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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.03.2000 INC.2000.17701

23. März 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,358 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

N. 177.2000.1 L                                                         Lugano, 23 marzo 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 17 marzo 2000 da

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

contro la decisione 6 marzo 2000 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha respinto complementi di prova proposti dal reclamante nel procedimento penale contro di lui pendente per titolo di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla legge federale sugli stupefacenti;

viste le osservazioni 21 marzo 2000 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ venne arrestato il 18 novembre 1999 e rilasciato il giorno successivo dopo interrogatorio da parte del Procuratore pubblico (doc. _ dell'inc. MP 7084/1999), in relazione alla promozione dell'accusa per titolo di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla legge federale sugli stupefacenti (cfr. ordine di arresto, doc. _).

La fattispecie inquisita si riferisce alla gestione da parte dell'accusato del negozio __________ e segnatamente alla vendita di prodotti derivati dalla canapa di natura stupefacente. Della possibilità di uso appunto quale stupefacente di tali prodotti, risulta che __________ era perfettamente al corrente, secondo quanto da lui ammesso in corso di istruttoria:

"Come priorità, visto che la canapa indiana può essere anche fumata, ci accertiamo che la persona sia maggiorenne chiedendo tra le altre cose in caso di dubbio anche i documenti.

Se costatiamo che non è una persona residente in Svizzera lo informiamo che il prodotto da noi venduto non è esportabile all'estero.

Tra altro vi sono pure delle informazioni specifiche sull'etichetta del sacchetto profumato".

(verbale di polizia 18 novembre 1999, pag. 3 risposta 8, annesso al doc. _)

"A coloro che chiedevano ragguagli sull'uso del prodotto o lasciava intendere che potesse magari farne un uso diverso da quello indicato sull'etichetta, davamo le necessarie spiegazioni nel senso che non bisognava utilizzarlo se non per gli scopi menzionati sopra.

D. ma se ha detto sopra che i suoi prodotti erano <legali>, perché non venderli ai minorenni ?

R. perché il problema è legato al fatto che il contenuto dei sacchetti odorosi può essere anche fumato. Questa possibilità era a me perfettamente nota perché tra l'altro lo sanno anche i paracarri."

(verbale dinnanzi al magistrato inquirente, pag. 2 e 3, doc. _)

B.

Alla chiusura dell'istruzione formale, in sede di deposito degli atti a norma dell'art. 196 CPP (v. doc. 5.7), __________ ha presentato la tempestiva istanza 2 marzo 2000 (doc. _) con la richiesta - tra altro e per quanto qui concerne - di assunzione di nove testimoni, per dimostrare l'attiva preoccupazione dello stesso accusato di "evitare di vendere a persone che avevano l'intenzione di servirsi del contenuto dei sacchetti come stupefacente", appunto attraverso deposizioni sulle condizioni ed avvertenze comunicate alla clientela.

Con decisione 6 marzo 2000 (doc. _), il Procuratore pubblico ha respinto questi mezzi di prova, in quanto superflui a fronte della pacifica notorietà delle avvertenze ai clienti, come alle dichiarazioni dell'accusato ed alle indicazioni sui sacchetti in discussione.

Il reclamo in oggetto ripropone le reiette testimonianze, sottolineando la necessità di appropriatamente chiarire l'aspetto soggettivo, in ordine all'accertamento del ricorrere di dolo eventuale.

Il Procuratore pubblico, in sede di osservazioni al gravame, sottolinea che per gli indicati approfondimenti non è tanto di pregio quanto illustrato ai clienti, bensì la consapevolezza dell'accusato, emergente dalle sue affermazioni in istruttoria.

e considerando

in diritto:

1.

__________ - in quanto formalmente accusato - è indubitabilmente legittimato ad impugnare il rifiuto del Procuratore pubblico di assumere complementi di prova, non solo per la disposizione di massima dell’art. 280 CPP, ma specificamente per quella relativa alla completazione dell’istruttoria di cui all’art. 196 cpv. 5 CPP.

Il reclamo, tempestivo a norma di legge (art. 281 cpv. 1 CPP), è allora ricevibile in ordine.

2.

Il citato art. 196 CPP consente alle parti, una volta conclusa l'istruttoria a giudizio del Procuratore pubblico nella sua attività di magistrato inquirente, di formulare istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere (si veda anche REP 1997 n. 107; 1998 n. 122).

