 188
lett. b CPP, senza che ne fossero tratti motivi di precisa eccezione (v. il ricorso 21 giugno 2000 alla Camera dei ricorsi penali, pag. 5, punto 4, osservando che la promozione dell'accusa venne impugnata per altre ragioni; v. anche la citazione dell'art. 188 nel reclamo 13 giugno 2000, pag. 2, punto 1 dell'inc. GIAR 377.2000.1).
Tenuto conto della tempestività materiale del reclamo concernente l'interrogatorio del 4 agosto 2000, si entra comunque nel merito, abbondanzialmente anche per quanto attiene ai primi due verbali.
2.3
L'art. 118 cpv. 3 CPP impone che all'accusato venga reso noto "il fatto che gli viene addebitato", con riferimento alla garanzia dedotta dall'art. 6 cfr. 3 lett. a CEDU di sollecita informazione sulla natura, ossia sulla qualifica giuridica dell'accusa, e sulla causa degli addebiti, ossia sui fatti materiali inquisiti (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zürich 2000, pag. 169, n. 737). Ciò non significa tuttavia anticipato integrale dispiegamento degli elementi di prova acquisiti dall'autorità inquirente, specie quando l'accusato è a piede libero, per l'ovvio pericolo di loro inquinamento: sarà in corso di interrogatorio che l'accusato verrà via via posto di fronte ai fatti con richiesta di spiegazione circostanziata (Piquerez, loc. cit., pag. 430, n. 2051), con agire leale e corretto nel rispetto della dignità della giustizia da parte del magistrato inquirente (Piquerez, loc. cit., pag. 429, n. 2046 e 2047), circostanza in casu neppure posta in dubbio.
Ora dai contestati verbali emerge che il Procuratore pubblico straordinario ha successivamente posto __________ di fronte a precisi fatti tali da sostanziare le accuse di poi conseguentemente formalizzate:
il 9 giugno 2000 sono stati chiesti in logica successione chiarimenti sulla conoscenza e frequentazione di __________, sulla conoscenza di __________, sul procedimento di confisca concernente quest'ultimo (in particolare sull'apertura della cassetta presso la banca __________) e sulle comunicazioni in proposito fatte a __________ con precisi riferimenti a trascrizioni di conversazioni telefoniche, il tutto a sostanziare il reato di violazione del segreto d'ufficio, ipotizzata alla conclusione di questo interrogatorio e formalizzata il 13 giugno 2000, prima del nuovo interrogatorio di quel giorno, essendo evidente che il rimprovero indagato concerneva la rivelazione al __________, terzo estraneo, di conoscenze di procedimento di confisca istituzionalmente di competenza del Presidente del Tribunale penale cantonale giudice __________;
il 13 giugno 2000 il reclamante è sentito quale accusato di violazione del segreto d'ufficio, con approfondimento dello svolgimento della procedura di confisca e delle conversazioni con __________ su particolari della stessa, con altre contestazioni di risultanze di intercettazioni telefoniche che hanno consentito sia di meglio sostanziare in fatto quell'accusa, sia di indagare su men che peregrini sospetti per altri reati, chiaramente recepiti dall'interrogato quando esclude "di avere delle aspettative e di aver ricevuto un qualsiasi regalo sotto qualsiasi forma, denaro o altri oggetti di valore da __________ o da altre persone in relazione a questa procedura";
il 4 agosto 2000 l'interrogatorio ha avuto lo stesso indirizzo, con richiesta di precisazioni attinenti alla violazione del segreto d'ufficio, attraverso puntuale contestazione di altre e nuove emergenze, e di chiarimenti di connesse fattispecie, che hanno portato all'estensione dell'accusa ai reati di corruzione passiva (per le erogazioni di denaro, di dubbia limpidezza, da parte di __________), di istigazione a violazione del segreto d'ufficio (per le insistenti raccolte di informazioni su __________ presso funzionari) e di favoreggiamento (per l'aiuto prestato a __________, allontanato dalla Svizzera).
Si aggiunge che, se la conferma dell'arresto del 5 agosto 2000 è stata tra altro ancorata sul pericolo di collusione per dimostrata reticenza, ciò è derivato dalla costatazione di un seguito di risposte di __________, a domande su concreti dettagli, dimostratesi poi manchevoli e/o non pienamente corrispondenti alla verità (come poi meglio comprovato nel seguito dell'istruzione formale).
