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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 21.06.2000 INC.1999.78305

21. Juni 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,473 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

N. 783.99.5 L (R)                                                       Lugano, 21 giugno 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 13 giugno 2000 da

__________, attualmente presso le carceri pretoriali di __________

(patrocinata dal lic. iur __________)

e qui trasmessa con preavviso negativo il 19 giugno 2000 dalla Procuratrice pubblica dott. __________;

viste le osservazioni odierne dell'accusata che si conferma in motivazioni e conclusioni dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

__________ è stata arrestata il 6 aprile 2000, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di infrazione e contravvenzione alla violazione della legge federale sugli stupefacenti, con precisazione ed estensione - a verbale 15 giugno 2000 dinnanzi alla Procuratrice pubblica (pag. 3) - alla circostanza della ripetizione degli stessi reati.

Al primo interrogatorio (verbale di polizia 6 aprile 2000, annesso al rapporto di arresto doc. _ dell'inc. MP 2327/2000), "dopo non poche reticenze", l'accusata ha riconosciuto di aver venduto circa 5 g. di cocaina, di averne offerti altrettanti e di aver concorso al trasporto di tale droga, a partire dalla fine dello scorso anno avendo riallacciato i contatti con __________, prevenuta nelle sue stesse condizioni, e quindi i suoi consumi. Come da ultimo riassunto nel verbale 15 giugno 2000 dinnanzi alla magistrata inquirente, anche a conferma di precedenti verbali di polizia, __________ ha precisato rispettivamente aggiunto di aver indirizzato acquirenti verso __________ (in proposito si veda anche il verbale 7 aprile 2000 dinnanzi al giudice dell'arresto, doc. _), di aver accompagnato - conducendo la propria automobile - quest'ultima nel trasporto di 50 g. di cocaina da __________ a __________ e di aver detenuto al proprio domicilio e poi trasportato per la riconsegna 150 g. di cocaina appartenente a terzi.

Giova ricordare che __________ già fu oggetto di analogo procedimento con arresto dal 26 novembre al 14 dicembre 1999 e deferimento alla Corte delle Assise correzionali con atto di accusa del 12 aprile 2000 per infrazione aggravata, semplice e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e ripetuto furto, reati in parte commessi in correità con altri.

2.

L'istanza di libertà provvisoria è fondata essenzialmente sulla situazione "molto preoccupante" del figlio dell'accusata, __________, nato nel 1993, che soffre nel contempo la latitanza affettiva del padre ed ancor più l'assenza della madre, con conseguenti problemi scolastici e comportamentali. Per il rimanente e senza contestazione dell'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, si ha che il paventato pericolo di recidiva può essere ovviato con altre misure "quali ad esempio la revoca della patente o il controllo strettissimo e rigoroso da parte dei genitori" (ed in proposito viene prodotta corrispondente dichiarazione datata 9 giugno 2000), che i fatti hanno potuto essere ricostruiti per "l'atteggiamento di collaborazione" dell'accusata e che il carcere preventivo sin qui sofferto è eccessivo per rispetto alle condizioni fisiche di quest'ultima.

Nell'esprimere preavviso negativo all'istanza, la Procuratrice pubblica evidenzia l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, concernenti anche fattispecie derivate da altre emergenze istruttorie e da contestare all'accusata, ovviamente senza pericolo di collusione. I precedenti, sfociati nell'atto di accusa del 12 aprile 2000 ed in corso di istruttoria quando __________ ha ripreso a trafficare cocaina, fanno poi "macroscopico" il pericolo di recidiva.

Le osservazioni dell'accusata nulla aggiungono di significativo a quanto sostenuto nell'istanza.

3.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, particolarmente intesi quale tema di collusione, e il pericolo di recidiva.

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.

4.1

In presenza delle ammissioni dell'accusata di avere non solo acquistato cocaina per proprio consumo, ma anche di averne venduta e di aver prestato aiuto per

trasporto, occultamento e consegna di non indifferenti quantitativi di tale stupefacente, come ricordato sopra, non v'è altro da aggiungere per ritenere data l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, per una fattispecie complessiva comunque di certa gravità, vuoi per la reiterazione, vuoi per i quantitativi.

4.2

Sicuramente vi è pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, il comportamento processuale di __________ non essendo stato né immediatamente né compiutamente collaborativo (come già rilevabile nello svolgimento della precedente inchiesta: v. incarto ACC 77 2000): in proposito si vedano i contenuti del verbale del 15 giugno 2000 dinnanzi alla Procuratrice pubblica e segnatamente i circostanziati addebiti formulati dalla magistrata inquirente e le risposte fornite dall'accusata, a ribadire minori acquisti rispetto ai dati indicati dai fornitori, di principio con maggior verosimiglianza in quanto costituenti aggravio personale. Ed acquisti di certo rilievo devono corrispondere a vendite di fronte al contenuto consumo proprio quantificato dall'accusata.

Sono allora sicuramente necessari confronti ed acquisizione di nuovi riscontri per una completa definizione della verità.

4.3

Per quanto concerne l'evocato pericolo di recidiva, si ricorda come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (Mario LUVINI, in REP 1989, pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).

Nella valutazione di questo presupposto pesa in modo determinante e negativo la ricaduta nello stesso reato in pendenza di procedimento per rilevanti e ripetute fattispecie criminose e dopo quasi tre settimane di carcere preventivo. __________ ha così dimostrato di non aver tratto nessun insegnamento per un corretto comportamento, né al limite di prudenza e di rispetto. E ancora neppure è stata trattenuta dalla ripresa di consumo e di traffici (con finalizzate trasferte) dalla presenza e dalle esigenze del figlio in prima elementare.

In questa situazione, per ovviare a concreta paventata recidiva, a nulla serve la revoca della licenza di condurre (peraltro già disposta con risoluzione 31 maggio 2000 della Sezione della circolazione, doc. _), mentre è illusorio un

controllo da parte dei genitori, come ancora ribadito nelle osservazioni al preavviso negativo, tanto più che l'accusata non vivrebbe con loro, ma "nella casa a fianco" (v. la prodotta dichiarazione 9 giugno 2000), e non ha nessuna prospettiva di lavoro, almeno secondo quanto risultante dagli atti e dall'istanza in discussione.

5.

Sono umanamente comprensibili le apprensioni per il figlio __________, ma non possono prevalere sulle dispiegate esigenze processuali (senza necessità di approfondire o di commentare l'affermazione della sorella di __________ di avere "in custodia" il piccolo __________, perché l'accusata "vive da sola": telefax 7 aprile 2000 di __________ alla Procuratrice pubblica, doc. _).

D'altro canto il carcere preventivo sin qui sofferto e prevedibile sino al dibattimento, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante il comportamento processuale dell’accusata, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte (mentre eventuali problemi di salute quali "forti dolori alle gambe" sfuggono ad apprezzamento in questa sede).

6.

L’istanza - a dire il vero poco corrispondente alla realtà processuale e motivata nei minimi termini- è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.       L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.       Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.       Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.       Intimazione:

-    lic. iur. __________, per sé e per l’istante;

       -    Procuratrice pubblica dott. __________, sede (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP 2327/2000 di ritorno).

5.       Comunicazione al Presidente della Corte delle Assise correzionali (con l'inc. 2000/119 di ritorno).

giudice __________

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