N. 789.99.3 R Lugano, 4 gennaio 2000
N. 789.99.4 R
N. 789.99.5 R
N. 789.99.6 R
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
___________
sedente per statuire sul reclamo 23 dicembre 1999 formulato da:
__________, c/o Carceri pretoriali di Bellinzona
(patrocinato dall'avv. __________)
contro la decisione 20 dicembre 1999 del PP avv. __________ con cui è stato negato un colloquio libero tra l'accusato e lo zio, con cui è stato negato il trasferimento dell'accusato presso il PCT, negato l'accesso libero all'incarto alla patrocinatrice e negato il permesso di colloqui liberi e permanenti tra accusato e patrocinatrice;
lette le osservazioni 27 dicembre 1999 del PP avv. __________ con cui si postula la reiezione del gravame;
avuti gli atti a disposizione, considerato
in fatto ed in diritto:
1.
I fatti posti alla base della fattispecie sono nella sostanza noti alle parti. __________ è stato arrestato il 27 novembre 1999 siccome accusato di tentato omicidio, lesioni gravi, sub. semplici con strumento pericoloso. Nel corso dell'istruttoria il magistrato d'accusa ha esteso l'accusa nei confronti di __________ per titolo di infrazione alla LF concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (per l'entrata illegale commessa il 26 dicembre 1995 dall'accusato al momento della sua entrata in Svizzera) e per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (come al verbale del 17 dicembre 1999 dinanzi al magistrato d'accusa in presenza del difensore). Nella sostanza __________ è accusato di avere accoltellato, presso il Bar __________ il 27 novembre 1999, __________ ed è pure accusato di avere fornito, in particolare a tale __________ nonché ad altre persone, un importante quantitativo
di eroina. Il PP ha interrogato personalmente l'accusato posto pure a confronto con __________ e con __________, nei confronti del quale ha espresso gravi minacce.
In chiusura del verbale di interrogatorio del 17 dicembre 1999 dinanzi al PP la difesa di __________ ha chiesto che venisse concesso l'integrale accesso agli atti, colloqui liberi tra accusato e difensore, trasferimento dell'accusato presso il PCT e colloquio libero tra __________ e lo zio __________. Il magistrato ha evaso le domande con la decisione 20 dicembre 1999 qui impugnata respingendo in toto le richieste difensive. In particolare egli ha negato il colloquio libero tra zio e nipote motivando la sua decisione con motivi istruttori. Egli ha sì concesso un colloquio ma sorvegliato e da concordare con i preposti funzionari di polizia. D'altro canto anche il trasferimento dell'accusato al PCT è stato negato per la presenza presso il carcere di altre persone coinvolte nell'inchiesta. Sempre in virtù di motivi istruttori il magistrato d'accusa ha negato l'integrale accesso agli atti alla difesa limitando lo stesso ai verbali dell'accusato ed ha pure limitato i colloqui imponendo la sorveglianza degli stessi.
2.
Con atto del 23 dicembre 1999 la difesa di __________ si è aggravata a questo giudice impugnando, con un unico atto, tutte e quattro le decisioni del PP. Per la patrocinatrice l'accesso integrale agli atti appare di massima importanza per una corretta difesa. L'avv. __________ lamenta inoltre il fatto di avere potuto consultare gli atti poco prima della verbalizzazione a conferma da parte del magistrato d'accusa e limitatamente ai verbali dell'accusato stesso. Anche per quanto attiene alla possibilità di avere liberi colloqui tra accusato e difensore l'avv. __________ lamenta la restrizione come inammissibile soprattutto laddove non venga concesso integrale accesso agli atti. I diritti della difesa verrebbero quindi eccessivamente limitati. Anche in merito al trasferimento al PCT la difesa contesta la decisione del magistrato d'accusa ritenuto come "altre" persone coinvolte nelle indagini già si troverebbero presso questa struttura. Per quanto attiene al colloquio con lo zio la difesa si rimette al prudente giudizio del Giar con l'invito alla necessaria verifica delle restrizioni poste in atto dal PP.
Dal canto suo il magistrato d'accusa si oppone all'accoglimento del gravame con motivazioni che, se del caso, verranno qui di seguito riprese. Il PP evidenzia come l'istruttoria coinvolga diverse persone, anche recentemente arrestate, ciò che impone - visto anche l'atteggiamento processuale assunto dall'accusato - particolare prudenza sia per quanto attiene ai contatti con l'esterno sia per quanto riguarda trasferimento presso il PCT.
3.
