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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902

13. September 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,892 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

N. 849.99.2 M                                                             Lugano, 13 settembre 2000

N. 103.2000.1 M

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Luca Marazzi

sedente per statuire sul reclamo congiuntamente inoltrato in data 22 febbraio 2000 da

____________________

(tutti patrocinati di fiducia dall’avv. __________)

per ripetute omissioni del Procuratore Pubblico avv. Claudia Solcà, Lugano, nell’ambito del procedimento penale pendente contro il reclamante __________ per titolo di appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti e riciclaggio, e contro __________ per i medesimi titoli di reato;

viste le osservazioni 6 marzo 2000 del magistrato inquirente, postulanti la reiezione del reclamo;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________;

ritenuto

in fatto:

A.

Dall’autunno 1997 è condotto un procedimento penale nei confronti dell’accusato qui reclamante __________, sospetto autore di malversazioni ai danni di __________. L’inchiesta, condotta dall’inizio del 1998 dall’attuale Procuratore Pubblico incaricato, dopo aver inizialmente permesso l’acquisizione di una prima serie di documentazione bancaria e l’audizione di personaggi coinvolti in diversi ruoli, sta vivendo un momento di stasi a seguito di reclami inoltrati dal reclamante e da funzionario di banca, sospettato di avere aiutato il primo (v. incc. GIAR 849.99.1, 849.99.2 e 103.2000.1). Con decisione 2 marzo 2000, il magistrato inquirente ha promosso formalmente l’accusa nei confronti di __________ e di __________, dimostrando in tal modo di ritenere di disporre di elementi sufficienti a suffragio dell’ipotesi accusatoria (un reclamo contro la promozione dell’accusa è stato respinto in ordine da questo giudice, v. inc. GIAR 103.2000.2, doc. 3).

B.

Dopo essersi opposti, con reclamo 22 dicembre 1999 evaso separatamente (inc. GIAR 849.99.1, decisione 8 settembre 2000), all’acquisizione della documentazione bancaria relativa alle loro relazioni presso la Banca __________ (__________ e/o __________), __________ ed i figli __________ e __________ adiscono nuovamente questo Ufficio rimproverando al magistrato inquirente svariate omissioni, segnatamente di non aver congiunto i procedimenti penali riguardanti __________ ed il funzionario di banca __________, sospettato di correità col primo (v. reclamo 22 febbraio 2000, inc. GIAR 849.99.2 doc. 1 pto. B p. 3-4); di non avere evaso le istanze dei reclamanti volte ad evitare l’accesso agli atti da parte della parte civile (loc. cit., pto. C p. 4-6) e la loro partecipazione agli atti istruttori (loc. cit., pto. D p. 6-7); di non aver revocato il sequestro 29 ottobre 1999 relativo a relazioni bancarie in essere presso la__________ (loc. cit., pto. E p. 7-9); di non aver ancora proceduto all’interrogatorio della parte civile (loc. cit., pto. F p. 9), alla promozione dell’accusa nei confronti del reclamante __________ (loc. cit., pto. G p. 10); di non aver tenuto conto di proprie istanze di complemento probatorio nell’ambito di prevista rogatoria alle __________ (loc. cit., pto. H p. 10-12); e di non avere, infine, confermato ai reclamanti di avere vietato alla parte civile l’accesso agli atti acquisiti dal dr.__________, estensore della perizia di parte (loc. cit., pto. I p. 12-13). Il postulato effetto sospensivo (loc. cit., pto. L p. 13-14) è stato negato da questo giudice con decisione incidentale 24 febbraio 2000 (inc. GIAR 849.99.2 doc. 4).

C.

