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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.02.2004 INC.1997.63703

20. Februar 2004·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,319 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. INC.1997.63703 INC.1997.63903

Lugano 20 febbraio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Franco Lardelli

            sedente per statuire sul reclamo presentato il 28 gennaio 2004 da

__________ e   __________(entrambi patrocinati dall’avv. __________)    

contro  

la decisione 16 gennaio 2004 del Procuratore pubblico Mario Branda, che ha considerato completata l’istruttoria formale e respinto complementi d’inchiesta;

viste le osservazioni 9 febbraio 2004 del magistrato inquirente e delle parti civili rappresentate dall’avv. __________, che postulano la reiezione del reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto:

A.

Il 1 ottobre 1997 contro __________ e __________ è stata promossa accusa per titolo di truffa per mestiere, subordinatamente truffa, falsità in documenti e infrazioni alla LADI, ciò a seguito della denuncia 25 settembre 1997 dell’__________, che addebitava loro di avere, nel periodo dal settembre 1993 al settembre 1997, indebitamente lucrato personalmente di prestazioni sociali dell’ordine di fr. 1,6 mio. e per terzi di circa fr. 300’000.- producendo a cinque __________ falsi contratti di lavoro e relative disdette e false notifiche di riduzione del lavoro (AI 5 e AI 6). Con decisione 2 settembre 2003, l’accusa è stata estesa ad altri titoli di reato per ulteriori procedimenti nel frattempo aperti nei confronti dei due accusati e congiunti, con decisione di medesima data, a quello soprammenzionato (AI 166).

B.

In data 23 settembre 2003 il Procuratore pubblico ha disposto il deposito degli atti a norma dell’art. 196 CPP (AI 168). Con allegato 25 settembre 2003, entro i termini fissati per il deposito atti, la difesa di __________ e __________ ha postulato una richiesta di complemento dell’istruzione formale “sostanzialmente fondata su un chiarimento (rispettivamente completazione) della perizia effettuata dalla DDC” (AI 169). Sotto il titolo “oggetto del complemento peritale”, la difesa ha esplicitato la sua richiesta in sette punti e meglio ha chiesto accertamenti in relazione ad ognuna delle cinque __________ (punti 1-5), “per tutti i casi” l’audizione testimoniale dei funzionari e degli impiegati preposti ai controlli e alle verifiche “onde precisare le risultanze della completazione peritale e stabilire le verifiche concretamente effettuate” (punto 6), come pure la “completazione della perizia”, con richiesta ai periti di elencare “la procedura di controllo delle domande di indennità prevista nella prassi usuale e corretta”, “gli elementi che avrebbero dovuto condurre al rigetto delle domande” e “i controlli e le verifiche omessi in sede di esame delle domande” (punto 7).

C.

Il 17 novembre 2003 il magistrato inquirente ha scritto al __________ in __________ (__________, già __________), parte lesa, chiedendo se da parte sua, nel periodo 1992-1997, erano “state impartite istruzioni o direttive agli __________ o alle __________ erogatrici delle prestazioni, in merito ai controlli che avrebbero dovuto eseguire a fronte della presentazione di domande di indennità per lavoro ridotto” e, nell’affermativa, la trasmissione di copia di dette istruzioni o direttive e degli eventuali aggiornamenti (AI 170).

Con lettera 24 novembre 2003 il __________ ha trasmesso al Procuratore pubblico la “Circolare ILR del 1992 (in originale), completata a seguito della modifica della legge al 1 gennaio 1996 con quattro direttive pubblicate nei fascicoli Prassi AD del 1996 (in copia)”. Questa documentazione è stata acquisita agli atti quale AI 171.

D.