Il gravame in discussione, che si giustifica di evadere con un’unica decisione per ragioni di economia, pone quattro distinte questioni valutate dal PP con la sua misura del 20 dicembre scorso, riferite alla problematica della mancata concessione di colloquio libero con lo zio, della mancata concessione di colloqui liberi con la patrocinatrice ed accesso agli atti e del mancato trasferimento dell'accusato presso il PCT. Si giustifica analizzare distintamente le questioni.
4. Accesso agli atti
4.1.
Come rammentato recentemente nella decisione GIAR __________ in re RS del 16 giugno 1999, gli artt. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 2 CPP (corrispondenti agli artt. 61a cpv. 1 e 61c cpv. 2 CPP/1993, per cui mantiene validità la giurisprudenza da questi ultimi dedotta) evidenziano, tra altri, il diritto dell'accusato e del suo difensore di prendere conoscenza degli atti e dei documenti e di riceverne copia, con le eccezioni limitative riferite allo statuto del primo (arrestato o a piede libero) ed in ogni caso a contrarie esigenze d'inchiesta.
Nel rispetto della giurisprudenza del Tribunale Federale, di cui ha doverosamente tenuto conto il legislatore, e come poi confermato in decisioni di questo Ufficio (v. ad esempio la decisione 10 dicembre 1994 in re F.Z., inc. GIAR 803.94.1, con riferimenti; decisione 31 ottobre 1997 in re C.R.G., inc. GIAR 543.97.2‑3) ed in sentenze della Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (v. sentenze 30 dicembre 1993 in re A.P., inc. CRP 213/93; 21 settembre 1994 in re M.P., CRP 293/94), il diritto di prendere conoscenza degli atti del procedimento penale è primieramente garantito dall'art. 4 Cost. fed. siccome corollario del diritto di essere sentito e di poter convenientemente esercitare l'azione difensiva (DTF 115 Ia 302 ss., consid. 5; 112 Ia 380 consid. 2a). Tuttavia questo diritto dell'accusato non è assoluto:
“per costante e nota giurisprudenza (basta qui rinviare alle sentenze in Rep. 129 [1996], nr. 104 a 106, con ulteriori rinvii) il suo preteso diritto di accesso agli atti non è assoluto né in senso temporale (ovvero: indiscriminato accesso agli atti d'inchiesta sin dall'inizio) né in senso materiale: lo dice chiaramente l'art. 60 cpv. 2 ultima frase CPP, che riserva “contrarie esigenze d'inchiesta” ravvisabili segnatamente nella necessità di ovviare a pericolo di collusione e d'impedire che l'accusato, ottenuta preventiva conoscenza delle deposizioni altrui, abbia il tempo di preparare (ed eventualmente concordare con il difensore) una propria linea difensiva (v. Rep. 129 [1996], nr. 104 p. 325)” (decisione 11 settembre 1998 in re B.E., inc. GIAR 582.98.3, p. 2‑3.).
Tali restrizioni sono di principio (fatte salve le eccezioni dovute all’ampiezza temporale dei fatti sottoposti ad inchiesta rispettivamente riservate le fattispecie che coinvolgono numerose persone) sempre meno giustificate quanto più sia avanzata l'inchiesta in ossequio del principio di proporzionalità. A prescindere
dai motivi istruttori discussi, il diritto di accesso agli atti può essere limitato anche in virtù di considerazioni di tutt'altro genere. È il caso, segnatamente, quando la vittima, per la natura dei reati in discussione, gode dell'accresciuta protezione conferitale dalla LAV (RS 312.5), situazione questa qui non in discussione.
4.2.
Nel caso concreto la limitazione posta dal magistrato d'accusa all'integrale accesso agli atti appare giustificata da prioritarie esigenze istruttorie. In effetti __________ risulta decisamente reticente nell'ammettere i fatti, anche circostanze di fatto apparentemente non importanti vengono negate sistematicamente dall'accusato. Ne fa fede la verbalizzazione del magistrato d'accusa del 17 dicembre scorso relativa già alla conoscenza delle persone, dei loro soprannomi, relativa allo svolgimento dei fatti avvenuti presso il bar __________ dove elementi fattuali decisamente accertati nel corso dell'istruttoria (quali la posizione dell'accusato stesso al momento dell'accoltellamento) vengono revocati in dubbio. La reticenza di __________, di per sé legittima siccome l'accusato ha il pieno diritto di tacere e financo di mentire in corso d'istruttoria, impone al magistrato d'accusa una particolare attenzione nell'ammettere la difesa al completo accesso agli atti. All'accusato vanno infatti contestati gli accertamenti svolti dagli inquirenti e, prima ancora, debbono essere raccolte le sue versioni circa la conoscenza delle persone ed i contatti avuti in particolare con suoi connazionali oltre che su specifici fatti oggetto d'istruzione. La natura delle imputazioni, in particolare la violazione della LF sugli Stupefacenti, impone delicate indagini dove poco basterebbe per inquinare o comunque frenare chiamanti in causa nel riferire fatti noti a carico dell'accusato reticente.
