Incarto n. INC.1999.29601
Lugano 31 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto supplente
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato il 29 aprile 1999 da
__________, unitamente ad altre 49 persone (tutte patrocinate dall'avv. __________)
contro
contro i decreti 22 aprile 1999 del Procuratore pubblico avv. __________, che hanno rifiutato il riconoscimento di parte civile per i reclamanti e respinto la domanda di estensione dell’accusa per titolo di amministrazione infedele contro __________ (patrocinato dall'avv. __________);
viste le osservazioni 11 maggio 1999 del magistrato inquirente e 19 maggio 1999 dell’accusato, concordemente concludenti per la reiezione integrale del reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
nel contesto dell’inchiesta per titolo di truffa aggravata a carico di __________ (nel frattempo condannato dalla Corte delle Assise criminali, il 24 settembre 1997), a seguito di denuncia venne coinvolto anche __________ con imputazioni per reati patrimoniali e documentali: questo procedimento è sfociato nel decreto di abbandono del 30 aprile 1998 (ABB __________), mentre le indagini sono continuate segnatamente per carente diligenza in operazioni finanziarie, avendo egli omesso di convenientemente accertare l’avente diritto economico di valori che accettò di prendere in consegna, collocare e trasferire a titolo professionale su conti aperti a nome della ditta __________ S.A.;
a corrispondenti istanze di __________ e coattori, intese ad ottenere sia riconoscimento della veste di parti civili, sia estensione dell’accusa ad altri reati con particolare riguardo a quello di amministrazione infedele, il Procuratore pubblico ha dato riscontro negativo con decisioni del 22 aprile 1999: egli ha così respinto il riconoscimento dei reclamanti quali parti civili, non essendovi nesso causale tra il comportamento dell’inquisito ed eventuale danno patito dai reclamanti, ed anche l’estensione dell’accusa non essendovi traccia di intenzionalità in ipotizzato danno patrimoniale;
reclamo (ricevibile in quanto tempestivo e prodotto da parti legittimate siccome colpite dalla decisione impugnata: art. 280 e rel. CPP) e osservazioni degli opponenti confermano le proprie opposte tesi, essendo qui da rilevare che quelle di __________ e consorti non meritano accoglienza;
infatti a giusta ragione il Procuratore pubblico ha rifiutato la costituzione di parte civile dei reclamanti, il procedimento essendo in essere (anche per conferma della Camera dei ricorsi penali che ha tutelato la correlativa promozione dell’accusa con sentenza 12 maggio 1998, CRP __________) per il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie, istituito dall’art. 305 ter CP, nel contesto di tutela da reati contro l’amministrazione della giustizia, senza corrispondenza di danno a terzi, come specialmente nel caso in esame, dal quale non emerge – come opposto da magistrato inquirente e risultante dagli atti istruttori – un danno diretto ai reclamanti dalle azioni penalmente rimproverate a __________;
sul secondo punto qui dedotto, si ha che questo giudice non è competente a statuire sull’indirizzo di merito dato dal Procuratore pubblico al procedimento penale ed in particolare ad imporre vincolanti indicazioni per promozione dell’accusa, istituto la cui applicazione in caso positivo o negativo di disaccordo, e quindi di impugnativa, rientra esclusivamente nelle competenze di verifica della Camera dei ricorsi penali, la qui impugnata decisione negativa del magistrato inquirente avendo valenza di non luogo a procedere rispettivamente di rifiuto di riapertura dell’istruzione formale, ancorché informalmente stilato ed intimato (v. art. 185 e rel. CPP): e qui allora il gravame è irricevibile;
il reclamo è conseguentemente respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario), le spese giudiziarie andando in solido a carico dei reclamanti soccombenti (art. 39 lett. f TG), che pure solidarmente dovranno rifondere ripetibili a __________, commisurate all’impegno difensivo (art. 9 cpv. 6 CPP);
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. In quanto ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 450.- e le spese di fr. 50.- sono a carico in solido ed in parti uguali dei reclamanti.
3. Pure in solido ed in parti uguali, i reclamanti devono fr. 350.- a __________ a titolo di ripetibili.
4. Intimazione:
avv. __________, per sé e per i reclamanti (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente e di __________);
avv. __________, per sé e per __________ (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);
- Procuratore pubblico avv. __________ (con copia delle osservazioni di __________ e con gli atti processuali di ritorno).
giudice __________