Il magistrato inquirente postula la reiezione del reclamo. Osserva (v. inc. GIAR 849.99.2 doc. 6) che “i procedimenti penali contro __________ e __________ sono connessi ai sensi dell’art. 36 CPPTI”, e che il mancato coinvolgimento dell’accusato __________ alle audizioni del coaccusato __________, così come la mancata consegna dei relativi verbali, è dovuta a preminenti necessità d’inchiesta (loc. cit., ad B p. 1); che mai documentazione bancaria attinente relazioni facenti capo ai reclamanti sarebbe stata messa a disposizione della parte civile (loc. cit., ad C p. 1-2); che in considerazione dei fatti inquisiti, “non esaminare questi conti [i conti di __________ a __________ n.d.r.] e non parlarne a verbale sarebbe semplicemente assurdo” (loc. cit., ad D p. 2); che il proprio scritto 29 ottobre 1999 “non faceva che confermare [...] l’esistenza del blocco integrale degli averi dei __________ presso la __________” (loc. cit., ad E p. 2); che la parte civile è già stata sentita, e lo sarà semmai ancora a confronto con l’accusato __________ (loc. cit., ad F p. 2), contro il quale è stata nel frattempo promossa l’accusa (loc. cit., ad G p. 3); che non esiste un diritto delle parti ad essere informate dell’intenzione del magistrato inquirente di inoltrare una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, allegando i termini di ricorso (loc. cit., ad H p. 3); ed infine che la documentazione originariamente affidata al perito dr. __________ è stata posta sotto sequestro con decisione 15 gennaio 1999, rimasta inoppugnata e cresciuta in giudicato (loc. cit., ad I p. 3).

Considerato

in diritto:

1.

In diritto è dato un ingiustificato ritardo, e quindi ritardata o denegata giustizia, quando, in violazione dell’art. 4 Cost. fed. (vecchia; v. art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.), l’autorità cui compete l’emanazione di una decisione non vi pone mano oppure, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze (v. decisione 18 marzo 1998 in re E., inc. GIAR 755.97.2, in: Rep. 131 [1998], nr. 108; v. inoltre decisione 2 ottobre 1998 in re J.K., inc. GIAR 205.93.2 consid. 5; decisione 27 luglio 1999 in re F.B. e G.C., inc. GIAR 489.99.1-2 p. 2).

2.

Non è chiaro cosa i reclamanti vogliano criticare con le loro affermazioni al punto di reclamo II.B (v. reclamo, cit., p. 3-4): è manifesto che, seppur con ruoli ed interessi diversi, __________ e __________ siano sotto inchiesta penale per le medesime fattispecie. La questione a sapere se si tratti di connessione ex lege (art. 36 cpv. 1 CPP) oppure se la medesima debba essere espressamente dichiarata (art. 36 cpv. 2 CPP) è comunque superata dall’esplicita ammissione formulata dal Procuratore Pubblico (v. osservazioni, cit., ad B p. 1). In ogni caso, anche un esplicito riconoscimento della connessione dei procedimenti contro __________ e contro __________ garantisce al primo la facoltà di partecipare agli atti istruttori relativi al secondo unicamente nei limiti dell’art. 62 cpv. 1 CPP: è qui superfluo pronunciarsi sulle ragioni che adduce il magistrato inquirente contro un coinvolgimento di __________ negli interrogatori altrui, ritenuto che lo stesso __________ non eleva la questione a tema del suo reclamo.

Su questo punto, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile.

3.

Notoriamente, “il Procuratore pubblico dirige l’istruzione formale, raccogliendo le prove nel rispetto dei diritti delle parti” (art. 193 CPP): segnatamente è lui a decidere quando interrogare chi. L’accusato ha la facoltà, tramite il proprio difensore, di proporre semmai prove proprie (art. 60 cpv. 1 CPP), sulla cui assunzione il magistrato inquirente decide al più tardi in sede di deposito degli atti (art. 196 cpv. 1 CPP; come qui, più in esteso, v. decisione 18 gennaio 2000 in re S.B., inc. GIAR 803.99.1 consid. 2c p. 5 [destinata a pubblicazione]).

