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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 04.08.2000 INC.2000.25003

4. August 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,478 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

N. 250.2000.3 R                                                         Lugano, 4 agosto 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo formulato in data 30 giugno / 3 luglio 2000 dalla

__________

(rappresentata dall'avv. dott. __________)

contro la decisione 19 giugno 2000 della PP avv. __________, con cui è stato ordinato il dissequestro di metà del provento netto (previa deduzione di importi specificatamente indicati nella decisione impugnata) trattenuto dal notaio rogante avv. __________ e derivante dalla compravendita della part. n. __________ RFD __________, con effetto della decisione a crescita in giudicato della stessa;

lette le osservazioni formulate in data 10 luglio 2000 da __________, nonché lo scritto 17 luglio 2000 (e quindi intempestivo) della PP avv. __________ con cui si rimette al prudente giudizio del Giar;

letti ed esaminati gli atti formanti l'inc. 2770/2000;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

I fatti posti alla base della presente decisione possono essere, in parte almeno, ripresi dalla decisione di questo giudice del 7 giugno scorso in materia di libertà provvisoria dell'accusata. In sostanza può essere ritenuto come:

__________, incensurata ticinese cinquantatreenne domiciliata a __________, si è costituita spontaneamente alle autorità giudiziarie penali ticinesi il 27 aprile 2000 ammettendo di avere, nella sua veste di amministratrice della __________, società facente capo alla Banca __________, impiegato a profitto proprio complessivamente ca. CHF 900'000.- prelevati da conti di clienti (intestati a società) e ciò previo ottenimento della firma necessaria da parte dell'avv. __________ che

riponeva in lei la più ampia fiducia. La PP avv. __________ ha promosso l'accusa per titolo di appropriazione indebita, truffa, sub. amministrazione infedele. L'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice per motivi istruttori.

L'istruttoria subito avviata ha permesso di stabilire come l'accusata pur essendo al beneficio di stipendio di tutto rispetto (CHF 12'000.- mensili lordi oltre al versamento di un bonus annuo) si sia trovata in difficoltà finanziaria per un'asserita incapacità di gestirsi. Per ovviare a tale situazione, ed in particolar modo per fronteggiare il versamento di pubblici tributi, __________ ha ammesso di aver fatto capo a beni di spettanza di armatori italiani, clienti della __________, società che l'accusata - su incarico del direttore __________ della Banca __________ - aveva ripreso agli inizi del 1990 ed aveva sviluppato commercialmente. __________ ha limitato il suo agire a partire dal luglio 1997 e cifrato il suo indebito profitto in CHF 900'000.-.

Gli accertamenti svolti dalla PP presso i clienti italiani hanno permesso invece di indiziare un danno per un importo decisamente superiore (almeno 1,6 mia Lit). Nel corso delle sue indagini la PP ha proceduto a numerose audizioni dell'accusata (sentita il giorno dell'arresto, il 9, 12 e 24 maggio 2000) e di alcuni testi (l'avv. __________ il 28 aprile 2000, il contabile dipendente di __________ Banca __________ e __________, direttore della Banca __________, il 2 maggio 2000, nonché - il 4 maggio 2000 - tre clienti italiani danneggiati dall'agire di __________, i testi sono stati interrogati senza indicazione delle loro generalità sul verbale). La PP ha quindi posto a confronto il cd. Teste 3 con l'accusata il 12 maggio 2000.

A seguito degli ordini della magistrata sono stati acquisiti documenti presso l'abitazione di __________, presso la __________ ed è stata ordinata una perquisizione bancaria in tutti gli istituti di credito del Cantone Ticino. L'inquirente ha altresì bloccato, presso lo studio del notaio avv. __________, il prezzo della vendita della casa a __________ di cui l'accusata è comproprietaria (AI 1, D, 18 e 19).

