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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.01.2000 INC.2000.2103

31. Januar 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·945 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

N. 21.00.3 R                                                               Lugano, 31 gennaio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria formulata in data 25 gennaio 2000 da:

__________ detenuto

(patrocinato dal difensore d'ufficio lic. jur. __________, studio legale avv. __________)

letto il preavviso negativo del PP avv. __________ e concesso alla difesa di formulare delle contro osservazioni, visto lo scritto 27 gennaio 2000 del lic. jur. __________;

letti gli atti considerato

in fatto ed in diritto

che __________ è stato arrestato in data 22 gennaio 2000 siccome accusato di furto per avere sottratto merce da un grande magazzino per un valore di CHF 848.-;

che __________ non è nuovo a reati del genere siccome condannato il 28 giugno 1999 dal MP con decreto d'accusa per tentato furto e danneggiamento a 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente;

che l'istruttoria è terminata ed il magistrato d'accusa ha emanato, il 27 gennaio 2000, un decreto d'accusa che prevede una condanna a 10 giorni di detenzione da espiare nonché la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta all'accusato con il precedente decreto del giugno 1999;

che l'accusato, per il tramite del patrocinatore d'ufficio, ha, lo scorso 25 gennaio 2000, chiesto di essere posto in libertà provvisoria adducendo motivi di salute, indicando la scarsa rilevanza del reato e quindi indicando implicitamente violazione del principio di proporzionalità;

che l'istanza è stata formulata a mezzo telescritto ed agli atti del MP non è contenuto l'originale dell'istanza trasmessa a mezzo posta;

che in corso d'inchiesta l'accusato ha dichiarato di ritirare la sua domanda di asilo politico;

che il magistrato d'accusa ha preavvisato negativamente l'istanza rilevando difetto di forma nell'istanza di cui si tratta ed osservando come un decreto d'accusa sarebbe stato allestito;

in sede di contro osservazioni la difesa ha ribadito il contenuto dell'istanza;

che in diritto la materia è retta dall'art. 95 CPP corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P 477/1993, consid. 3). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della  libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128);

che nel caso di specie l'istanza oggetto di discussione è stata allestita e fatta pervenire al MP unicamente a mezzo telescritto (fax) ciò che non é ammissibile secondo nota prassi di questo ufficio che trova fondamento nella giurisprudenza federale (GIAR 3.11.1994, 700.94.2 in re K.V.; DTF 112 Ia 173). Già per questo fatto la domanda di libertà provvisoria appare irricevibile;

che in ogni modo l'istanza di cui si tratta si è accavallata con la decisione di merito del PP;

che, nel merito, a carico di __________ sussistono gravi e concreti indizi di colpevolezza tali da giustificare la privazione della libertà. __________ è inoltre recidivo per la pregressa condanna, recentissima, dello stesso MP;

che non solo contro __________ sussistono indizi di colpevolezza e rischio di recidiva per la precedente condanna che non lo ha trattenuto dal ricadere nel nuovo reato ma egli ha ritirato la sua domanda d'asilo ed appare quindi privo di titolo per rimanere in territorio elvetico, dacché si ha un concreto rischio di fuga nel senso che appare altamente verosimile che l'accusato preferirebbe sottrarsi all'espiazione della pena detentiva piuttosto che attendere convocazione per l'espiazione della stessa;

che, da quanto precede, l'istanza va dichiarata irricevibile siccome trasmessa al magistrato competente con mezzo non ammesso per l'insicurezza dello stesso ed appare inoltre irricevibile poiché l'accusato si trova ora privato della sua libertà in espiazione di pena (fatta salva la possibilità di inoltrare opposizione al decreto d'accusa);

che, anche nel merito, l'istanza sarebbe stata da respingere sia per il rischio di recidiva, stante la recente condanna che nulla ha insegnato a __________ circa il dovuto rispetto dell'altrui patrimonio in un paese che lo ha ospitato assistendolo, e per un concreto rischio di fuga. Ciò pur avendo presente la limitatezza dell'agire illecito rimproveratogli. La detenzione preventiva subita sino all'emanazione della decisione di condanna appare ampiamente rispettosa del principio di proporzionalità.

Pqm, visti le norme procedurali citate e gli artt. 284 e segg. CPP;

decide:

1.      L'istanza di libertà provvisoria formulata da __________ è irricevibile.

2.      Non si percepiscono tasse e spese.

3.      Avverso la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione:

-    all'accusato, per il tramite del difensore d'ufficio lic. jur. __________;

-    al lic. jur. __________;

-    al PP avv. __________ con gli atti di ritorno.

                                                                            giudice __________

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