3. Interrogatori di terzi.
3.1
Il reclamante lamenta che il Procuratore pubblico straordinario ha interrogato diverse persone in assenza sua e del suo patrocinatore, quindi in urto a quanto stabilito dagli art. 57, 60 e 62 CPP, in connessione con le corrispondenti norme della CEDU. Salvo la comunicazione 8 agosto 2000 di esclusione per esigenze di inchiesta della presenza di altri difensori dal previsto interrogatorio approfondito di __________ (contrariamente al precedente invito a presenziare all'interrogatorio del 22 giugno 2000 di questo accusato), mai vennero né indicate né motivate le ragioni di tale indirizzo istruttorio. Chiede in conclusione di potere con il difensore "da subito partecipare a tutti gli interrogatori e all'assunzione delle prove".
Il Procuratore pubblico straordinario obietta che l'inizio di un'inchiesta con particolari fattispecie imponeva accentuata cautela per evitare pericolo di collusione tra reclamante e persone coinvolte, a lui a titolo diverso vicine, donde preminenti esigenze di inchiesta, riservate dall'art. 62 cpv. 2 CPP per escludere il difensore dall'interrogatorio di testimoni e coaccusati. Sono per contro fuori discussione i legittimi contatti tra i difensori per la conveniente tutela degli interessi dei rispettivi patrocinati.
3.2
La vigente nostra procedura penale si è inserita nell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale intesa ad ampliare le garanzie all'accusato nella partecipazione al procedimento sin dall'istruzione formale con abbandono del segreto dell'inchiesta, ferma restando la possibilità di ridurre i diritti della difesa solo in presenza di pericolo di collusione (Gérard Piquerez, loc. cit., pag. 634, n. 2901). Appunto, e come si vedrà in punto all'accesso agli atti (art. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 2 CPP: v. sotto sub 4.2), la presenza del difensore all'interrogatorio di altri accusati e di testimoni può essere esclusa a ragione di "contrarie esigenze di inchiesta" (art. 62 cpv. 2 CPP), non semplicemente astratte o ipotetiche, ma bensì concrete e preminenti (Rusca, Salmina, Verda, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, Lugano 1997, pag. 110 n. 8 e pag. 152 n. 3).
Il principale motivo che legittima questa eccezione di legge è ovviamente il pericolo di collusione, inteso ad evitare che l'accusato venga preventivamente a conoscenza di elementi fattuali (anche solo con previa conoscenza di verbali: decisione 21 ottobre 1994 in re M.R., GIAR 575.94.2), così da consentirgli manovre tali da inquinare una corretta assunzione delle prove. I diritti della difesa rimangono in ogni caso salvaguardati da successiva conoscenza delle prove ed in particolare dei verbali di interrogatorio, con possibilità di chiedere complementi e confronti.
3.3
Lo svolgimento delle informazioni preliminari e dell'istruzione formale (si veda la registrazione della conversazione telefonica del 20 luglio 2000 tra il reclamante e __________, sull'urgenza di un incontro apparendo indagata anche __________) e le loro emergenze nel periodo di carcerazione preventiva di __________ (si veda il verbale 11 agosto 2000 di __________ e quelli successivi di suo confronto rispettivamente con __________ e con il reclamante, dove per la prima volta sono emerse manovre e interessamento di quest'ultimo per poter disporre di parte della somma che non sarebbe stata confiscata a __________) consentono di avere per dimostrato il pericolo di collusione, che ha implicitamente fondato l'esclusione
della difesa da determinati interrogatori. Ed ancora si può richiamare la decisione di conferma dell'arresto del 5 agosto 2000, proprio ancorata sul pericolo di collusione.
Non è qui stata chiesto l'annullamento di tutti i verbali di terzi toccati dal reclamo, ma solo di assicurata piena partecipazione all'assunzione delle prove: saranno i risvolti dell'istruzione formale a determinarla, secondo i canoni qui riassunti, ricordando che l'avanzare delle indagini diminuisce le esigenze di loro tutela (__________, loc. cit., pag. 110, n. 8).
4. Accesso agli atti istruttori.
4.1
L'8 agosto 2000 il Procuratore pubblico straordinario ha ammesso la difesa di __________ ad un accesso parziale agli atti istruttori, mettendo a disposizione una parte dei verbali: è stata in particolare negata la visione di verbali e di documenti non ancora contestati agli accusati.
Il reclamo contesta questa limitazione, fondata su rischi astratti e tale da impedire una completa valutazione dei motivi dell'arresto, in vista di eventuale ricorso.