In merito al sequestro in mani dell'avv. __________ dell'importo derivante dalla vendita della proprietà immobiliare già di proprietà delle signore __________ e __________ va rilevato come - con ordine del 12 maggio 2000 non impugnato dalle parti interessate - la PP avv. __________ ha disposto "presso lo studio dell'avv. __________, e/o presso il suo conto clienti" il blocco "del provento netto della compravendita dell'immobile già di proprietà delle signore __________ e __________ no. __________ RFD di __________ (dedotte tasse e spese ipotecarie) e loro spettante". Già in data 18 maggio 2000 il patrocinatore dell'accusata e della sorella __________ ha postulato il dissequestro dell'importo derivante dalla vendita e spettante a __________ (AI 22). Il notaio rogante, con scritto 23 maggio 2000 (AI 23) ha comunicato alla PP "di avere ricevuto dai venditori l'importo totale di fr. 1'250'000.- e di aver proceduto … al pagamento" di complessivi 491'880,60. Il notaio ha inoltre segnalato di dover procedere al pagamento della TUI e dell'intermediazione alla __________ Fiduciaria Immobiliare. Dal canto loro le sorelle __________ hanno prodotto, tramite il loro patrocinatore, un atto di divisione (AI 24) con cui si attesta la loro comproprietà in ragione di 1/2 ciascuna dell'importo netto della vendita dell'immobile di __________. Il 30 maggio 2000 ed ancora il 16 giugno 2000 (AI 26 e 32) il patrocinatore di __________ e __________ ha sollecitato una decisione della PP sulla sua istanza di dissequestro della quota del prezzo netto della vendita dell'immobile mappale __________ RFD __________ in favore di __________.

La PP ha reagito con la decisione qui impugnata di data 19 giugno 2000 con cui, dopo ricostruzione dei fatti e ritenuto come "l'istanza … merita accoglimento", ha disposto - a crescita in giudicato della sua decisione - "il dissequestro di metà del provento netto" (con l'indicazione delle deduzioni ammesse) " … derivante dalla compravendita della part. __________ RFD __________ " ritenuto come la parte del prezzo spettante alla signora __________ rimane sotto sequestro.

2.

La __________, parte civile nel procedimento in discussione, ha impugnato la decisione di parziale dissequestro con atto del 30 giugno scorso (giunto il 3 luglio successivo al Giar). Nelle sue argomentazioni la reclamante evidenzia come __________, da quanto emerso in corso d'istruttoria, sarebbe rimasta senza lavoro dal 1994 e quindi avrebbe vissuto grazie all'aiuto finanziario della sorella e della modesta pensione (AVS) della mamma (CHF 1'800.-) non avendo beneficiato della disoccupazione. Secondo __________ Inc. il mantenimento della sorella dell'accusata sarebbe quindi intervenuto grazie all'indebito profitto conseguito dall'accusata. La reclamante rileva come l'importo del credito derivante dal mantenimento per anni debba essere garantito dal blocco del controvalore della vendita dell'immobile di cui è cenno.

__________ si oppone al gravame osservando come la sorella beneficiasse di un salario di CHF 12'000.- grazie al quale ha sopperito alle necessità della comunione domestica. Non vi sarebbe poi prova certa che il mantenimento suo sia intervenuto grazie a danari oggetto dei reati per cui si procede. __________ rammenta di essere terzo non coinvolto nel procedimento penale ed osserva che i danari di cui ha chiesto il dissequestro sono di provenienza lecita.

La PP ha fatto pervenire al Giar, in uno con l'incarto, uno scritto 17 luglio 2000 con cui rinuncia a formulare specifiche osservazioni, scritto giunto comunque oltre i termini.

3.

Come ogni misura d’inchiesta il sequestro deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve

essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.).

A tali considerazioni va aggiunto che, con novella legislativa del 18 marzo 1994 entrata in vigore il 1. agosto 1994, il legislatore federale ha modificato in maniera importante gli art. 59 e 60 CPS prevedendo la confisca di beni patrimoniali destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, rispettivamente che costituiscono il prodotto di un reato.

