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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.02.2001 INC.1998.96503

5. Februar 2001·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,796 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

N. 965.98.3 L                                                              Lugano, 5 febbraio 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Claudio Lepori

sedente per statuire sul reclamo presentato il 24 maggio 2000 da

__________, __________

(patrocinato dall’avv. __________)

contro la decisione 11 maggio 2000 del Procuratore pubblico avv. Emanuele Stauffer che ha rifiutato richieste di complementi istruttori nell’ambito del procedimento penale pendente contro il reclamante per truffa e reati nel fallimento;

viste le osservazioni del magistrato inquirente 2000 e delle parti civili __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________) e della __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________), tutte del 5 giugno 2000 e concordemente concludenti per la reiezione del reclamo;

preso atto che __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________) non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A.

La dibattuta fattispecie può essere riassunta facendo riferimento a precedenti giudizi di questo giudice, in particolare alla decisione 964.98.2 L / 965.98.2 L dell’11 agosto 1999:

"A seguito della denuncia sporta il 24 marzo 1998 da __________ - contestualmente costituitosi parte civile -, il Procuratore pubblico ha condotto informazioni preliminari, sulle ipotesi di reati nel fallimento e di truffa, nei confronti di __________ e __________ (il primo figlio adottivo del secondo), la fattispecie derivando dal fallimento pronunciato nei confronti di __________ a far tempo dal 2 gennaio 1997 (doc. 1 e suo annesso C, inc. MP __________).

Con decreto 26 aprile 1999 (doc. 51), il Procuratore pubblico ha formalizzato il procedimento contro __________, promuovendo l'accusa nei suoi confronti per titolo di truffa ("in relazione alle prestazioni da lui ottenute, nell'aprile 1996, dalla __________, postulate allorquando egli era già in stato di insolvenza", come a denuncia della citata ditta del 1. luglio 1998, inc. MP __________, procedimento poi congiunto con quello indicato in entrata con decisione 19 maggio 1999, doc. 55 dell'inc. __________ [di seguito il solo di riferimento]) e di bancarotta fraudolenta, frode nel pignoramento e favori concessi ad un creditore ("in relazione all'operazione avvenuta tra il giugno e il dicembre 1995 mediante la quale è stata venduta la quota di comproprietà del terreno denominato __________, a suo padre __________ ")".

In data 22 ottobre 1999 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di __________, ritenendo che nessuna azione di rilevanza penale gli può essere addebitata. Tale decreto, dopo decisione della Camera dei ricorsi penali, è passato in giudicato.

B.

Nel procedimento a carico di __________, ritenuto raggiunto lo scopo dell'istruzione formale, il magistrato inquirente ha proceduto al deposito degli atti in data 20 maggio 1999 (doc. 56). In questo contesto __________ ha chiesto - con istanza 8 luglio 1999 (doc. 63) e quale complemento istruttorio - la riassunzione del testimone __________, in grado di attestare l’intenzione dell’accusato di continuare l’attività nel secondo semestre del 1995 della __________, contrariamente a quanto indicato dal perito, e di __________ che, in qualità di direttore della __________, avrebbe dovuto esprimersi sulla posizione debitoria di __________ e sulle sue cause.

L’accusato ha formulato anche alcuni quesiti peritali che, in quanto rifiutati e riproposti con il reclamo in esame, verranno discussi nel dettaglio in seguito. Mentre per quel che riguarda i documenti prodotti nell’istanza di complemento, essendo stati integralmente acquisiti agli atti dal procuratore pubblico, non formano più tema di discussione.

Non da ultimo __________ ha chiesto il richiamo, presso l’Ufficio fallimenti di Viganello, dell’incarto relativo al suo fallimento.

C.

Il Procuratore pubblico, con la decisione 11 maggio 2000 qui impugnata, ha acquisito agli atti, come appena indicato, la documentazione prodotta respingendo integralmente le altre prove proposte. Egli ha ritenuto le testimonianze proposte irrilevanti a fronte delle prove sin qui acquisite; stesso discorso d’irrilevanza varrebbe per il richiamo dell’incarto del fallimento personale dell’accusato ritenuto che i debiti, nella loro consistenza, non sono contestati. Per quanto concerne poi i complementi peritali richiesti, gli stessi sarebbero ininfluenti, ritenuto che le conclusioni del referto peritale non sono di per sé contestate, mentre il momento in cui è subentrato lo stato di insolvenza della __________ non sarebbe ragionevolmente contestabile.