In data 27 novembre 2003 il magistrato inquirente ha scritto alla difesa di __________ e __________ (AI 172) e, con riferimento agli accertamenti richiesti ai punti da 1 a 5 dell’istanza di complemento, ha fornito sue spiegazioni, facendo anche rimandi ai documenti e agli interrogatori già in atti. In relazione alla richiesta di audizione testimoniale di funzionari e impiegati preposti alle __________ (punto 6 dell’istanza di complemento), il Procuratore pubblico ha rilevato trattarsi di atto istruttorio già eseguito, rinviando la difesa ai verbali già in atti. Per quanto concerne la richiesta completazione di perizia (punto 7 dell’istanza di complemento), il magistrato inquirente ha rilevato che “non era compito dei periti stabilire le procedure di controllo applicabili”, in quanto “ad essi è stato unicamente dato incarico di verificare i flussi finanziari e la loro pertinenza con il procedimento in oggetto”; ha fatto poi rimando alle deposizioni in atti e alle norme di legge applicabili alla materia (LADI e OADI). Il Procuratore pubblico, in merito a quest’ultimo punto dell’istanza di complemento, ha inoltre informato la difesa di avere “preso contatto con il __________, chiedendo di voler trasmettere loro eventuali direttive in merito alla concessione di prestazioni ILR e alle corrette prassi di controllo” ed ha allegato alla sua risposta la documentazione ricevuta dal __________, rinviando “in particolare alla circolare ILR del 1992 pagg. 22 e 25)”. In conclusione il magistrato inquirente ha fissato alla difesa un termine di 15 giorni per comunicare se manteneva le richieste di complemento istruttorio o se le riteneva evase con lo scritto in oggetto.

E.

Con lettera 8 gennaio 2004 (AI 175) la difesa (entro il termine prorogato fino al 15 gennaio 2004) ha formulato al Procuratore pubblico una sua interpretazione dello scritto del 27 novembre 2003 e meglio di “poter considerare acquisito che i funzionari dell’__________ e delle __________ non hanno eseguito alcuna verifica a seguito delle domande, in aperto contrasto con le disposizioni e le direttive vigenti”. La difesa ha tuttavia rilevato che, qualora il magistrato inquirente divergesse da tale interpretazione, si sarebbe comunque reso necessario “estendere le verifiche peritali all’accertamento della prassi esistente al momento dei fatti in materia di controllo e all’analisi delle procedure concretamente adottate” e quindi “completare le audizioni testimoniali dei funzionari e degli impiegati, nonchè la perizia, come richiesto ai punti 6 e 7 dell’istanza di complemento”.

F.

Con lettera 12 gennaio 2004 (AI 176) il magistrato inquirente ha chiesto alla __________, parte lesa, se istruzioni o direttive analoghe a quelle già trasmesse dal __________ erano state emanate anche a livello cantonale, “per esempio dall’__________ per i propri collaboratori o all’intenzione delle __________ preposte all’erogazione delle indennità”. La risposta 14 gennaio 2004 della __________ (attestante la non esistenza a livello cantonale di “istruzioni o direttive ulteriori o diverse rispetto a quelle federali”) è stata acquisita agli atti quale AI 178.

G.

Con lettera 16 gennaio 2004 (AI 179) il Procuratore pubblico ha trasmesso alla difesa la suddetta richiesta 12 gennaio 2004 alla __________ e la risposta 14 gennaio 2004 di quest’ultima. Dichiarando “richiamate per intero le motivazioni” di cui alla sua precedente lettera del 27 novembre 2003, il magistrato inquirente ha inoltre comunicato alla difesa la propria decisione di considerare “completata l’istruttoria formale” e di ritenere “in tal senso ... respinte le ulteriori richieste di perizia e assunzione testi” formulate con l’istanza di complemento d’inchiesta.

H.