La confisca è misura di carattere reale che deve poter essere pronunciata nei confronti di chiunque sia in possesso del bene in questione, indipendentemente dal fatto che egli abbia a vedere o meno con il reato (Messaggio, FF 1993 volume III, pto. 223.3 p. 219). Ciò spiega il tenore volutamente indeterminato dell'art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS, che non si pronuncia in merito alla cerchia di persone nei confronti delle quali la norma possa trovare applicazione. Tuttavia, la confisca è esclusa in due casi: qualora i valori in questione “debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti” (art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase; v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff., in: RPS 113 [1995] p. 321 ss., pto. 4.4.1 p. 339), oppure nei confronti di un detentore in buona fede degli stessi valori (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS). Queste due varianti hanno intendimenti e portata ben distinti: la prima vuole rendere più semplice per la vittima diretta del reato il recupero del provento dell'atto illecito, e apre alla corte di merito la possibilità di procedere senza far capo ai meccanismi della confisca (v. Schmid, cit., pto. 4.4.2 p. 340). La seconda variante, invece, è da intendersi come correttivo alla regola dell'art. 59 cfr. 1 cpv. 1 prima parte, ovvero che la confisca può essere ordinata contro chiunque. In effetti, un'applicazione rigorosa di questo principio potrebbe portare a conflitti con la garanzia costituzionale della proprietà di cui si dovesse avvalere il sequestratario asseritamente in buona fede ed estraneo al reato per il quale è stata condotta l'inchiesta penale (v. Schmid, cit., pto. 4.5.1 p. 342). Per questo motivo, in sede di revisione delle norme sulla confisca, il legislatore ha introdotto una “via penale” per la soluzione delle difficili questioni legate alle pretese di terzi in buona fede nei riguardi di beni sottoposti a confisca. Ai sensi del diritto penale, la buona fede che abilita il terzo detentore ad opporsi alla confisca è data se questi “ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata [inteso: la confisca, n.d.r.]”, ma soltanto se tale ignoranza sia accompagnata (e, in un certo senso, suffragata) dal pagamento di ”una controprestazione adeguata” (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS). Altro motivo di rinuncia alla confisca è costituito dall'eventuale eccessiva severità della misura nei confronti del terzo (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS ultima frase). Ne discende, in conclusione, che un valore patrimoniale provento (diretto, ma anche indiretto, v. Schmid, cit., pto. 4.5.2 p. 343) di reato e rinvenuto in possesso di un terzo può essergli sottratto e restituito alla parte lesa (la restituzione diretta alla parte lesa del “surrogato” in senso stretto non ha invece base legale sufficiente nell'art. 59

cfr. 1 cpv. 1 prima parte CPS, v. Schmid, cit., pto. 4.4.2 p. 341), a meno che il terzo non dimostri la propria buona fede nei modi esposti.

Per quanto attiene invece al risarcimento compensativo il Messaggio del Consiglio Federale del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice Penale Svizzero e del Codice Penale Militare (Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell'organizzazione criminale, diritto di comunicazione del finanziere), qui appresso Messaggio, pubblicato nel FF del 7 settembre 1993 (n. 35, volume III pag. 193 e segg.), rileva come:

“La misura del risarcimento compensativo é basata sul principio della legalità ed equità; si tratta di impedire che colui il quale si é liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati.” (Messaggio pag. 221)

In questo senso anche la sentenza DTF 74 IV 213 e segg. (Bersier e consorti c/ giudice istruttore federale)

“Affinché il risarcimento compensativo possa essere ordinato é necessario che i valori patrimoniali che soggiacciono a confisca non siano più reperibili. ... consumati, dissimulati o alienati ... per le cose fungibili quando siano mescolate in modo tale che il <paper trail> non sia ricostruibile. Per il resto le condizioni d'applicazione del risarcimento compensativo corrispondono a quelle della confisca. ... il giudice deve giungere alla conclusione che é stato commesso un reato generatore di profitti e che determinati valori patrimoniali sono confluiti come prodotto o come ricompensa, nel patrimonio del convenuto.” (Messaggio, pag. 221)

ed ancora:

“In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi essere pronunciato l'ordine di risarcimento compensativo anche nei confronti del terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai quali egli si é separato” (Messaggio, pag. 221/222)

Più dubbio appare invece poter ordinare un risarcimento compensativo nei confronti del terzo quando questi ha ricevuto beni non provento di reato ma beni di provenienza lecita del reo che potevano essere oggetto di risarcimento compensativo in mani di questi. Non si giustifica comunque maggiore approfondimento di tale problematica alla luce dell'esito del gravame.

Quando un risarcimento compensativo può essere ordinato nei confronti del terzo occorre che lo stesso non sia escluso giusta l'art. 59 no. 1 cpv. 2 CPS. In sostanza quindi il risarcimento non può essere ordinato se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che lo avrebbero giustificato, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o se il risarcimento costituisce, nei suoi confronti, una misura eccessiva.

