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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.08.2002 INC.1999.4804

7. August 2002·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·982 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

N. 48.1999.4 L                                                           Lugano, 7 agosto 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 29 luglio 2002 da

__________

(patrocinato dall’avv. __________)

per protratta e denegata giustizia del Procuratore pubblico generale avv. __________ nel procedimento penale conseguente alla denuncia sporta dal reclamante il 9 gennaio 2001 contro l'allora Procuratore pubblico __________, per titolo di abuso di autorità ed altri reati;

viste le osservazioni 6 agosto 2002 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

il 9 gennaio 2001, __________ ha denunciato __________ per titolo di abuso di autorità, favoreggiamento, riciclaggio di denaro, sostegno ad una organizzazione criminale ed esposizione a pericolo della vita altrui, fattispecie consumate nella funzione di Procuratore pubblico allora rivestita dal denunciato, sostanzialmente in quanto "il magistrato avrebbe omesso di

compiere atti legati alla sua attività inquirente nella trattazione di una denuncia contro __________, sottraendo così persone ad atti di procedimento penale, vanificando la confisca di valori patrimoniali, sostenendo così un'organizzazione criminale e, parallelamente, esponendo a pericolo la vita dello stesso __________ e di "potenziali testimoni", non avendo adottato misure a loro protezione" (v. decreto di non luogo a procedere 6 agosto 2002, consid. 2, NLP __________);

fatto l'istoriato dei suoi confronti con l'allora Procuratore pubblico __________, il reclamante - nel chiedere accertamento di ritardata e denegata giustizia e sua immediata convocazione per il seguito dell'assunzione delle prove - lamenta l'assenza di risposta alla lettera 10 settembre 2001, con la quale l'avv. __________ comunicava di patrocinarlo e chiedeva notizie sullo "stato d'avanzamento dell'inchiesta", e soprattutto la mancata istruzione della denuncia penale che ha avuto conseguenze sulle decisioni delle autorità giudiziarie da lui adite, con reiezione dei suoi gravami: così, in contrasto con i diritti garantiti dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, egli "ha patito e continua a patire un pregiudizio economico, consistente nell'impossibilità di poter ottenere un equo processo in accertamento dei suoi diritti lesi dall'accusato __________ ", anche per l'agire del già Procuratore pubblico denunciato, che "in violazione dei suoi doveri in quanto pubblico accusatore, ha istruito la pratica in modo evidentemente parziale";

il Procuratore pubblico generale postula la reiezione del reclamo in quanto irricevibile, mai essendo stato sollecitato l'avanzamento del procedimento, senza dimenticare che, per i suoi contenuti, questo non era sicuramente prioritario, e che è parso opportuno attendere la pronuncia della Camera dei ricorsi penali, caduta il 4 luglio 2002, ciò che ha consentito l'emanazione del decreto di non luogo a procedere (citato sopra);

data ricevibilità in ordine del reclamo a norma degli art. 280 ss. CPP e nonostante esso sia divenuto privo di oggetto in presenza della citata decisione del Procuratore pubblico generale, conviene comunque ed abbondanzialmente esaminare se, fino al 6 agosto 2002, vi è stata censurabile ritardata giustizia, al di là di ciò osservando che non sarebbe stato compito di questo giudice dare indicazioni al magistrato inquirente sul come procedere nell'istruttoria di sua competenza, come avrebbe voluto __________;

l'esame dell'incarto processuale (MP __________, sfociato nel NLP __________) consente di avere per pacifico che alla denuncia del 9 gennaio 2001 praticamente non è stato dato nessun seguito di assunzione di prove e che la lettera 10 settembre 2001 dell'avv. __________ non è stata onorata di risposta: d'altra parte emerge pure che il reclamante mai ebbe ad altrimenti

interpellare il magistrato inquirente, sia per aver contezza dell'eventuale avanzamento delle informazioni preliminari, sia per essere personalmente interrogato, sia anche solo per sollecitare prosieguo, quando pure quella denuncia appariva essenziale negli altri contesti procedurali mossi da __________ (vi fa infatti riferimento ad esempio nel ricorso di diritto pubblico 2 aprile 2001 al Tribunale federale, nel reclamo 28 agosto 2001 a questo giudice [addirittura risultandogli che la stessa non era "mai stata né esaminata, né istruita dal Procuratore generale __________ ", inc. GIAR 48.1999. 3, doc. 1, punto 3], nell'istanza di ricusa 3 settembre 2001 alla Camera dei ricorsi penali, CRP 60.2001.275);

anche se il mero fatto dell'introduzione della denuncia 9 gennaio 2001, è stato considerato irrilevante nella sentenza 19 luglio 2001 del Tribunale federale, che ha respinto il ricorso 2 aprile 2001 di __________ per ottenere la ricusa del Procuratore pubblico __________, in quanto posteriore a questo atto, l'alta Corte ha indirettamente esaminato le censure di denuncia, giudicando che "non sono ravvisabili errori particolarmente gravi o ripetuti del PP, né un suo atteggiamento ostile nei confronti del ricorrente, che facessero dedurre l'intenzione del magistrato di nuocergli o di essere prevenuto verso di lui" (consid. 3c in fine);

conviene ancora ricordare, che, come già accennato, il 3 settembre 2001 __________ ha presentato una nuova istanza di ricusa alla Camera dei ricorsi penali, fondata anche su quanto denunciato il 9 gennaio 2001, avendo il Procuratore pubblico __________ omesso di notificare la sua esclusione (e con sentenza 4 luglio 2002 la Camera dei ricorsi penali ha respinto tale istanza, in uno con altri gravami);

se da quanto qui richiamato non si può direttamente trarre verisimiglianza di disinteresse al seguito della denuncia del 9 gennaio 2001, merita comunque tutela la prudente attesa del Procuratore pubblico generale del giudizio della Camera dei ricorsi penali, gli altri già intervenuti giudizi avendo indirettamente annullato eventuali indizi per procedere come agli art. 178 ss. CPP: certo, il magistrato inquirente avrebbe potuto rispondere alla lettera 10 settembre 2001 dell'avv. __________, ma solamente con comunicazione interlocutoria di sospensione sino a conclusione della procedura ricorsuale allora pendente;

allora non si ha accertamento di ritardata giustizia, il reclamo andando peraltro stralciato dai ruoli per essere divenuto privo di oggetto: la sua pretestuosità comporta carico di tassa e spese giudiziarie al reclamante soccombente (art. 39 lett. f TG);

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 20.- sono a carico di __________.

3.      Intimazione:

avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);

-        Procuratore pubblico generale, sede (con l'inc. NLP __________ di ritorno).

                                                                                   giudice __________

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