Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.01.2000 INC.1999.69002

31. Januar 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,373 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

N. 690.99.2 M                                                             Lugano, 31 gennaio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 5/8 novembre 1999 da

__________,            1959, __________

(difeso di fiducia dall’avv. __________)

avverso gli ordini di perquisizione e sequestro 25/26 ottobre 1999, emanati dal Procuratore Pubblico avv. __________, nell’ambito del procedimento penale promosso contro il reclamante per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice, alla LFStup.;

viste le osservazioni 9 novembre 1999 del magistrato inquirente, tendenti alla reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 6548/99/PE;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

-        __________ è stato tratto in arresto lo scorso 22 ottobre 1999 su ordine del competente Procuratore Pubblico, poiché sospetto autore dei reati menzionati in ingresso nella sua qualità di titolare e gerente del negozio __________ (v. rapporto d’arresto 22 ottobre 1999, inc. MP doc. _). Il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa (v. inc. MP, doc. _);

l’accusa nei suoi confronti è di avere venduto canapa, fra l’altro anche a minorenni, nella consapevolezza che era destinata ad essere fumata – accusa che il reclamante confuta affermando che detta sostanza aveva “scopi prettamente cosmetici o deodoranti” (v. verbale MP 28 ottobre 1999, inc. MP doc. _, p. 1), salvo poi dover ammettere più avanti (loc. cit., p. 3) di aver venduto pure marijuana;

con ordini 25 ottobre 1999, il Procuratore Pubblico – previa visione della documentazione sequestrata nel negozio del reclamante – ha ordinato il sequestro di due relazioni bancarie da quest’ultimo detenute presso la Banca __________ e la __________ (v. inc. MP doc. _);

avverso quest’ordine insorge il reclamante con il gravame qui in discussione (inc. GIAR 690.99.2 doc. _), essenzialmente contestando l’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza a suo carico (loc. cit., pto. 5 p. 3), ed inoltre affermando che non vi sarebbero attivi sul conto presso la __________, mentre sul conto presso la Banca __________ si troverebbe unicamente il residuo dell’indennità di partenza versatagli dal precedente datore di lavoro __________ (loc. cit., pto. 6 p. 4-5), ovvero denaro senza connessione alcuna con l’attività oggetto della promozione dell’accusa;

da parte sua il Procuratore Pubblico, nelle proprie osservazioni (inc. GIAR 690.99.2 doc. _), chiede la reiezione del gravame, atteso che la consistenza degli indizi di colpevolezza a carico del reclamante emergerebbero, non da ultimo, dal verbale di lui avanti al magistrato inquirente (v. verbale MP 28 ottobre 1999, cit.; osservazioni, cit., p. 2), e che il sequestro sarebbe circoscritto alle relazioni bancarie emerse dal vaglio delle carte rinvenute negli uffici dell’accusato (loc. cit., p. 1);

pur nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii). Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi (“Surrogate”, v. Schmid, cit., pto. 4.3.2, p. 334 ss.). Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se - pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS - i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339). Infine, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336 ss.). Per non vanificare la portata di questa norma, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro di tali beni a titolo probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, cit., pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS);

un ordine di perquisizione e sequestro bancario può rappresentare un attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.);

nel caso di specie, la professione d’innocenza dell’accusato reclamante – al di là dei dubbi che egli esprime in altra sede (v. istanza di libertà provvisoria, inc. MP doc. _, pto. 4 p. 2) sulla giurisprudenza relativa al comportamento da lui tenuto –, fondata sul preteso uso al quale era destinata la canapa da lui venduta, appare del tutto inverosimile ed assolutamente inconciliabile con il comune buon senso e con l’esperienza fatta dagli inquirenti in inchieste analoghe condotte recentemente (tant’è che in sede di verbale MP l’accusato reclamante ha assunto atteggiamento più sfumato in proposito). Comunque, la presenza di convergenti dichiarazioni a carico di lui, per quanto contestate nel merito (v. reclamo, cit., pto. 5 p. 3-4; la valutazione delle obiezioni mosse alla credibilità delle testimonianze a carico del qui accusato compete tuttavia alla sola Corte di merito), basta ed avanza per giustificare l’istruzione aperta nei suoi confronti;

parimenti ineccepibili appaiono gli ordini qui avversati, in quanto giustificati dalla necessità di verificare un eventuale flusso di denaro riconducibile all’attività illecita dell’accusato reclamante, e opportunamente limitati a conti menzionati nella documentazione rinvenuta presso il negozio da lui gestito. L’apodittica affermazione di lui, secondo la quale sui conti sequestrati non vi sarebbe denaro provento di reato (rispettivamente non vi sarebbe saldo attivo degno di nota, v. reclamo, cit., pto. 6 p. 4-5), al momento dell’inoltro del gravame non era suffragata da documentazione alcuna (né sembra che tale documentazione sia stata inoltrata successivamente), ed ha a tutt’oggi unicamente valore di affermazione di parte;

conseguentemente, la richiesta del reclamante di procedere alla revoca degli avversati ordini di perquisizione e sequestro bancari appariva, al momento dell’inoltro del reclamo, perlomeno prematura, ed appare ancora oggi – quando la documentazione bancaria raccolta non appare essere ancora stata discussa – infondata, ciò che deve condurre alla reiezione del reclamo con la presente decisione, impugnabile entro 10 giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e con conseguenza di tassa e spese a carico del reclamante soccombente;

resta ovviamente impregiudicata una nuova richiesta di dissequestro, fondata su eventuali nuovi elementi di fatto e valutata nell’ottica dello stato d’avanzamento dell’inchiesta.

Per i quali motivi

richiamati i citati articoli di legge e gli artt. 280 ss. CPP

decide:

1.   Il reclamo 5/8 novembre 1999 di __________ contro gli ordini di perquisizione e sequestro bancari 25 ottobre 1999 è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.--, in tutto fr. 250.--, sono poste a carico del reclamante soccombente.

3.   Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

-      avv. __________, per sé e per il reclamante, con copia delle osservazioni del magistrato inquirente;

-      Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. MP 6548/99/PE di ritorno.

giudice __________

INC.1999.69002 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.01.2000 INC.1999.69002 — Swissrulings