N. 531.99.4 R Lugano, 13 gennaio 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria formulata in data 7/10 gennaio 2000 da:
__________, c/o Penitenziario "La Stampa", Lugano
(patrocinato dal difensore d'ufficio avv. __________);
letto il preavviso negativo della PP avv. __________ e concesso alla difesa di formulare delle contro osservazioni, visto lo scritto 12 gennaio 2000 dell'avv. __________;
letti gli atti considerato
in fatto ed in diritto
Questo giudice si è recentemente occupato della situazione processuale dell'accusato giudicando in merito a reclamo in materia di acquisizione di prove in data 5 gennaio. I fatti posti alla base della presente possono quindi essere, sostanzialmente, ripresi dalla citata decisione (Giar 531.99.3):
- … nei confronti di __________ e contro la ex convivente dello stesso __________ la PP avv. __________ ha aperto un procedimento penale ed ha promosso l'accusa per titolo di infrazione aggravata alla Legge Federale sugli Stupefacenti;
- …, in particolare, a carico di __________ vi sono chiamate in correità per importanti vendite di cocaina. Il nome dell'accusato è stato fatto inizialmente da __________ che lo ha riconosciuto come importante acquirente di __________ e facente capo a __________ per i suoi acquisti di stupefacente;
- … anche l'accusato __________ ha ammesso di avere venduto al duo __________ /__________ cocaina;
- …, a carico di __________, vi sono poi le deposizioni della stessa __________ (v. 11 agosto 1999) che ha ammesso acquisti importanti (superiori al chilogrammo) sia dalla __________ che da __________;
- … lo stesso __________ ha ammesso, inizialmente, acquisti di cocaina per non meno di 9 etti, circostanza ridimensionata dinnanzi alla PP avv. __________ nel verbale 12 agosto 1999 con ammissione di acquisti per non meno di 6 etti;
- … successivamente l'accusato ha ritrattato il suo dire ammettendo traffico per quantitativi contenuti;
Nelle more del procedimento penale, prima ancora del deposito degli atti, la difesa dell'accusato ha postulato l'acquisizione di prove in parte ammesse da questo giudice con la decisione 5 gennaio scorso. In particolare è stata accolta la richiesta di audizione di __________ mentre altre prove offerte, che la PP si era riservata di valutare, non sono ancora state acquisite.
Da osservare qui come l'accusato istante - al contrario della ex convivente __________ (che nel frattempo è stata posta al beneficio della libertà provvisoria) - risulta essere stato più volte condannato in precedenza. L'istruttoria a suo carico non risulta essere conclusa per la necessità di procedere al deposito degli atti ed eventualmente acquisire le prove ancora necessarie offerte dalla difesa.
2.
Con istanza del 7/10 gennaio 2000 la difesa postula la concessione della libertà in favore dell'accusato. L'istruttoria sarebbe sostanzialmente terminata e non sussisterebbero rischi di collusione od inquinamento delle prove, d'altro canto non si potrebbe parlare nei confronti dell'accusato - di un rischio di fuga ed anche il rischio di recidiva non tornerebbe invocabile ritenuto l'interesse dell'accusato a mantenere un comportamento irreprensibile fino al giorno del processo (e si spera anche successivamente).
All'istanza si oppone la magistrata con preavviso del 12 gennaio 2000 in cui evidenzia i gravi e concreti indizi di colpevolezza dell'accusato per un traffico di cocaina riferito a quantitativi di tutto rilievo. La PP rammenta poi le precedenti 5 condanne a carico di __________ di cui l'ultima a 3 anni e 8 mesi di reclusione con liberazione il 21 maggio 1997 ed inizio di nuova attività delinquenziale dopo pochi mesi. La deposizione di __________ offerta dall'accusato ed oggetto di decisione di questo giudice del 5 gennaio scorso avrebbe messo in evidenza uno spaccio posto in atto anche da __________. La PP ritiene quindi dati tutti gli estremi per la reiezione dell'istanza in discussione, per il sussistere di necessità istruttorie (per la mancata collaborazione dell'accusato con gli inquirenti, per la necessità di sentire __________ e __________ e per il contraddittorio con __________) nonché per il sussistere di un concreto rischio di recidiva.