Nel caso di specie, la questione a sapere quando interrogare la parte civile – e se, eventualmente, ciò debba avvenire (anche) in contraddittorio con l’accusato – è di esclusiva pertinenza del Procuratore Pubblico: egli è tenuto ad evadere la corrispondente richiesta dei reclamanti, formulata in data 22 dicembre 1999, al più tardi contestualmente al deposito degli atti. Di conseguenza, la constatazione che ciò non è ancora avvenuto non può configurare diniego di giustizia. Abbondanzialmente, si dà atto che __________ è nel frattempo già stata interrogata (v. verbali 6 novembre 1997 [inc. MP, classatore verbali, doc. A.3], 14 dicembre 1999 [inc. MP, classatore verbali, doc. A.5] e verbale 14 marzo 2000 [inc. MP, classatore verbali, doc. A.9]).

Su questo punto, il reclamo va allora respinto in ordine.

4.

Dal testé discusso principio della conduzione formale dell’inchiesta da parte del Procuratore Pubblico deriva anche l’assoluta libertà del magistrato inquirente in merito all’opportunità ed ai tempi di un’eventuale promozione dell’accusa: essa non è altro che la manifestazione esteriore del maturato convincimento, da parte del Procuratore Pubblico, che gli elementi raccolti giustificano un preventivo esame delle accuse mosse contro una determinata persona (artt. 184 cpv. 1 e 189 CPP combinati; come qui, più in esteso, v. decisione 18 gennaio 2000 in re S.B., inc. GIAR 803.99.1 consid. 2b p. 4 [destinata a pubblicazione]). Scaturendo, come detto, dal convincimento del solo magistrato inquirente e non dell’accusato medesimo, quest’ultimo non ha facoltà alcuna di esigere la promozione dell’accusa nei propri confronti, a maggior ragione se egli è stato posto a beneficio (anticipato) dei diritti della difesa formalmente riservati all’accusato (come è stato manifestamente il caso qui, ciò che i reclamanti neppure pongono in dubbio).

Anche su questo punto, il reclamo va allora respinto in ordine.

5.

a)        Per il resto, è manifestamente vero che il reclamante __________ ha ripetutamente inoltrato diverse richieste al Procuratore Pubblico. Egli ne allega quattro al proprio reclamo: la prima, datata 26 novembre 1999 (all. 1 al reclamo, cit. = inc. MP doc. 64) e intesa ad ottenere l’assicurazione che la documentazione raccolta presso il perito dr. __________ non sarà messa a disposizione della parte civile giusta l’art. 79 cpv. 2 CPP, è stata poi ribadita con scritto 13 dicembre 1999 (all. 2 al reclamo, cit. = inc. MP doc. 73); vi è poi – ed è questo il documento più importante ed articolato – l’istanza 22 dicembre 1999 (all. 3 al reclamo, cit. = inc. MP doc. 76), che formalizza le già citate richieste antecedenti, e ne formula di nuove; e da ultimo, vi è l’istanza 7 febbraio 2000 (all. 4 al reclamo, cit. = inc. MP doc. 84), con la quale viene sollecitata l’evasione delle istanze precedenti, la conferma del divieto d’accesso per quanto riguarda la documentazione bancaria alla parte civile, alla quale deve essere negata la partecipazione a tutti gli interrogatori dove si discuta dei conti menzionati, infine l’intimazione al legale dei reclamanti di “ogni istanza, corrispondenza o verbale effettuati nei procedimenti suddetti dal 1. novembre 1999” (loc. cit., p. 2 pto. 4).