Contro la suddetta decisione si aggravano ora __________ e __________ con il reclamo in esame. Ritenendo di aver già avuto risposta ad altre richieste contenute nell’istanza di complemento, i reclamanti delimitano l’oggetto del reclamo alle richieste di cui ai punti 6 e 7 dell’istanza di complemento e meglio alla richiesta di “audizione dei funzionari e preposti alle verifiche delle domande di indennità per disoccupazione parziale (oggetto del procedimento per titolo di truffa) in merito agli accertamenti e alle verifiche concretamente effettuate (cfr. istanza n. 6)” e alla “completazione della perizia in merito alle procedure di controllo previste nella prassi usuale e corretta, agli elementi che avrebbero dovuto condurre al rigetto delle domande rispettivamente alle circostanze che avrebbero dovuto essere verificate, nonché alle eventuali omissioni (cfr. istanza n. 7)”. I ricorrenti ritengono che “la documentazione prodotta dal __________” non risponda “affatto agli accertamenti necessari e richiesti”; chiedono dunque che, in accoglimento del reclamo, sia fatto ordine al Procuratore pubblico di “procedere agli accertamenti richiesti ai punti 6 e 7 dell’istanza 25 settembre 2003, come precisato nella lettera 8 gennaio 2004”.

Il magistrato inquirente e le parti civili, nelle rispettive osservazioni, chiedono la reiezione del reclamo. Delle opposte argomentazioni si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono e ciò per evitare inutili ripetizioni.

Considerato

in diritto:

1.

Il reclamo, tempestivo a norma di legge e presentato dagli accusati, ovviamente legittimati (art. 280 CPP), è ricevibile in ordine.

2.

Per il Procuratore pubblico, il momento del deposito atti rappresenta il limite temporale oltre il quale non gli è più concesso acquisire spontaneamente nuove prove, fatta riserva per casi eccezionali di fatti nuovi, precedentemente ignoti ed emersi prima della comunicazione della chiusura (v. decisioni 29 gennaio 1997 in re M., inc. GIAR 221.95.5-6; 22 ottobre 1997 in re S., inc. GIAR 360.97.1; 7 maggio 2002, inc. GIAR 153.2002.1).Se il Procuratore pubblico accoglie una proposta di prova formulata dalle parti contestualmente al deposito degli atti, e dunque riprende l’istruzione, può invece assumere altre prove senza essere vincolato all’oggetto del complemento (art. 196 cpv. 3 CPP; Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991; nota 5 ad art. 165 Mess.; Nicolò Salvioni, Codice di procedura penale annotato, nota 10 ad art. 196 CPP p. 325). In ogni caso, se il Procuratore pubblico respinge una prova proposta, certamente non può più assumerne di proprie (v. REP 2000 p. 39 ss: Luca Marazzi, Le prove nell’istruttoria penale predibattimentale, IV 1.2 p. 64/65). In particolare è contrario al principio della buona fede processuale che il Procuratore pubblico, dopo il deposito degli atti, acquisisca spontaneamente prove, non richieste dalle parti, finalizzate a respingere integralmente un’istanza di complemento istruttorio, non ancora evasa, presentata contestualmente al deposito degli atti (precisazione di giurisprudenza; v. Luca Marazzi, op. cit. p.65, in particolare note 174 e 175).

2.1

Nel caso in esame, il magistrato inquirente non ha assunto alcuna delle prove postulate dalla difesa nell’istanza di complemento istruttorio. Le risposte date dal magistrato inquirente con lettera 27 novembre 2003 ai punti da 1 a 5 dell’istanza di complemento istruttorio e delle quali la difesa si è dichiarata soddisfatta (cfr. reclamo punto 2) non hanno infatti comportato l’assunzione di mezzi di prova; si è trattato in effetti semplicemente di spiegazioni date dal magistrato inquirente, con rimandi a documenti e ad interrogatori già in atti.

Prima di prendere una decisione formale sulle richieste di cui ai punti 6 e 7 dell’istanza di complemento istruttorio (complemento peritale con contestuale interrogatorio di funzionari e di impiegati preposti ai controlli e alle verifiche delle domande di indennità per disoccupazione parziale), il Procuratore pubblico ha interpellato spontaneamente il __________ (parte lesa nel procedimento) ed ottenuto e acquisito agli atti documentazione non richiesta dalle parti in sede di complemento istruttorio (v. AI 170 e AI 171). Detta documentazione è poi stata utilizzata dal magistrato inquirente, con procedura invero inusuale (con fissazione e proroga di termine), per tentar di convincere i reclamanti a desistere dalle richieste di complemento istruttorio (v. AI 172). Di fronte all’insistenza della difesa nel chiedere risposta e seguito ai propri quesiti e richieste di complemento, il magistrato inquirente, a suo dire, “in seguito a chiarimento telefonico con il difensore” (v. AI 176 e osservazioni PP, doc. 5 inc. GIAR 637-639.97.3) ha interpellato la __________ (pure parte lesa nel procedimento) ed ottenuto dalla stessa la risposta che è stata acquisita agli atti quale AI 178. I documenti così acquisiti (AI 171 e AI 178) sono poi stati utilizzati dal Procuratore pubblico per motivare e fondare, con un gioco di premesse e richiami, la sua stringata decisione di diniego delle richieste di complemento peritale in oggetto.