Per evitare che __________ possa precostruire una sua versione dei fatti e possa così predisporre una sua tesi difensiva appare giustificato - per il momento almeno - limitare all'accusato stesso ed alla sua difesa un integrale accesso ai documenti ed ai verbali resi dagli altri coaccusati e deponenti. Man mano che precise e puntuali contestazioni saranno mosse a __________ il magistrato d'accusa dovrà disporre l'accesso agli atti per la difesa la quale deve comunque disporre dei verbali del suo assistito senza particolari limitazioni (fatte salve le nuove emergenze).
Su questo specifico punto il reclamo va respinto. La decisione va protetta - anche alla luce di quello che verrà indicato per i colloqui liberi tra difesa ed accusato - ritenuto comunque il rispetto del principio di proporzionalità. In altri termini, come riferito più oltre in sede di motivazioni, alla difesa viene concesso contatto libero con il patrocinato. Ciò, in uno con la sistematica liberazione degli atti una volta operate le precise contestazioni all'accusato (e dopo gli eventuali confronti che si rendessero necessari), appare ossequiare sufficientemente i diritti della difesa e le necessità della pubblica accusa di condurre serenamente - e senza rischio di inquinamento probatorio - l'istruttoria che si presenta come complessa.
5. Trasferimento al PCT
5.1.
Come evocato in recente decisione di questo Ufficio (GIAR 582.98.7 del 22 marzo 1999, pag. 8, vedi anche GIAR 991.98.5/6 del 6 maggio 1999) il codice di procedura penale ticinese non definisce il luogo di esecuzione della carcerazione preventiva dell’accusato. L’art. 104 CPP (Esecuzione dell’arresto) precisa unicamente che l’arrestato è di regola separato dai detenuti in espiazione di pena (cpv. 2), mentre l’art. 4 della Legge cantonale sull’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti (LEPMS) dispone segnatamente che i prevenuti “sono assegnati al penitenziario: nella sezione denominata carcere giudiziario cantonale”. Le carceri pretorili - che sono delle sezioni dell’istituto principale (art. 4 cpv. 1 lit. a LEPMS) - “accolgono [...] i prevenuti nella misura dettata dalle esigenze dell’inchiesta e del procedimento di istruzione” (art. 43 cpv. 1 REPMS; così, verbatim, sentenza della Camera dei ricorsi penali 15 febbraio 1999 in re A.J.W., inc. CRP 60.99.00017, consid. 2 p. 3; v. inoltre sentenza CRP 1 settembre 1988 in re A.B., inc. CRP 196/88, consid. 2 p. 4). L’art. 104 cpv. 3 CPP precisa poi che il prevenuto è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo dell’arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri, mentre l’art. 176 cpv. 2 CPP sancisce espressamente il principio della proporzionalità nell’esecuzione del carcere preventivo (sentenza CRP, loc. cit.). Competente per ordinare le condizioni di detenzione durante il carcere preventivo è il Procuratore Pubblico (art. 40 cpv. 1 REPMS; sentenza CRP 15 febbraio 1999, cit., consid. 4 p. 5). Si ricordano ancora qui le decisioni del 21 dicembre 1993 e 24 febbraio 1994 (con successiva conferma della CRP con sentenza del 21 marzo 1994) incarti GIAR 977.93.2 e 977.93.3 in re W. laddove, oltre ad evocare i principi più sopra espressi, si ricordava come l’apprezzamento del principio di proporzionalità che regola la materia e quindi la valutazione delle esigenze d’inchiesta, dipende da caso in caso. Nella decisione GIAR 20 gennaio 1995 in re IB inc. 1066.95.5 il Giudice dell’arresto aveva giustificato il mancato trasferimento di un accusato presso il PCT nell’ambito di una complessa inchiesta, stante pericolo di collusione, nonostante IB avesse trascorso – dei suoi 13 mesi di detenzione preventiva – 11 mesi e 3 settimane presso carceri pretorili (con trasferimenti nelle varie strutture).
5.2.