b)        Da parte sua, il magistrato inquirente ha indirizzato al difensore di __________ un unico scritto, quello datato 24 novembre 1999 (inc. MP doc. 61), nel quale comunica principalmente che non si opporrà ad un differimento dell’audizione dell’accusato __________, aggiungendo in chiusura che “la sua richiesta di contraddittorio tra denunciata [recte: denunciante] e denunciato [...] verrà presa in considerazione dopo l’interrogatorio del suo cliente”. Non emergono dagli atti altri scritti indirizzati ai reclamanti, nei quali siano state affrontate le tematiche da loro sollevate. Sono stati effettuati nel frattempo, invece, numerosi altri atti istruttori: sei verbali del coaccusato __________, due della denunciante __________ ed un verbale di teste (inc. MP, classatore “verbali” doc. A.5 a A.13), ed ancora l’ordine di perquisizione e sequestro bancario (inc. MP, doc. 74) impugnato ed evaso con parallelo reclamo.

c)         La puntuale ed esaustiva evasione di richieste di parte è una condizione indispensabile per una corretta e serena gestione di ogni incarto. Ogni risposta del Procuratore Pubblico è, oltre che questione di forma, anche espressione della sua considerazione per le esigenze delle parti, indipendentemente dal fatto che siano giustificate o meno. E per tutte le parti, compreso il magistrato inquirente, richieste e relative risposte permettono di fare il punto processuale sull’incarto, e di meglio indirizzarne l’ulteriore gestione.

d)        Nel caso di specie, l’unica richiesta per la quale si potrebbe anche ritenere che essa sia stata evasa dal Procuratore Pubblico è quella relativa al contraddittorio fra denunciante ed accusato __________ (v. richiesta 22 novembre 1999, inc. MP doc. 60, evasa con scritto 24 novembre 1999, inc. MP doc. 61). Ma, come già detto, la risposta appare laterale per rapporto al nocciolo dello scritto. Ed in ogni caso, in almeno apparente accordo con quanto scritto dal magistrato inquirente, l’accusato ha riproposto la medesima richiesta in sede d’istanza 22 dicembre 1999 (cit., petitum pto. 4), dopo che la denunciante era stata sentita il precedente 14 dicembre 1999 (inc. MP, classatore “verbali” doc. A.5). Per il resto, il Procuratore Pubblico non si è assolutamente espresso, e non ha neppure ritenuto di spiegare, in sede di osservazioni, l’assenza di formale presa di posizione sulle richieste dei reclamanti, limitandosi a discuterne la fondatezza. Ad esempio circa il postulato divieto alla parte civile di accedere alla documentazione bancaria relativa ai conti __________, fornita dal dr. __________ a seguito dell’ordine di sequestro 15 gennaio 1999, l’atteggiamento del magistrato inquirente ha lasciato senza ragione nell’incertezza i reclamanti. Il fatto che il Procuratore Pubblico non abbia nel frattempo dato accesso alla documentazione in oggetto (v. osservazioni, cit., ad C p. 1) nulla cambia a quanto constatato. Neppure l’implicita reiezione della richiesta di divieto di integrale accesso agli atti, formulata dal Procuratore Pubblico in sede di osservazioni (ibid.), è di pregio alcuno: per garantire ai reclamanti il diritto di essere sentiti, l’istanza 22 dicembre 1999 dovrà essere formalmente evasa. Per quanto qui di rilievo, dovrà essere spiegato perché la presa di conoscenza della documentazione in questione da parte della denunciante “appaia necessaria all’esercizio dei suoi diritti” (art. 79 cpv. 2 CPP), e se a tale esigenza si oppongano “contrarie esigenze d’inchiesta” (ibid.) oppure “contrari interessi preminenti dell’accusato o di terzi” (ibid.).

e)        Constatato, in conclusione, che numerose sono state le istanze inoltrate dai reclamanti, che nessuna di queste (a parte quelle già trattate ai considd. 2 a 4 supra) ha ricevuto adeguata risposta, infine che il magistrato inquirente non ha ritenuto di spiegare – nemmeno in sede di osservazioni al presente reclamo – la mancata evasione delle richieste dei reclamanti, il reclamo non può che essere accolto ai sensi del presente considerando.