Per quanto attiene poi ai complementi peritali riguardanti la posizione personale dell’accusato, sarebbe “irrilevante sapere cosa avrebbe potuto succedere se un’altra soluzione fosse stata adottata dall’imputato”. Del resto sarebbe molto significativo, in punto alla loro inconsistenza, “il fatto che i crediti apparentemente vantati da __________ non sono stati incassati a distanza di cinque anni dai fatti“.

D.

Il “ricorso” [recte: reclamo] ripropone le prove reiette con argomentazioni di cui

si dirà in seguito, per quanto necessario.

Pur non contestando la completezza della perizia, __________ chiede

precisazioni allo scopo di “correggere delle inesattezze”, specialmente nell’ottica di spostare l’attenzione del magistrato inquirente dall’operazione “__________ ” ad un piano più generale.

Il reclamante contesta inoltre che non gli è mai stata data la possibilità di porre quesiti alla perizia poi rassegnata dal perito __________ e versata agli atti con data 21 maggio 1999.

A sua volta il Procuratore pubblico, nel postulare la reiezione del gravame, rinvia, essenzialmente, alle argomentazioni della decisione impugnata.

Le parti civili, da parte loro, chiedono conferma della decisione del magistrato inquirente.

La ditta __________ riassunta la fattispecie rileva, in sintesi, che gli atti raccolti dal magistrato inquirente relativi alla transazione “__________ ” sono completi e appare pertanto del tutto superfluo procrastinare “immotivatamente” la chiusura della fase istruttoria.

La __________, da parte sua, si limita a contestare “che la ditta __________ con sede in Lugano dopo il 28 giugno 1995 le abbia corrisposto fr. 200'000.- a pagamento di fatture scoperte, né, per altro, che detta ditta a quell’epoca fosse debitrice nei suoi confronti di un simile importo per tale titolo”.

e considerando

in diritto:

1.

Il reclamo in oggetto è tempestivo e prodotto dall’accusato, per cui è pacifica la sua legittimazione: è pertanto data la sua ricevibilità in ordine, come richiesto dagli art. 280 segg. CPP.

2.

Preliminarmente, per rispondere alla censura del reclamante secondo cui non gli è stata data la possibilità di proporre quesiti peritali, vanno ricordate le disposizioni di legge relative alla perizia. Questa prova ha lo scopo di “stabilire fatti e circostanze per l’accertamento dei quali sono necessarie cognizioni speciali” (art. 142 cpv. 1 CPP). A norma dell’art. 146 cpv. 1 CPP “il magistrato designa l’oggetto della perizia, sottoponendo contemporaneamente al perito i quesiti con le necessarie indicazioni, riservata la loro completazione. Nella misura compatibile con il buon andamento dell’istruzione, le parti ed i loro patrocinatori possono pure proporre quesiti peritali”. Infine secondo l’art. 148 cpv. 1 CPP “tanto il magistrato quanto le parti e i loro patrocinatori possono domandare chiarimenti ai periti”.

Pertanto se è pur vero che la legge prevede la possibilità di intervento delle parti nella stesura dei quesiti peritali, nell’ambito dell’art. 196 CPP un eventuale mancato ossequio a detto principio può essere sanato in sede di complemento istruttorio, con la possibilità di impugnarne il diniego tramite reclamo, come nel caso in esame.

3.

Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o anche in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono quindi avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato d’accusa o abbandono, sino a, se del caso, quelle del giudice di merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. REP 1998 nr. 122; già in sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).

Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1,).

4.

Preliminarmente si rileva come il gravame in esame si riveli irricevibile laddove solleva censure sugli accertamenti relativi all’andamento degli affari dell’accusato e agli asseriti suoi sforzi di risanamento della __________, tali considerazioni costituendo infatti un inammissibile anticipo dell’arringa difensiva.