La norma non fa che riprendere e nei successivi capoversi meglio precisare - quanto disposto dall'art. 58 cpv. 3 CPP/1941 e poi dall’art. 157 CPP/1993 (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del CPP del 20 marzo 1991, pag. 163; Rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio del

22 luglio 1992, pag. 67), per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza in materia della Camera dei ricorsi penali e di questa istanza di reclamo, che sottopone l'ammissibilità delle prove così proposte a questo stadio del procedimento a tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: i complementi di prove devono essere motivati per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni del Procuratore pubblico, dopo la definitiva chiusura dell'istruttoria dibattimentale, e poi - se ne sarà il caso - del giudice del merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione all'eventuale dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP (corrispondente agli art. 147 CPP/1941 e 148 CPP/1993), inteso appunto tra altro ad assicurarne in tale sede la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990 in re L.P., CRP 337/89; decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., GIAR 135.93.1, 21 agosto 1996 in re G.C., GIAR 512.96.1).

3.

Di certo le postulate audizioni testimoniali sono assistite da motivazione, che le inserisce nel contesto inquisito, ma difettano dei requisiti della rilevanza e della pertinenza.

Infatti venissero anche questi testimoni (tra i quali clienti giornalisti, come sembrerebbe dagli avanzati nominativi?) ad affermare credibilmente che nei loro confronti __________ si sarebbe comportato con piena concreta responsabilità, accertando le loro intenzioni corrette sulla destinazione degli acquisti, diffidandoli da altro uso non ammissibile e rifiutando fornitura in assenza di sufficienti garanzie, rimangono le evidenze di altre facili vendite prive di qualsivoglia cautela (significativamente nei confronti di minorenni che poi si sono goduti gli "spinelli" a pochi passi dal negozio __________, dove si erano approvvigionati di "sacchetti odorosi", con preciso richiamo nei confronti del qui reclamante a maggior attenzione: v. rapporto 5 giugno 1999 della Polizia comunale di __________, allegato al doc. _, ed il verbale dell'accusato dinnanzi al magistrato inquirente, pag. 3, doc. _), per così dire confortate dalle citate affermazioni dell'accusato che, per esperienza e formazione specifica di analista chimico, sovrasta di ben più spanne un "paracarro", affermazioni da integrare con la seguente, pure dinnanzi al Procuratore pubblico, in presenza del suo patrocinatore (verbale citato, pag. 5):

"D. quindi sarà d'accordo con me se affermo che coloro che venivano a comperare questi <sacchetti odorosi>, nella maggior parte lo facevano a scopo di stupefacente ?

R. non lo metto in dubbio. Preciso però che nessuno si è mai permesso o è stato autorizzato a fumare spinelli in negozio".

Fermo restando che le postulate deposizioni, sebbene indifferenti alla conclusione dell'istruzione formale, potranno senza difficoltà essere assunte in sede di merito, e senza voler emarginare nel pregiudizio (in senso tecnico), la fattispecie sembra di molto apparentarsi a quella giudicata con sentenza 27 gennaio 2000 della Corte di cassazione del Tribunale federale in re X.A., che ha considerato aver agito con dolo pieno un canapaio, conscio dell'acquisto dei suoi sacchetti di canapa da parte di terzi (e numerosi clienti) per consumo quale stupefacente. E, guarda caso, pure il signor X.A. vendeva anche il necessario per preparare spinelli e per fumare (v. verbale di polizia di __________, annesso al doc. _, domanda/risposta n. 16) e, soprattutto, si riteneva cautelato da un "foglietto illustrativo" indicante sui sacchetti che il loro contenuto era un "Pot-pourri de fleurs de chanvre suisse. Ne doit pas être utilisé comme stupéfiant. Interdit aux mineurs", che si apparenta a quello figurante nei sacchetti venduti dall'accusato per le informazioni "Canapa Svizzera. VM anni 18", con la sibillina aggiunta "Prodotto non trasformabile".

4.

Il reclamo è di conseguenza integralmente respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), tassa e spese giudiziarie andando a carico del reclamante soccombente.

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.      Il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 450.- e le spese di fr. 20.- sono a carico di __________.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);

-         Procuratore pubblico avv. __________ (con l'incarto MP 7084/1999 di ritorno).

                                                                              Giudice __________

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