6.

a)        In sede di osservazioni al reclamo, il magistrato inquirente si limita ad affermare l’infondatezza delle richieste dei reclamanti. Nell’ottica ristretta del gravame qui discusso, inoltrato contro asserite omissioni del magistrato inquirente, fondatezza o infondatezza delle richieste avanzate dalle parti non sono di interesse alcuno: unico criterio è determinare se l’autorità cui compete l’emanazione di una decisione non vi pone mano oppure, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze (supra, consid. 1). Qui, come detto, il Procuratore Pubblico ha portato avanti l’istruttoria non solo senza evadere le istanze pendente, bensì contravvenendo di fatto a talune delle richieste formulate (segnatamente quella di vietare alla denunciante ogni e qualsiasi partecipazione ad audizioni degli accusati); in assenza di giustificazione alcuna, ciò basta per accogliere il reclamo.

Per due ragioni, tuttavia, è nondimeno utile sfiorare, quand’anche solo superficialmente, l’argomento della fondatezza sostanziale delle richieste dei reclamanti. Da un lato, ciò potrebbe evitare ulteriori reclami nel merito, successivi ad una decisione formale del magistrato inquirente, come tale impugnabile, con apprezzabile guadagno di tempo in un incarto che non è stato gestito con particolare celerità. D’altro canto, l’accertamento di un’eventuale infondatezza (o addirittura temerarietà) di alcune (o di tutte) le richieste avanzate dai reclamanti potrebbe legittimamente far nascere il sospetto che esse siano state proposte a fini dilatori, e comunque sminuire la gravità delle omissioni qui accertate; perché, pur ribadendo il principio in virtù del quale ogni richiesta di parte merita tempestiva ed esauriente risposta, ci si potrebbe anche chiedere fino a quale punto una parte abbia il diritto di rallentare un procedimento penale inondando gli inquirenti di richieste infondate – o perlomeno, senza giungere a tali estremi atti a configurare l’abuso di diritto, si potrebbe far dipendere se non l’accoglimento di principio del reclamo, almeno il giudizio sulle spese dalla fondatezza delle richieste non evase.

b)        Circa la richiesta di vietare alla parte civile ogni accesso alla documentazione bancaria relativa ai conti __________, fornita dal dr. __________ a seguito dell’ordine di sequestro 15 gennaio 1999 (v. soprattutto istanza 22 dicembre 1999, allegato 4 al reclamo, cit., petitum pto. 6), questo giudice rileva che mal si vede come, in una fattispecie sul genere di quella qui discussa, possa essere vietata alla parte civile, integralmente ed a tempo indeterminato, ogni e qualsiasi presa di conoscenza della documentazione bancaria relativa a quei conti (di titolarità di terzi) sui quali sono incontestatamente affluiti capitali di sua pertinenza; ma, nel rispetto della libertà del Procuratore Pubblico di gestire l’incarto come meglio crede, starà a lui definire la questione, semmai ponendo quei limiti e quelle condizioni che riterrà opportune.

c)         Del pari, anche la richiesta di totale esclusione delle medesime parti civili dagli interrogatori degli accusati (v. reclamo, cit., pto. II.D p. 6-7) non appare seriamente proponibile. In primo luogo, essa appare di dubbia ricevibilità in ordine, nella misura in cui l’obiezione trae spunto dall’avvenuta partecipazione della denunciante (e di un figlio di lei) all’audizione non dell’accusato reclamante, bensì del coaccusato __________. Abbondanzialmente, nel merito, la pretesa natura esclusivamente civilistica della vertenza, affermata con veemenza dai reclamanti (v. reclamo, cit., pto. II.A p. 3), non appare da essi suffragata con alcun argomento di pregio. Nel caso di specie, un esame prima facie dei fatti porta piuttosto a ritenere che l’accusato __________ abbia unilateralmente disposto di fondi di altrui pertinenza, senza l’accordo o addirittura contro la volontà della denunciante __________; inoltre, non solo l’accusato non ha ancora fornito le benché minime spiegazioni sulle movimentazioni dei conti da lui operate, ma neppure ha abbozzato delle spiegazioni appena sostenibili a suffragio delle proprie pretese di titolarità dei beni. Fino a quando ciò non sarà avvenuto, l’eccezione della presunta natura esclusivamente civilistica della vertenza deve cedere il passo alla ben più solida ipotesi di reato sostenuta dalla pubblica accusa e dalla parte civile.