Nelle sue contro osservazioni la difesa ribadisce puntualmente l'istanza ribadendo la necessità di liberare l'accusato. La difesa riconduce i fatti alle ammissioni di __________, evidenzia l'aiuto che la madre potrebbe offrire all'accusato, e minimizza le necessità istruttorie ancora esistenti.
3.
In diritto la materia è retta dall'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P 477/1993, consid. 3). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così
trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
4.
Nel caso di specie sono dati manifestamente tutti gli elementi per mantenere in detenzione preventiva l'accusato come precisato nei considerandi che seguono:
4.1. Gravi e concreti indizi di colpevolezza
A carico di __________ sussistono gravi e concreti indizi di colpevolezza, elemento questo neppure approfonditamente discusso nell'istanza in questione. In effetti nel corso dell'istruttoria sono state acquisite numerose chiamate in correità da parte degli inquirenti a carico dell'accusato. Basta qui il rinvio alla lettura dei verbali di __________, __________, __________, nonché di __________. __________ indica acquisti importanti di cocaina, per oltre un
chilogrammo, in parte consumata dalla stessa __________ e dall'accusato ed in parte venduta a terzi.
Lo stesso accusato ha ammesso forti vendite di sostanza stupefacente ritrattando poi il suo dire confermato (ma ridimensionato) dinanzi alla PP.
Gli indizi, seri e concreti, contro __________ si riferiscono ad un importante traffico di cocaina posto in atto da un giovane (poco più che trentenne) più volte condannato per analoghi reati.
4.2. Necessità istruttorie
L'istruttoria a carico di __________, pur essendo in uno stadio decisamente avanzato, non appare ancora conclusa. La stessa difesa ha offerto delle prove (che il Giar ha parzialmente ammesso) e la PP non ha ancora valutato (formalmente) l'acquisizione di altre deposizioni testimoniali proposte dall'accusato. Da notare che l'accusato non è apparso assolutamente collaborativo, quello che ha ammesso lo ha ritrattato in corso di inchiesta, egli ha proposto prove per tentare di sminuire la credibilità della chiamata in correità di __________ a suo carico. Altro elemento di rilievo appare l'intervento della madre dell'accusato nel contattare il teste __________ (con il quale peraltro __________ ha condiviso un periodo di detenzione), ciò che potrebbe avvenire molto più facilmente da parte di __________ (e con altre pressioni) nei confronti delle persone ancora da sentire o chiamanti in causa ma che hanno (rispettivamente hanno avuto) con l'accusato stretto contatto (e si pensa qui in particolare a __________ che ha convissuto con __________). Nei confronti di queste persone un tentativo di pressione da parte dell'accusato appare di facile attuazione e prevedibile (anche per l'atteggiamento processuale assunto).
Sussiste quindi ancora un certo rischio di collusione e di possibilità di inquinamento probatorio che non permette la liberazione dell'accusato.
4.3. Rischio di recidiva
Per poter ritenere un rischio di recidiva occorre che l'accusato possa, con verosimiglianza, delinquere nuovamente e costituire così un rischio per la società. Al fine di ammettere un rischio di recidiva la possibilità di ricaduta deve essere concreta (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti, il comportamento in istruttoria, la personalità, la costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (Luvini, REP 1989 p. 287 ss; Piquerez n.1186/7). In particolare, tenendo anche conto del tempo trascorso dalla cessazione della attività criminosa, il rischio di recidiva sarà più facilmente ammesso quando l'accusato sia un delinquente abituale o uno squilibrato, più difficilmente quando si sia reso colpevole di un solo reato o di più reati concentrati in un breve lasso di tempo (Luvini con rif. a STF 12.8.81 cons.5 in re C.).
Occorre quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano l'eventualità della reiterazione assai verosimile, rispettando così anche in tal modo il criterio di proporzionalità e senza dimenticare l'effetto deterrente del procedimento penale.