“... il risarcimento compensativo nei confronti del terzo acquirente in mala fede deve sempre essere pronunciato. Nei confronti dei terzi in buona fede, invece, il risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se non hanno fornito una controprestazione di eguale valore e se la misura non costituisce un rigore eccessivo” (Messaggio, pag. 222).

A garanzia dell'esecuzione del risarcimento compensativo la novella legislativa prevede che il giudice inquirente (ossia il Procuratore Pubblico nella legislazione ticinese) può sottoporre a sequestro i valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato in occasione dell'esecuzione forzata. La misura tende ad assicurare un certo equilibrio tra il risarcimento compensativo e la confisca che é assistita ‑ come specificato più sopra ‑ dal sequestro conservativo.

Si tratta quindi di sequestro imposto dal CPS stesso, ignoto in precedenza nella procedura penale cantonale, che priva il sequestratario della disponibilità dei beni oggetto del provvedimento al fine di permettere il soddisfacimento delle richieste risarcitorie dello Stato ed eventualmente delle parti civili (art. 60 cpv. 1 lett. c) una volta svolta la procedura esecutiva ex LEF. Si tratta di un sequestro avente natura simile al sequestro confiscatorio e che vuole creare parallelismo tra confisca e risarcimento compensatorio (Messaggio pag. 223).

Le norme relative alla confisca ed al risarcimento compensativo costituiscono delle misure per le quali non vige il principio della lex mitior in ragione del loro precipuo scopo. Le norme entrate in vigore il 1. agosto 1994 sono divenute quindi immediatamente applicabili anche per fattispecie preesistenti (sulla tematica GIAR 347.95.11 in re DC del 3.10.1997; GIAR 226.95.2 in re SB del 12.5.1995; GIAR 295.94.2 in re VP del 20.10.1995; GIAR 338.94.5 in re HWI del 17.1.1996; GIAR 1.95.1 in re CS del 17.1.1996 pti. 5 pag. 4 e segg.; si vedano inoltre Giar 167.95.11 in re L. del 22 gennaio 1999, Giar 804.98.3 in re L. del 3 febbraio 1999 e Giar 43.99.3 in re CS del 25 giugno 1999; si veda ancora Paul Logoz, Commentaire du Code Pénale Suisse, Partie spéciale, 1976, Neuchâtel, 2. ed. ad art. 58 n. 3, pag. 325).

4.

Nel caso concreto oggetto specifico dell'ordine di dissequestro è un importo di denaro (ossia una parte del prezzo attualmente depositato presso il notaio avv. __________) che risulta essere provento della vendita della proprietà immobiliare delle sorelle __________ e che, in virtù dell'atto di divisione del 24 maggio 2000 (AI 24), appartiene a __________. Nell'ordine di sequestro stesso la PP rammentava come l'importo oggetto del sequestro (globale) spettasse alle sorelle __________.

Si tratta, a non averne dubbio, di una somma di danaro di perfetta provenienza lecita. La reclamante non sostiene infatti che l'immobile alienato sia stato acquistato con proventi dell'agire illecito dell'accusata.

Secondo la reclamante l'importo in discussione, ossia quello oggetto della decisione impugnata, dovrebbe permanere bloccato siccome __________ avrebbe vissuto grazie all'aiuto finanziario della sorella __________.

Va avantutto rilevato come la stessa accusata abbia indicato di essere stata l'unica in famiglia a lavorare con buon reddito. Non va però dimenticato come la madre dell'accusata disponesse di entrata costituita dalla rendita AVS mentre non è accertato se la signora disponesse in qualche modo di risparmi cui __________ abbia fatto capo. Non si dimentichi che __________ era vedova del primo direttore della __________ Banca come rammentato dagli atti. Non è stato inoltre accertato neppure se __________ avesse suoi risparmi.

La reclamante sostiene che __________ abbia in qualche modo beneficiato di danari provento diretto dei reati dei quali __________ si è accusata. In questo senso deporrebbe un passaggio di un verbale (pag. 4 del verbale 27 aprile 2000 pag. 4). A torto. In tale verbale l'accusata ha ammesso le sue malversazioni, ha ammesso di avere avuto un tenore di vita decisamente elevato ma non è comunque dimostrato che, per il sostentamento della famiglia, __________ abbia fatto capo direttamente a beni provenienti dai conti della parte lesa.