Il Procuratore pubblico straordinario, dopo aver fatto presente che altri più recenti verbali sono stati messi a disposizione della difesa del reclamante, considera che in sede di informazione formale la difesa non può in ogni caso avere integrale accesso agli atti, ma solo "a scadenza delle esigenze di inchiesta", comunque con salvaguardia del diritto al contraddittorio, eventualmente al dibattimento.
4.2
L’art. 60 cpv. 2 CPP dispone che il difensore nell’ambito della sua partecipazione all’istruttoria formale “ può sempre prendere conoscenza degli atti e dei documenti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario al patrocinio e salvo contrarie esigenze di inchiesta “.
Quindi, secondo lo spirito informatore della revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (la corrispondente norma era l'art. 61 c cpv. 2), di principio partecipazione e conoscenza sono prioritari rispetto al segreto delle indagini, ammissibile solo quando sia necessaria preminente tutela di interessi pubblici e privati, da apprezzare nel rispetto della proporzionalità. Peraltro il
diritto in discussione è garantito dall’art. 4 Cost. fed., in quanto corollario del diritto di essere sentito, ritenuto che solo conoscendo gli indizi su cui si fonda l’accusa è possibile alla difesa di prendere posizione ed eventualmente controbatterli convenientemente: e ciò vale segnatamente in caso di detenzione preventiva dell’accusato, come vogliono gli art. 5 § 2,3 e 4 CEDU (v. sentenza della Camera dei ricorsi penali 21 settembre 1994 in re M. P., CRP 293/94, e riferimenti; sentenza 8 dicembre 1994 consid. 2b della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale in re M. A., 1P.669/1994 e riferimenti, in particolare DTF 119 Ia 138 consid. 2b, 115 Ia 302 consid. 5a). Se infatti la consultazione degli atti del procedimento costituisce l’ovvia premessa del diritto di esprimersi e di esporre le proprie ragioni, in questo contesto l’accusato arrestato acquisisce la conoscenza degli elementi a carico rispettivamente legittimanti la privazione della libertà e di quelli a discarico e favorevoli alla revoca del provvedimento restrittivo, il tutto sempre a garanzia del principio della parità delle armi (sentenza TF citata e riferimenti, tra i quali DTF 116 Ia 300 consid. 4a, 115 Ia 303 consid. 5b), oltre evidentemente a poter attivamente esercitare le propria difesa.
Di certo, come previsto dalla norma in discussione e come riconosciuto dalla citata giurisprudenza (v. anche REP 1998, pag. 328, n. 100), il diritto per l’accusato e per il suo difensore non è assoluto, ma può essere limitato a tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti, ritenuto in ogni modo ed in caso di arresto l’accesso agli atti essenziali. Si aggiunge che le “ contrarie esigenze di inchiesta “, quale eccezione al principio della piena partecipazione, potranno essere sempre meno fatte valere nel decorso dell’istruttoria (v. sopra sub 3.3).
4.3
Per quanto già esposto nei precedenti considerandi, il censurato divisamento del magistrato inquirente merita tutela.
Egli infatti - a giusta ragione per evitare collusione e inquinamento delle prove - non mise a disposizione i verbali e le trascrizioni delle registrazioni telefoniche ancora da contestare agli accusati e gli atti concernenti una rogatoria presso la competente Autorità italiana in attesa di completazione (ed una conoscenza parziale degli atti istruttori è ipotizzabile: v. __________, loc. cit., pag. 136, n. 15). Sarà il divenire dell'inchiesta a consentire sempre maggiore possibilità di accesso agli atti (come nel frattempo già avvenuto, secondo quanto indicato nelle osservazioni del magistrato inquirente), fermo restando che l'accusato con la disponibilità degli atti trasmessigli l'8 agosto 2000 con la decisione impugnata - ha avuto sufficiente conoscenza del quadro probatorio sino ad allora acquisito, per potersi convenientemente difendersi, tanto che contrario assunto non è stato fatto valere dinnanzi alla Camera dei ricorsi penale con il ricorso 11 agosto 2000 contro l'arresto.
5.
Il reclamo è conseguentemente respinto, con la presente decisione definitiva, (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), osservando che non vi è connessione tra l'impugnato rifiuto di totale accesso all'incarto e contestazioni in materia di libertà personale (__________, loc. cit., pag. 138, n.19): le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 39 lett. f TG).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge e gli art. 280 ss. CPP,
decide:
1. Il reclamo è integralmente respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 350.- e le spese di fr. 20.- sono a carico del reclamante.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle
osservazioni del magistrato inquirente);
- Procuratore pubblico straordinario dott. __________.
giudice __________