Ciò premesso, dovendosi pertanto dar credito all’ipotesi accusatoria almeno nella misura in cui essa giustifica la conduzione di un’istruttoria formale contro __________, appare assolutamente lapalissiano che non si possa vietare alla parte civile di prender parte agli interrogatori degli accusati, essendo quella proprio la sede nella quale circostanziare e semmai verificare le accuse espresse in sede di denuncia. Altrettanto ovvio è che in tali circostanze vengano discusse le transazioni finanziarie operate da __________ e figli: ma, trattandosi di transazioni operate verosimilmente con denaro della denunciante, opporre alla partecipazione di quest’ultima all’istruttoria preminenti interessi dei reclamanti è obiezione a dir poco pretestuosa.

d)        In merito al sequestro delle relazioni bancarie intrattenute da __________ con la __________ di__________, di cui i reclamanti postulano la revoca (v. reclamo, cit., pto. II.E p. 7-9), va puntualizzato che i reclamanti non sono senz’altro più abilitati a discuterne la fondatezza nel merito: sia il decreto 11 settembre 1997 dell’allora Procuratore Pubblico dott. Eggenschwiler, sia lo scritto 29 ottobre 1999 dell’attuale magistrato inquirente (nella misura in cui lo si possa ritenere decreto impugnabile, ciò che il Procuratore Pubblico, non senza ragioni, pone in dubbio nelle proprie osservazioni [cit., ad E p. 2]) sono ampiamente cresciuti in giudicato. L’istanza 22 dicembre 1999 dei reclamanti dovrà allora essere esaminata per quello che è, ossia una nuova richiesta che può avere effetto solo dal momento in cui è stata inoltrata, e semmai dovrà essere formalmente respinta.

e)        Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso la ricevibilità in ordine di un reclamo contro una decisione del magistrato inquirente di acquisire una prova, anche se tale acquisizione debba avvenire per via rogatoriale: “nella misura in cui il PP, nella sua Commissione rogatoria, decide formalmente, o comunque sostanzialmente, per l’acquisizione di una determinata prova, tale decisione è presa nell’ambito del procedimento penale in corso nel territorio ticinese e deve quindi poter essere impugnata nelle forme previste dal CPP” (decisione 22 maggio 1998 in re K. et al., inc. GIAR 119.93.23, consid. 7 p. 11). Da ciò è tuttavia inammissibile dedurre che al Procuratore Pubblico corra l’obbligo di informare preventivamente le parti circa le prove che intende assumere (v. reclamo, cit., pto. II.H.21 p. 11): ritenuto che lo scopo primo del reclamo contro l’acquisizione di una prova consiste nell’evitare, appunto, l’acquisizione agli atti del mezzo di prova in discussione, appare più che sufficiente che il reclamo venga inoltrato non appena saputo della commissione rogatoria, esattamente come fu il caso discusso nella decisione 22 maggio 1998.Inoltre, è manifesto che l’esecuzione di determinati passi istruttori quali perquisizioni e sequestri non può essere preannunciata alle parti, pena l’elusione del loro scopo primo, ovvero quello di rinvenire oggetti e fondi che l’accusato o indiziato ha occultato.

f)          Da ultimo, va detto che la documentazione bancaria messa dalle parti a suo tempo a disposizione del perito dr. __________ è stata acquisita agli atti mediante decreto 15 gennaio 1999 del Procuratore Pubblico, rimasto inoppugnato e cresciuto in giudicato. Vista la riluttanza del dr. __________, la consegna della documentazione è stata nuovamente sollecitata con scritto 25 novembre 1999 (inc. MP doc. 62). Solo a questo momento i qui reclamanti hanno reagito, e non chiedendo la messa sotto suggello di detta documentazione ai sensi dell’art. 164 CPP, ma unicamente chiedendo che essa non venisse messa a disposizione della denunciante (v. scritto 26 novembre 1999, inc. MP doc. 64). Sicuramente non può essere considerata valida istanza di messa sotto suggello il vago scritto 2 febbraio 1999 del patrocinatore dei qui reclamanti (inc. MP doc. 44).