Nel caso di specie già si è detto che l'istruttoria vede coinvolte numerose persone; il Procuratore Pubblico rammenta numerosi arresti (più di dieci) con fatti complessi e con accusati reticenti spesso con legami tra loro. __________ è accusato sia di reati contro l'integrità della persona che di violazione della LF sugli stupefacenti (oltre che di violazione della LF concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri). Si tratta di imputazioni gravi che vedono coinvolto un recidivo (si richiama la condanna inflitta dal competente pretore e rammentata
nelle verbalizzazioni del PP) che appare particolarmente omertoso. Spontaneamente __________ non ha ammesso nulla, egli ha invece tentato di costruire i fatti in maniera tale da giustificare il suo comportamento oggettivamente comprovato nell'ambito dell'accoltellamento. L'accusato è stato estremamente reticente a fronte delle richieste di informazioni circa la conoscenza di persone e numeri di telefono ed è stato, soprattutto, minaccioso quando è stato sostanzialmente posto a confronto con __________ che ha minacciato di morte ricusando poi l'invito della patrocinatrice a scusarsi per il suo dire.
In questo specifico contesto, a fronte di inchiesta che vede coinvolte 12 persone, di cui buona parte private della loro libertà, osservato come il nominativo dell'accusato è emerso in altre indagini di droga condotte dagli inquirenti ticinesi ben si comprende come sia ancora necessario trattenere __________ presso le celle pretoriali dove si trova ristretto, ciò per permetterne veloce verbalizzazione e per impedire soprattutto - che direttamente od indirettamente egli possa inquinare le prove. Nella sua verbalizzazione a confronto __________ ha indicato di essere stato posto in celle a poca distanza dall'accusato e di avere avuto con lo stesso contatto verbale. Si tratta di episodio che non deve più verificarsi. La presenza di altri accusati presso il PCT, coinvolti nell'istruttoria di cui si tratta o comunque in contatto con persone dell'ambiente cui l'accusato appartiene, appare elemento decisivo per impedire il trasferimento auspicato dalla difesa. Va poi rammentato come __________ si trovi presso celle pretoriali dal giorno dell'arresto, ossia da poco più di un mese, ciò che costituisce un periodo di tempo ancora del tutto normale a fronte dell'ampiezza dell'istruttoria condotta, ciò avuto presente anche le esigenze istruttorie ancora in essere ed i futuri eventuali necessari confronti. Va quindi ammesso un grave e concreto rischio collusivo (l'atteggiamento omertoso dell'accusato e le sue minacce a __________ ne sono la dimostrazione lampante) tale da impedire un trasferimento presso il PCT.
6. Colloqui liberi tra accusato e patrocinatrice rispettivamente tra accusato e lo zio
6.1.
La procedura penale sancisce il principio della libertà dei colloqui tra accusato e difensore, si tratta di libertà che non è assoluta, ma soggetta a restrizioni che trovano il loro fondamento in ragioni di inchiesta. La dottrina rammenta come la sorveglianza od il divieto stesso di colloqui deve costituire l'eccezione (Rusca, Salmina e Verda: Commento del Codice di procedura penale ticinese, Ed. Casagrande 1997, pag. 172 e segg.) mentre la regola appare quella della libertà di contatto tra patrocinatore ed accusato privato della sua libertà e ciò al fine di permettere una efficace difesa. Limitazioni debbono trovare fondamento in concreti e comprovati motivi d'inchiesta o di sicurezza che debbono essere esplicitamente indicati, fatte salve eccezioni, al patrocinatore non bastando generico rinvio ad esigenze istruttorie. La limitazione deve poi essere rispettosa
del principio di proporzionalità e deve, per quanto possibile, essere tolta rispettivamente ridotta progressivamente con l'avanzare della fase istruttoria semmai dopo i chiarimenti intervenuti e le precise contestazioni.
La possibilità di avere colloqui liberi con l'accusato compete unicamente al suo difensore mentre il contatto tra l'accusato e terze persone è disciplinato dall'art. 104 cpv. 4 CPP. Il PP può limitare, a questo stadio della procedura, i contatti dell'accusato privato della sua libertà - con l'esterno. La limitazione deve permettere di assicurare lo scopo dell'arresto e deve permettere il mantenimento della disciplina nelle carceri (Rusca, Salmina e Verda, op. cit. pag. 407). La restrizione deve essere rispettosa del principio di proporzionalità.
6.2.