E` pacifico che nel caso in esame le prove proposte, e qui in discussione, sono correlate con l’oggetto del procedimento, tuttavia - come si specificherà più innanzi - le stesse non appaiono di rilievo né di pertinenza, o per indifferenza rispetto alle imputazioni, o per carenza di novità nel contesto di quanto acquisito. In altre parole gli accertamenti probatori proposti non servono a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, per cui prevale il principio della loro eventuale assunzione al dibattimento.

Di seguito vengono comunque esaminate, brevemente, le singole richieste di accertamento probatorio.

5.

5.1      Audizione dei testi __________ e __________

Per quanto riguarda l’audizione del teste __________, già sentito in data 30 novembre 1998, essa servirebbe a corroborare i documenti prodotti dalla difesa dai quali dovrebbe risultare, contrariamente a quanto accertato dal perito __________, che la __________ avrebbe venduto il goodwill alla __________ in data 29 dicembre 1995 (e non il 30 giugno 1995 come accertato dal perito) e che quindi la volontà di __________ di non continuare l’attività della sua __________ sarebbe stata manifesta solo a quella data.

Orbene non si capisce come la riassunzione del teste potrebbe portare a diverse risultanze rispetto a quanto accertato dal perito sulla base di giustificativi contabili.

Peraltro, esaminando i documenti prodotti dal reclamante, secondo la convenzione 29 dicembre 1995 (doc. 1 all’istanza di complemento) l’assegno per il pagamento del goodwill avrebbe dovuto essere di pari importo (fr. 600'000), mentre l’accredito riguarda un assegno di fr. 800'000 (doc. 2 e 3 allegati all’istanza di complemento), dovendo quindi trattarsi, evidentemente, di un assegno accreditato per altro ragioni. Se __________ non riesce a fornire indizi seri e documentali circa la sua versione dei fatti, non può ragionevolmente pretendere l’accoglimento del suo complemento di prova per quanto attiene alla riassunzione del teste __________.

Il fatto poi che dai documenti prodotti risulta che è stata acquistata della merce, anche dopo il 30 giugno 1995, verrà valutato dal giudice del merito sulla base dei documenti prodotti dal reclamante e versati agli atti dal magistrato inquirente.

Mentre per quel che concerne l’audizione del teste __________, direttore della __________, che dovrebbe fornire ragguagli circa le ragioni delle esposizioni debitorie di __________, la stessa si rivela superflua ritenuto che, come rettamente osservato dal Procuratore pubblico nel suo rifiuto al complemento istruttorio, l’accertamento di tali circostanze non ha alcuna influenza sull’ammontare dei debiti accumulati.

5.2      Richiamo dell’incarto dall’UF relativo al fallimento di __________.

Per rispondere al reclamante, questo giudice ritiene che la perizia è sufficientemente chiara e non necessita in alcun modo di complementi in grado di eventualmente alleggerire le responsabilità penali di __________: al contrario il perito, a pagina 11 del suo referto, ventila dei possibili approfondimenti circa le varie scadenze dei debiti accumulati dal reclamante (fr. 5'853.555.-), che avrebbero potuto, verosimilmente, aggravare la sua posizione. Il perito dichiara inoltre di aver basato le sue valutazioni unicamente sull’elenco delle esecuzioni in corso al 27 aprile 1999, non disponendo di dati circa quelle cancellate (cfr. verbale 26 aprile 1999, pag. 2).

Il perito ha insomma già svolto approfonditi accertamenti presso l’Ufficio fallimenti di Viganello, allegando al suo rapporto la documentazione più significativa, accertamenti che rendono del tutto superfluo il richiamo dell’incarto dall’UF, ritenuto poi che, come appena ricordato, ai fini penali non è determinante la natura dei debiti (non contestata), bensì il loro ammontare.

5.3      Quesiti peritali in merito alla posizione della __________

“1. Dica il perito se dal raffronto dei bilanci chiusi al 31 dicembre 1994, 31 dicembre 1995 e 31 dicembre 1996 è possibile affermare che l’esposizione verso creditori e fornitori della __________ è diminuita da fr. 5'082'929,30 (il 31 dicembre 1994) a fr. 568'788,65 (il 31 dicembre 1995) ed in seguito a fr. 311'107, 65 (il 31 dicembre 1996).”

