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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.03.2000 INC.1999.69703

3. März 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·486 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

N. 697.99.3 L                                                              Lugano, 3 marzo 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza presentata personalmente il 28 febbraio / 2 marzo 2000 da

__________,              __________

                                      (patrocinato dall’avv. __________)

intesa ad ottenere la libertà provvisoria;

visto il preavviso negativo 2 marzo 2000 del Procuratore pubblico avv. __________;

preso atto della comunicazione odierna della Presidente della Corte delle Assise correzionali giudice avv. __________, che si rimette alla decisione di questa Autorità giudiziaria;

costatato che il patrocinatore dell'accusato istante ha rinunciato a presentare osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che:

-          __________ è stato arrestato il 22 ottobre 1999, con contestuale promozione dell'accusa per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, segnatamente per aver trafficato haschisch, marijuana ed altre sostanze presso il suo negozio __________;

con atto di accusa 20 gennaio 2000 (ACC 7/2000), il Procuratore pubblico ha deferito __________ alla Corte delle Assise correzionali, con l'imputazione di cui sopra, riferentesi in particolare alla vendita di 11 kg. di haschisch e 13 kg. di marijuana;

con sentenza 17 febbraio 2000 (CRP 60.00.39), il Presidente della Camera dei ricorsi penali ha prorogato il carcere preventivo sino al 5 aprile 2000 per la celebrazione del dibattimento, dopo aver preso atto che l'accusato non si è opposto alla correlativa istanza e costatando la presenza di tutti i presupposti di legge per mantenere in essere il provvedimento di privazione della libertà personale;

la libertà provvisoria è ora chiesta, asseverando assenza di pericolo di fuga e di recidiva e sottolineando la conclusione dell'inchiesta;

non occorre dispendio di motivazione per concludere al persistere dei presupposti dell'art. 95 cpv. 2 CPP a sostegno dell'improponibilità dell'istanza in discussione, specie (come pertinentemente avanzato dal Procuratore pubblico) dopo l'accordo alla proroga del carcere preventivo in vista dell'aggiornamento del processo per l'ormai prossimo 5 aprile 2000;

in effetti, se è vero che non sussiste pericolo di collusione a ragione della conclusione dell'istruttoria formale, e che non è ipotizzabile pericolo di fuga per la preponderanza di interessi sociali e famigliari in Svizzera, di peso è il pericolo di recidiva in presenza di specifici concreti precedenti (tanto che già con decisione 8 settembre 1997, inc. GIAR 308.97.4, per l'allora procedimento in essere, la libertà provvisoria venne rifiutata per marcato pericolo di recidiva, quasi malauguratamente una profezia);

per le stesse ragioni ed in uno con la gravità della ricaduta, il carcere preventivo sin qui sofferto appare rispettoso del principio di proporzionalità;

di conseguenza l'istanza è respinta con la presente decisione, suscettibile di ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), senza conseguenza di spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario);

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.      L'istanza è respinta.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione:

-      __________, Penitenziario cantonale, Lugano-Cadro;

-      avv. __________;

-      Procuratore pubblico avv. __________;

-      Presidente della Corte delle Assise correzionali, sede.

                                                                              giudice __________