Per quanto riguarda i colloqui liberi con la patrocinatrice gli stessi sono stati limitati dal PP con l'argomentazione che l'istruttoria è agli inizi e vede implicati diversi detenuti. Pur essendo generica la motivazione appare di per sé sufficiente. La decisione é del 20 dicembre 1999. Dopo tale data il PP ha proceduto a due verbali di confronto tra l'accusato e __________ rispettivamente con __________. Se le necessità istruttorie limitative di colloqui liberi tra accusato e difensore potevano apparire sufficienti e giustificate alla data della decisione gli ulteriori verbali a confronto, in uno con la limitazione all'accesso integrale agli atti per la difesa, sono oggi sufficiente garanzia per il PP di raccolta serena delle prove. La limitazione non appare più rispettosa del principio di proporzionalità e, con il negato integrale accesso agli atti, risulta eccessivamente ostativa per un attivo esercizio dei diritti della difesa.
Su questo specifico punto il gravame va quindi accolto ed all'avv. __________ dovranno quindi essere concessi colloqui non sorvegliati con l'accusato (fatte salve nuove emergenze e motivi di sicurezza che potrebbero insorgere).
6.3.
Per quanto concerne il desiderato colloquio libero tra l'accusato e suo zio __________ va osservato come il magistrato d'accusa non abbia negato il colloquio ma lo abbia ammesso sorvegliato. __________ ha già delinquito con l'accusato suo nipote (come alla condanna del Pretore di Lugano agli atti) e presso lo stesso zio l'accusato aveva trovato albergo (tanto che le autorità competenti in materia di asilo avevano inizialmente stralciato la domanda d'asilo di __________ ritenendolo irreperibile). Si tratta quindi di un contatto stretto con il congiunto già implicato in un illecito e ciò da parte di un accusato estremamente reticente ed anzi fortemente minaccioso nei confronti di un chiamante in causa. A ragione quindi il PP, ritenuto anche la particolare omertà dell'ambiente in cui l'accusato si è mosso, ha limitato il colloquio (che a ben vedere poteva anche non essere concesso).
La limitazione appare del tutto rispettosa del principio di proporzionalità ed è adeguata allo scopo che l'arresto si prefigge.
7.
Sulla scorta di quanto precede il gravame va quindi respinto nella misura in cui è rivolto contro la decisione che nega il trasferimento presso il PCT di __________, contro la decisione di diniego di totale accesso agli atti e di libero colloquio con lo zio __________. Il gravame contro la mancata concessione di colloqui liberi tra accusato e difesa è invece accolto.
Avverso la decisione di reiezione dell’impugnativa riferita al trasferimento dell'accusato presso il PCT è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello come ammesso da questo giudice nella decisione 977.93.3 pag. 6 con riferimento ai lavori preparatori (Rapporto della commissione speciale del 22 luglio 1992 pag. 79) e come confermato dalla CRP nella decisione 79/94 in cui si rammenta come “… la CRP è competente … a statuire sui ricorsi contro decisioni del GIAR che riguardano il regime carcerario, rispettivamente il luogo di detenzione preventiva, allorquando il ricorrente censura il carattere vessatorio della misura, oppure il fatto che la medesima sarebbe” posta “in atto allo scopo di estorcere una confessione al detenuto” (con richiamo della sentenza CRP 7 gennaio 1988 in re RP).
Per il resto la decisione di questo Giar è definitiva.
8.
Visto l’esito del gravame e la particolare situazione economica dell'accusato non si percepisce tassa di giustizia e non si prelevano spese. Non vengono inoltre attribuite ripetibili.
Pqm, visti le norme procedurali citate e gli artt. 280 e segg. CPP
decide:
1. Il reclamo 23 dicembre 1999 di __________ contro la decisione del PP avv. __________ 20 dicembre 1999 in materia di mancata concessione di un permesso di visita libero allo zio dell'accusato __________ è respinto.
2. Il reclamo 23 dicembre 1999 di __________ contro la decisione del PP avv. __________ 20 dicembre 1999 in materia di mancata concessione di accesso integrale agli atti del procedimento penale è respinto.
3. Il reclamo 23 dicembre 1999 di __________ contro la decisione del PP avv. __________ 20 dicembre 1999 in materia di mancati colloqui liberi tra accusa e difesa è accolto.
3.1. Di conseguenza alla difesa di __________ vengono concessi colloqui liberi con l'accusato.
4. Il reclamo 23 dicembre 1999 di __________ contro la decisione del PP avv. __________ 20 dicembre 1999 in materia di mancato trasferimento dell’accusato presso il PCT è respinto.
5. Non si percepiscono tasse di giustizia e spese e non si allocano ripetibili.
6. Avverso il dispositivo no. 4 è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall’intimazione della presente. Per il resto la decisione è definitiva.
7. Intimazione:
- all'avv. __________, per sé e per l'accusato, con copia delle osservazioni del PP;
- al Procuratore Pubblico avv. __________.
giudice Ivano Ranzanici