Tale quesito può essere facilmente evaso, senza dover in alcun modo scomodare il perito: in effetti è evidente che l’esposizione verso i creditori (secondo la perizia, principalmente la __________) è diminuita, ciò per l’ovvia ripercussione della transazione “__________ ” che ha permesso alla __________ di ridurre la propria posizione debitoria verso la __________ di ben fr. 4,6 milioni come esposto in perizia (in particolare a pag. 6).

“2. Dica il perito se l’esposizione della __________ verso il __________ e la __________ si è considerevolmente diminuita tra il 1994 e il 31 dicembre 1996.”

Anche tale quesito può essere facilmente evaso, senza veruna necessità di far capo al perito: in effetti la consultazione dei relativi bilanci, allegati al referto peritale, permette facilmente di rispondere positivamente al quesito che si rivela pertanto pleonastico.

“4. Dica il perito se la posizione dei creditori della __________ sarebbe stata migliore o peggiore nel caso in cui la società fosse stata dichiarata fallita (vuoi su istanza di un creditore, vuoi per una decisione del gerente di depositare i bilanci) già nel 1994 o nel 1995”.

Tale quesito è del tutto ininfluente: si devono infatti giudicare i comportamenti intervenuti e non le ipotesi relative a varianti non realizzate.

Per quanto attiene al quesito 3 (“con riferimento al primo paragrafo pag. 6 della perizia, dica il perito se le iniziali __________ non debbano essere sostituite con quelle __________ “), è evidente che si tratta di una svista, l’intero capitoletto riguardando le perdite subite da __________ (__________).

5.4      Quesiti peritali in merito alla posizione di __________:

“1. Dica il perito quale sarebbe stato il possibile ricavo della quota di comproprietà di un mezzo di __________ della tenuta __________ in caso di incanto forzato. Consideri il perito che un mezzo della tenuta __________ era intestata alla signora __________, moglie di __________.”

Quello in esame non è di principio un quesito peritale–contabile, ritenuto che sarebbe piuttosto di competenza di un architetto o di un tecnico del mercato immobiliare.

In ogni caso a questo quesito, ipotetico, si può rispondere facendo capo all’esperienza comune, secondo cui il prezzo di aggiudicazione in un’asta di realizzazione forzata si situa non lontano dal valore di stima o addirittura a livelli inferiori, se si tratta di una stima recente. E` infatti notorio l’effetto di depressione sui prezzi che provoca inequivocabilmente una procedura esecutiva proprio perché deve necessariamente sfociare in un’aggiudicazione, praticamente a qualunque prezzo. Siamo quindi senz’altro lontanissimi dai 4,6 mio. di franchi pari al prezzo pagato nel caso concreto.

“2. Il perito, con argomenti criticabili, ha ritenuto che la dichiarazione di postergazione di credito agli atti (cfr. doc. 6 degli allegati di perizia) era inefficace, stante la precarietà economica di __________. Dica il perito se questa valutazione è stata da esso formulata tenendo conto dei crediti che egli aveva per la vendita di esercizi pubblici __________, __________, __________ e __________ (cfr. Doc. 8).”

Tali crediti (indicati nella distinta sub doc. 8 del 6 agosto 1996), come rettamente rilevato dal magistrato inquirente, sono risultati inconsistenti, e quindi irrilevanti, dal momento che non hanno portato, e neppure il reclamante lo sostiene (tantomeno sulla base di elementi indizianti), ad una realizzazione concreta. Del resto la distinta sub doc. 8 è generica è riporta anche consistenti debiti, quelli sì verosimilmente più realistici.

6.

Il reclamo si rivela quindi del tutto infondato e viene pertanto integralmente respinto con la presente decisione definitiva: tassa e spese di giudizio (art. 39 lett. f TG), nonché ripetibili per le parti civili che hanno presentato osservazioni (art. 9 cpv. 6 CPP), sono a carico del reclamante, ritenuta la sua completa soccombenza.

Per i quali motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      Il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di 50.-- sono a carico del reclamante che verserà fr. 250.-- alla __________ e fr. 150.-- alla __________ a titolo di ripetibili.

3.      La presente decisione è definitiva.

-         Intimazione:        

                                                                                        giudice Claudio Lepori

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