Nel caso di specie l'accusato, pur essendo poco più che trentenne, è già stato oggetto di numerosi procedimenti penali. __________ risulta essere stato condannato la prima volta il 9 settembre 1988 con decreto d'accusa a 6 giorni di detenzione per furto e ripetuta contravvenzione alla LFStup. La pena è stata sospesa condizionalmente ma la condizionale è stata revocata il successivo 7 agosto 1989 quando all'accusato è stata inflitta la prima condanna da una corte delle assise: 13 mesi per infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione alla LFStup.. Questa pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (e si tratta di periodo eccezionalmente lungo) ma la fiducia nell'accusato si è rilevata mal riposta: il 28 marzo 1990 a __________ sono stati inflitti 90 giorni di detenzione (sempre per i medesimi reati) senza revoca della sospensione di cui alla condanna del 7 agosto 1989. L'indulgenza dei magistrati nulla ha potuto a fronte dell'ostinatezza dell'accusato che, il 14 marzo 1991, è stata condannato a 7 mesi di detenzione sospesi condizionalmente ma con revoca della condanna a 13 mesi. Anche in questo caso i 7 mesi sono stati sospesi per 3 anni quale nuovo monito a migliore comportamento. Inutile il tentativo del giudice. Il 14 marzo 1995 __________ è stato condannato dalla Corte delle Assise Criminali (il che da la dimensione del suo nuovo agire) ad una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione, pena che l'accusato ha terminato di espiare (con liberazione condizionale ed un periodo di prova di 4 anni) il 21 maggio 1997 … appena pochi mesi (undici circa) prima di commettere - come ritenuto dall'inquirente - i nuovi reati per i quali è oggi accusato.
A non averne dubbio tali precedenti, in crescendo, sono significativi di una personalità che si ostina a delinquere. I vari ammonimenti, le sanzioni sospese condizionalmente, l'indulgenza delle Corti (sensibili alla situazione personale dell'accusato ed all'allora sua giovane età) a nulla sono serviti. 5 condanne, due da parte della Corte delle Assise Correzionali, due da parte del PP ed una da parte della Corte delle Assise Criminali appaiono decisamente troppe e concretizzano gravemente un rischio di recidiva per un giovane che non ha dimostrato ravvedimento, che non si è mai distanziato seriamente dalla droga, che non ha concreta
possibilità lavorativa e di reinserimento sociale nulla potendo dimostrare il curriculum prodotto dalla difesa con le osservazioni.
Il carcere preventivo va quindi mantenuto non solo per le necessità istruttorie ancora in essere ma anche per un concreto rischio di recidiva.
5.
Resta da esaminare la proporzionalità della detenzione preventiva sin qui subita e quella ancora prevedibile per terminare l'istruttoria e giungere al processo. Si può allora fare ampio riferimento alla decisione Giar 25 maggio 1999 in re R. (991.98.10) secondo cui
"Giusta l’art. 102 cpv. 2 CPP la durata del carcere preventivo durante l’istruzione formale può essere di sei mesi; tale termine può essere convenientemente prorogato (art. 103 CPP).
La prassi del Tribunale federale ha comunque stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; Rep. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve comunque obbedire al principio della proporzionalità, stando al quale la durata dipende anche dalle circostanze concrete, in particolare, dalla vastità e complessità dell’inchiesta e dal comportamento dell’arrestato (DTF 107 Ia 259 consid. 3b, 105 Ia 33 consid. 4b)."
Nel concreto caso la fattispecie oggetto d'istruttoria appare complessa, coinvolge numerosi accusati, e la prevedibile pena - in caso di giudizio di condanna - appare elevata sia per i quantitativi di droga trattati sia per la recidiva dell'accusato.
Il principio di proporzionalità cui deve sottostare la detenzione preventiva appare rispettato.
6.
Visto quanto precede l’istanza di libertà provvisoria va respinta con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 litt. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
Pqm, visti le norme procedurali citate e gli artt. 284 e segg. CPP;
decide:
1. L'istanza di libertà provvisoria formulata da __________ in data 7 gennaio 2000 è respinta.
2. Non si percepiscono tasse e spese.
3. Avverso la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4. Intimazione all'accusato, per il tramite del difensore d'ufficio avv. __________, all'avv. __________, personalmente ed alla PP avv. __________, con gli atti di ritorno.
giudice __________