Incarto n. INC.1998.74204 INC.1998.74205
Lugano 25 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sui reclami presentati il 24 marzo 2003 e il 28 marzo 2003 da
__________ patrocinata dall'avv. __________
contro
la decisione 20 marzo 2003 della Sost. Procuratrice Pubblica __________, emanata nel procedimento di cui all’inc. MP __________, che ordina il sequestro della cassetta sulla quale è stata registrata la conversazione privata avvenuta a __________ il 22 aprile 1998 tra la reclamante e il dr. __________;
viste le osservazioni 11 aprile 2003 della Sost. Procuratrice Pubblica, con le quali sono stati trasmessi a questo giudice gli inc. MP __________ e MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1.
Con decreto d’accusa 3 aprile 2000, l’allora Procuratore Generale __________ ha messo in stato d’accusa __________ (qui reclamante) per registrazione di conversazioni (art. 179 ter CPS), per avere, a __________ il 22 aprile 1998, discutendo privatamente con il dr. __________ all’interno del suo studio medico, registrato la conversazione, senza il suo assenso, proponendo una condanna ad una multa di FRS. 300. -- e la confisca e la distruzione della cassetta sulla quale è stata registrata la conversazione oggetto del decreto.
L’imputazione e la confisca /distruzione della cassetta in oggetto sono state confermate in data 13 febbraio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano e in data 18 dicembre 2002 dalla Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello. Quest’ultima Corte ha pure fissato la condanna al pagamento di una multa di FRS: 200. --.
2.
Durante l’interrogatorio 20 marzo 2003, davanti alla Sost. PP __________, nell’ambito del procedimento penale a suo carico per titolo di diffamazione avviato a seguito di querela penale del dr. __________ (inc. MP __________), la reclamante, a comprova delle sue affermazioni, ha fatto riferimento ad una copia della cassetta di cui sub. 1, precisando di portarla con sé, in quel momento, nella sua borsetta.
Il dr. __________, presente all’interrogatorio, ha formalizzato seduta stante una querela nei confronti della reclamante per il “possesso e utilizzo di un’ulteriore copia della conversazione a suo tempo intrattenuta ... e raccolta abusivamente” ed ha chiesto il sequestro della cassetta a titolo probatorio e confiscatorio.
La Sost. Procuratrice pubblica, con nota a verbale, ha ordinato l’immediato sequestro della cassetta in oggetto “come mezzo/provento di reato” e aperto informazioni preliminari a carico della querelante per violazione dell’art. 179 ter CPS (inc. MP __________).
3.
Con reclami 24 marzo 2003 (sottoscritto personalmente dalla reclamante) e 28 marzo 2003 (sottoscritto dal patrocinatore), la reclamante impugna la decisione di sequestro della cassetta in oggetto, in quanto, a suo dire “non si tratterebbe di una registrazione illegale, ma dell’unico mezzo per essere creduta per provare cosa succedesse nello studio __________ (ripetuta aggressione, minacce, discriminazione razziale e ripetuti insulti)”. Inoltre il diritto del dr. __________ di presentare querela sarebbe prescritto, il sequestro sarebbe “cresciuto in giudicato”, in quanto l’esistenza di questa copia della cassetta sarebbe nota agli inquirenti dal 18 settembre 1998 e la cassetta in questione costituirebbe l’unico mezzo di prova da produrre nel procedimento civile per risarcimento danni pendente presso la Pretura.
4.
La Sost. Procuratrice pubblica postula l’integrale reiezione dei reclami, rilevando che il sequestro è stato disposto in ossequio ai requisiti di legge, che la cassetta in questione riveste importanza per istruire il procedimento penale a carico della reclamante per violazione dell’art. 179 ter CPS e che quest’ultima neppure nega che la cassetta sia una copia di quella già oggetto di sua condanna.
Delle altre allegazioni e/o argomentazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
5.
L’art. 161 cpv. 1 CPP impone al Procuratore Pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per il processo, sia come mezzi di prova sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato. La norma - meglio poi specificata nei capoversi successivi - corrisponde all’art. 120 CPP/1941, per cui ancora soccorre la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali sul tema (REP. 1987, p. 265; 1989, p. 599; sentenze 30 gennaio 1992 in re O.C., CRP 282/91 e 17 marzo 1992 in re G.M., CRP 38/92; decisione 17 gennaio 1996 in re CS, GIAR 1.95.5: v. ora REP 1996, n. 107), ed allora il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al dispiegamento della procedura e quindi alle necessità dell’istruzione preliminare, alle decisioni del magistrato requirente ed a quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione, come gli art. 58 ss CP rispettivamente 270-271 CPP (sequestro confiscatorio). Come per tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro é legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale (cfr. in contesto più generale: Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, p. 191 n. 926 ss).
6.
Dagli atti traspare in modo chiaro e inequivocabile che la cassetta oggetto del provvedimento impugnato è una copia della registrazione già oggetto di sanzione penale per la reclamante (FRS. 200.-- di multa) e di ordine di confisca/distruzione cresciuto in giudicato. Ciò trova conferma del resto nelle ammissioni fatte dalla reclamante nella deposizione del 20 marzo 2003, che danno addirittura atto dell’esistenza di ulteriori copie a disposizione della reclamante.
Va del resto ricordato che l’art. 179 ter CPS sanziona non solo la registrazione di una conversazione non pubblica cui partecipi, fatta senza l’assenso degli altri interlocutori, ma anche il fatto di conservare tale registrazione.
Non può dunque esservi dubbio sull’esistenza degli indizi di reato, ritenuto che siamo in presenza, per ammissione della reclamante stessa, di registrazione già dichiarata illegale da un precedente procedimento sanzionato da decisione definitiva.
Né tantomeno, diversamente da quanto sembra sostenere la reclamante, può essere d’aiuto l’art. 179 octies cpv. 2 CPS, ritenuto che nessun giudice ha mai autorizzato la suddetta registrazione.
Da quanto emerge dagli atti, nessun elemento permette di confermare che il possesso da parte della querelata di una (o più) copie della cassetta già confiscata fosse noto prima del 20 marzo 2003 (giorno della menzionata audizione della reclamante) e quindi che il diritto di querela del dr. __________ sia prescritto.
Va d’altro canto rilevato che la reclamante entra in palese contraddizione là dove, dopo aver sostenuto davanti al magistrato inquirente di disporre di ulteriori copie della cassetta in oggetto (cfr. verb. 20.3.2003 p.3), si oppone al sequestro della cassetta che aveva con sé durante quell’interrogatorio, in quanto unico mezzo di prova nella causa civile presso la Pretura. La produzione al Pretore di registrazioni ottenute illecitamente – per altro mai richiamate da quest’ultimo – appare del resto di dubbia fattibilità.
Il provvedimento messo in atto dalla Sost. Procuratrice Pubblica merita dunque incondizionata tutela, in quanto adempie ai requisiti di legge, esplicitati dalla giurisprudenza e dalla dottrina sopra menzionata.
7.
I reclami sono conseguentemente integralmente respinti, con la presente decisione suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. lett. a CPPT); le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 39 lett. f TG).
per i quali motivi,
visti i citati articoli di legge
decide:
1. I reclami sono respinti.
2. La tassa di giustizia di fr. 250.-- e le spese di fr. 100.-sono a carico della reclamante.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per la reclamante (con copia delle osservazioni 11 aprile 2003 della magistrata inquirente),
- Sost. Procuratrice pubblica __________;
- avv. __________, per sé e per la parte civile (con copia dei reclami).
giudice __________