Siffatto modo di procedere in sede di evasione dei complementi istruttori, e meglio l’acquisizione di atti non richiesti dalle parti con istanza scritta e l’utilizzazione degli stessi per motivare e fondare il diniego di richieste di complemento, appare contrario alla buona fede processuale. Già per questo motivo la decisione 16 gennaio 2004 del magistrato inquirente va annullata, senza entrare nel merito dei complementi stessi, onde permettere il ripristino della legalità procedurale.

Il Procuratore pubblico provvederà dunque a determinarsi nuovamente sulle richieste di complemento istruttorio ancora pendenti, previa estromissione dall’incarto di atti acquisiti spontaneamente dopo il deposito atti, senza il consenso delle parti e travalicando la propria competenza. Trattasi in effetti di atti assunti senza base legale e in violazione del principio della buona fede processuale: quindi nulli.

Resta inteso che gli atti in questione potranno, se del caso, essere mantenuti nell’incarto con l’accordo delle parti; sarà però necessario procedere all’ulteriore deposito atti ex. art. 194 cpv. 4 CPP.

2.2

Va comunque rilevato che indipendentemente dalla validità o meno degli atti acquisiti dal Procuratore pubblico nelle circostanze suddette, la decisione impugnata andrebbe annullata anche per violazione dell’art. 196 cpv. 4 CPP. Infatti il magistrato inquirente, dopo aver fatto confluire negli atti i documenti soprammenzionati, respingendo i complementi istruttori ha pure deciso di “considerare completata l’istruttoria formale,” omettendo l’ulteriore deposito atti prescritto dalla normativa menzionata per quanto acquisito dopo il primo deposito atti.

3.

A titolo abbondanziale va in fine evidenziato che il termine di “perizia” o “rapporto peritale” utilizzato dagli ispettori fiscali della __________ (v. AI 153, in particolare l’etichetta di identificazione del classatore), dal magistrato inquirente (v. AI 147 e lettera 27.11.2003 all’avv. __________, AI 172, ad 7 p.4) e dalla difesa (v. istanza di complemento 25.9.2003, AI 169 p.1 e punto 7 p. 3; reclamo punto 9 p. 4), per definire il lavoro dei signori __________ e __________ appare errato e fuorviante. Agli atti non è infatti presente né l’atto di nomina delle suddette persone quali periti ex. art. 142 CPP, né la designazione dell’oggetto della perizia e dei quesiti peritali ex. art. 146 CPP (non è dato sapere da dove ricavi il Procuratore pubblico la definizione dei compiti ai quali fa riferimento nella lettera 27 novembre 2003, AI 172 ad 7 p. 4), né la procedura di giuramento o di promessa ex. art. 145 CPP, né tantomeno un loro interrogatorio in veste di periti.

4.

La decisione impugnata va pertanto annullata, come ai considerandi, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario) senza conseguenza di tasse e spese giudiziarie, ma con il riconoscimento di ripetibili ai reclamanti (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      La decisione 16 gennaio 2004 del Procuratore pubblico Mario Branda, che ha considerato completata l’istruttoria formale e respinto complementi d’inchiesta è annullata come ai considerandi.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. Lo Stato verserà ai reclamanti FRS. 250.-- a titolo di ripetibili.

3.      La presente decisione è definitiva.

Intimazione:

                                                                                       giudice Franco Lardelli

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