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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.02.2000 INC.1998.94603

8. Februar 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·737 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

N. 946.98.3 L                                                              Lugano, 8 febbraio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza presentata il 28 gennaio 2000 da

__________,                 __________

                                        (patrocinato dall’avv. __________)

al Presidente della Corte delle Assise correzionali ed intesa ad ottenere la riduzione della cauzione in essere nel procedimento pendente contro l'istante per titolo di ripetuta truffa, come all'atto di accusa 17 agosto 1999;

visto il preavviso negativo 3 febbraio 2000 del Procuratore pubblico avv. __________ e quello favorevole espresso il 7 febbraio 2000 dal Presidente della Corte delle Assise correzionali con la trasmissione degli atti per competenza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che __________ è stato arrestato il 18 novembre 1998, con contestuale promozione dell’accusa nei suoi confronti per titolo di truffa ed altri reati, poi non sfociati nell'atto di accusa 17 agosto 1999, pendente per giudizio;

che, con decisione 1. dicembre 1998, questo giudice concesse al qui istante la libertà provvisoria previo deposito della cauzione di fr. 10'000.-, "tenuto conto dell'apparente marginale coinvolgimento di __________ ", per cui in tale situazione ed una volta esperito un ultimo preannunciato confronto sarebbe stato "sproporzionato far riferimento al pericolo di fuga … bastando congrua cauzione ad assicurare presenza dell'accusato ai successivi passi processuali";

che l'istanza in discussione postula la riduzione a fr. 5'000.dell'importo cauzionale, facendo valere il trascorrere del tempo, la ridotta gravità delle imputazioni, la piena confessione, l'incensuratezza, l'avvenuto perlomeno parziale risarcimento per gli importi di danno chiariti, la regolare attività lavorativa, il tutto a valere anche quale premessa alla prevedibile concessione della sospensione condizionale della pena;

che, mentre il Presidente della Corte delle Assise correzionali ha espresso preavviso favorevole, il magistrato requirente si oppone all'istanza, lapidariamente pretestando come "non siano mutati i presupposti che avevano determinato l'importo della cauzione";

che, nella pendenza in discorso, la competenza diretta del Giudice dell'istruzione e dell'arresto deriva da quella riservatagli in tema di emissione dell'ordine di arresto e di decisione in materia di concessione della libertà provvisoria dopo emanazione dell'atto di accusa e fino all'inizio del dibattimento (art. 97 lett. b, 108 cpv. 3 CPP: v. decisione 5 dicembre 1997 in re U.S., GIAR 548.94.4, e riferimenti), per cui a giusta ragione è stata qui trasmessa;

che, per il mutare o il venir meno dei presupposti iniziali, così come l'arresto viene sostituito da altre meno incisive misure, anche queste ultime possono essere diminuite nella loro importanza o estensione, sino alla completa revoca (v., sulla cauzione, sentenza 6 giugno 1990 in re H.Z., CRP 31/90; decisione 12 luglio 1994 in re C.S., GIAR 499.93.2), ritenuto il rispetto della proporzionalità valutato secondo situazione e circostanze del momento dell'istanza rispettivamente decisione;

che le condizioni per la concessione della libertà provvisoria a __________ sono state poste quando era in corso l'istruzione formale, quindi in ambito processuale di principio ancora aperto a sbocchi diversi, senza dimenticare la necessità pratica di costante immediata presenza dell'accusato a completazione e conclusione delle indagini;

che per contro ora l'accusato si trova deferito alla Corte del merito, senza sua responsabilità se l'aggiornamento, per note e comprensibili priorità, non ha potuto rispettare i termini di legge, comunque d'ordine e non di obbligatorio ossequio quando l'accusato è in libertà (art. 230 CPP; v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del CPP del 20 marzo 1991, pag. 214);

che allora hanno pregio le menzionate argomentazioni dell'istanza, alle quali non fa riscontro puntuale contraria motivazione del magistrato requirente, non essendo fuor luogo ritenere un interesse diretto di __________ a presenziare al dibattimento, senza tema di espiazione della condanna a pena privativa della libertà, ma con il vantaggio di parare a conseguenze negative derivabili da ingiustificata latitanza;

che la descritta presente situazione processuale e personale di __________ giustifica conseguentemente di aderire all'istanza, ritenuto che la trattenuta di fr. 5’000.- più che a formale cauzione, si apparenta a (possibile) sequestro a garanzia del pagamento delle spese processuali (art. 161 cpv. 3 CPP);

che l’esito dell’istanza (riservato, accademicamente, il gravame alla Camera

dei ricorsi penali a norma dell'art. 284 cpv. 1 lett. a CPP) non vuole carico di spese giudiziarie;

richiamati i citati articoli di legge, nonché gli art. 110 ss e 280 ss CPP;

decide:

1.      L’istanza è accolta.

1.1    Di conseguenza la cauzione prestata da __________ è ridotta a

          fr. 5’000.- (cinquemila);

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso entro dieci giorni dall’intimazione alla Camera dei ricorsi penali.

4.      Intimazione:

avv. __________, per sé e per l’istante;

-       Procuratore pubblico avv. __________;

-       Presidente della Corte delle Assise correzionali, c/o Cancelleria penale,

            sede.

                                                                                        giudice __________

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