N. 806.1999.4 L Lugano, 27 novembre 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato personalmente il 24 novembre 2000 da
__________, avvocato,
contro la decisione 20 novembre 2000 della Procuratrice pubblica avv. __________, che ha prorogato il termine di deposito degli atti a favore della parte civile __________ (patrocinata dall'avv. __________), nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di danneggiamento, minaccia e abuso del telefono;
considerato che, per l'esito del reclamo, è contrario ad economia di giustizia chiamare le contro parti a formulare osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che:
nei confronti di __________ è pendente un procedimento penale per i reati ricordati in epigrafe, con avvenuta chiusura dell'istruzione formale come a decreto 31 ottobre 2000 di deposito degli atti sino al 17 novembre 2000
(doc. _ dell'inc. MP 6773/1999, rispettivamente doc. _ dell'inc. MP 648/2000);
statuendo su istanza 15 novembre 2000 dell'avv. __________, collega di studio del patrocinatore della parte civile __________, la Procuratrice pubblica ha prorogato al 5 dicembre 2000 il termine per l'esame degli atti istruttori e per l'esercizio delle conseguenti facoltà previste dall'art. 196 CPP,
il presente tempestivo reclamo dell'accusato (quindi ricevibile a norma degli art. 280 ss. CPP) postula l'annullamento della menzionata decisione, in quanto non motivata (non essendovi peraltro prova dell'asserita assenza all'estero del patrocinatore della parte civile né della legittimazione dell'avv. __________, mentre l'avv. __________ già si è nel passato occupata della fattispecie);
contrariamente all'assunto del reclamante, l'avv. __________ patrocina validamente la signora __________ nella sua attività di collaborazione allo Studio Legale __________, come risulta da atti del procedimento, noti all'accusato per averli egli diligentemente esaminati il 13 novembre 2000 (v. annotazione sulle copertine dei due incarti): ad esempio l'annuncio dell'assunzione del mandato è stato dato con lettera 21 dicembre 1999 dell'avv. __________ (doc. _ dell'inc. MP 6773/2000) e la querela 26 gennaio 2000 è stata prodotta dallo stesso legale (doc. _ dell'inc. MP 648/2000);
il termine dell'art. 196 cpv. 1 CPP, per esaminare gli atti dell'istruttoria chiusa a giudizio del magistrato inquirente e per proporre nuovi mezzi di prova, è d'ordine anche nella sua misura, in quanto letteralmente "non inferiore a quindici giorni" e "prorogabile", dovendo tener presenti la complessità del procedimento e la disponibilità delle parti, per un esercizio consono di determinanti facoltà procedurali;
a meno quindi di patente abuso di diritto oppure di chiara malafede processuale, il magistrato inquirente è abilitato a proporre ed estendere congrui termini, come in effetti è qui il caso, non dovendosi esasperare superflui accertamenti di impossibilità per una parte di eseguirsi entro il primo stabilito;
d'altro canto il reclamante non fa valere preminenti sue ragioni ad impedire una in sé limitata proroga;
il reclamo è conseguentemente respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), con tassa e spese giudiziarie ridotte a carico del reclamante soccombente;
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 20.- sono a carico di __________.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
avv. __________;
avv. __________ (con copia del reclamo);
- Procuratrice pubblica avv. __________, sede (con copia del reclamo e con i menzionati incarti di ritorno).
giudice __________