Gli atti prodotti dalla PP non permettono di ritenere che __________ abbia avuto possesso od abbia beneficiato di beni direttamente provento di reato che avrebbero potuto essere oggetto di confisca (Messaggio, pag. 222). Non va dimenticato, come osserva la resistente, che l'accusata beneficiava di entrate di indubbio rilievo e certamente sufficienti a fronteggiare le spese della famiglia. A fronte dei reati ipotizzati, che hanno certamente generato profitti, gli atti non permettono quindi di ritenere che nel patrimonio della sorella dell'accusata siano entrati direttamente danari o altri valori patrimoniali provento dei reati.

5.

Va da se, siccome ad una possibile malafede di __________ la reclamante neppure accenna, che non risultano a carico della resistente imputazioni di sorta con riferimento ai fatti contestati a __________. La PP non ha proceduto ad una audizione di __________ in merito alle circostanze dei reati imputati alla sorella rispettivamente in merito al fatto che __________ provvedesse ai guadagni necessari alla casa in uno con la pensione materna.

La parte reclamante ritiene (così par di interpretare la lettura dell'impugnativa, pag. 3) che __________ vanterebbe, nei confronti della sorella, un credito per il mantenimento intervenuto nel corso degli anni dal 1994 al 2000. Anche in questo caso la conclusione della reclamante appare affrettata e non corroborata. Se è ammesso dall'accusata suo intervento finanziario in favore di mamma (anziana) e sorella (a casa senza lavorare) non se ne può dedurre automaticamente l'esistenza di un credito rispettivamente non si può ritenere che __________ non abbia fornito una contro prestazione adeguata a

quanto riceveva. Si ribadisce che il salario dell'accusata non era l'unica entrata della famiglia e si rammenta come appaia comunque non suffragato e comprovato il dire di __________ (verbale 27 aprile 2000) alla PP. L'esistenza di un credito non appare sufficientemente confermata e non va dimenticato come il ruolo di una donna attiva tra le mura domestiche costituisca comunque una prestazione di grande valore come la giurisprudenza del TF in materia civile insegna.

6.

Alla luce di quanto precede la provenienza illecita dei danari utilizzati da __________ per aiutare nel sostentamento la famiglia non è dimostrata. Se vi è stato aiuto, circostanza questa comunque non sufficientemente corroborata (il dire di __________ al momento dell'arresto non è stato confermato e poteva essere dettato dalla scelta di una linea difensiva), lo stesso potrebbe essere intervenuto con mezzi di lecita provenienza (stante un salario di CHF 12'000 cui va aggiunto un bonus a fine anno). Se anche __________ ha finanziariamente aiutato la famiglia nel sostentamento non significa ancora che da ciò nasca un credito dell'accusata nei confronti di __________ e tantomeno un credito che giustifichi in qualche modo il blocco di beni di perfetta provenienza lecita a fronte di prestazioni effettuate con beni (verosimilmente) di provenienza lecita. Da ultimo non va dimenticata la controprestazione della sorella attiva all'interno della casa.

Il reclamo va quindi respinto con il conseguente carico di tassa di giustizia - comunque limitata data la particolarità della questione trattata - alla parte reclamante. La TG viene fissata in CHF 300.-- e le spese in CHF 50.-- pure poste a carico della __________ che verserà alla resistente __________ l'importo di CHF 150.-- a titolo di ripetibili.

7.

La presente decisione, in materia di sequestro (e meglio dissequestro), è soggetta a ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

Per i quali motivi,

richiamati gli artt. 157 e segg. in specie gli artt. 161 e segg. CPP nonché gli artt. 58 e segg. CPS

decide:

1.      Il reclamo 30 giugno / 3 luglio 2000 della __________ è respinto.

2.      La tassa di giustizia, fissata in CHF 300.--, e le spese, cifrate in CHF 50.--, vengono poste a carico della reclamante che rifonderà a __________, la somma di CHF 150.-- a titolo di ripetibili.

3.      Avverso la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione a:

-     __________ per il tramite dell'avv. dott. __________;

-     PP avv. __________, con gli atti di ritorno;

-     __________, tramite l'avv. __________;

-     __________, tramite l'avv. __________;

-     __________ tramite l'avv. __________;

-     __________ tramite l'avv. __________.

                                                                              giudice __________

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