Va allora opportunamente precisato che la documentazione già in mano al dr. __________ non è sotto suggello: non venne formulata richiesta in tal senso al momento del sue sequestro, né la richiesta 26 novembre 1999 (comunque non basata su un ordine di sequestro) venne tempestivamente accompagnata da un reclamo a sostanziare l’opposizione al sequestro (v. decisione 24 settembre 1999 in re Banca X, inc. GIAR 386.99.12, p. 2). Anche lo scritto 1° dicembre 1999, tramite il quale il reclamante __________ “si oppone all’acquisizione della documentazione prodotta da parte del dott. __________, salvo nel caso in cui l’acquisizione avvenga all’esplicita condizione del divieto di accesso da parte della denunciante” (inc. MP, doc. 68), è privo di qualsiasi valenza giuridica, come lo è la contestuale reiterazione della richiesta 26 novembre 1999: detta documentazione è ormai definitivamente ed incondizionatamente acquisita all’incarto. Al Procuratore Pubblico non resta che formalizzare tale constatazione, respingendo (semmai in ordine siccome tardiva) la richiesta di messa sotto suggello, oppure decretando un espresso divieto d’accesso a carico della denunciante (ma v. qui supra, consid. 6b).

7.

In conclusione, non resta che constatare che almeno alcune delle istanze inoltrate dai reclamanti sono rimaste ingiustificatamente inevase. Il reclamo qui discusso merita allora corrispondente, parziale accoglimento ai sensi del petitum subordinato III.2 (le domande principali e la subordinata III.1 non essendo ricevibili, poiché intese ad ottenere da questo giudice decisioni di prima istanza che competono esclusivamente al Procuratore Pubblico), con pressante invito al magistrato inquirente affinché abbia ad evadere celermente le istanze ancora pendenti (supra, consid. 5). Respinto in ordine deve comunque essere il reclamo, laddove chiede la censura di omissioni che tali, per legge, non sono (supra, considd. 2-4).

Visto l’esito del reclamo, non appare proponibile porre le spese e la tassa di giustizia a carico dei reclamanti: l’art. 9 cpv. 5 CPP, che pure lo permetterebbe in caso di dolo o negligenza grave del denunciante, del querelante o della parte civile, deve essere applicato con cautela e limitato ai casi flagranti (v. come qui decisione 29 dicembre 1998 in re C.B. e M.D.A., inc. GIAR 797.97.1bis consid. 7 p. 14, con rinvio a Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 1 all’analogo art. 148 CPC; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 2135). Constatato tuttavia (per quanto qui di rilievo ed impregiudicata ogni e qualsiasi valutazione da parte del magistrato inquirente) come le istanze ancora pendenti appaiano tendenzialmente infondate, e ricordata l’irricevibilità di alcune censure, delle domande principali e della prima subordinata, ai reclamanti non vengono attribuite ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per i quali motivi,

viste le norme menzionate e gli artt. 280 ss., 284 cpv. 1 lit. a CPP e, per le spese, dell’art. 9 CPP

decide :

1.      In quanto ricevibile, il reclamo 22 febbraio 2000 è accolto.

§   Di conseguenza, è fatto obbligo al Procuratore Pubblico di evadere le istanze formulate dai reclamanti a tutt’oggi pendenti.

2.      Non si percepiscono né spese né tassa di giustizia.

3.      Non si attribuiscono ripetibili.

4.      La presente decisione è definitiva.

-        Intimazione:

giudice Luca Marazzi

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