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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.01.2005 INC.1997.42804

17. Januar 2005·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,271 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Rifiuto proroga termine per deposito atti

Volltext

Incarto n. INC.1997.42804

Lugano 17 gennaio 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 30 dicembre 2004/3 gennaio 2005 da

__________, __________ (rappr. dall'avv. __________, __________)  

contro

la decisione 23 dicembre 2004 del Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che rifiuta una proroga del deposito degli atti (su complemento) ordinato il 6 dicembre 2004 nell'ambito dell'inc. MP __________;

viste le osservazioni del magistrato inquirente (5 gennaio 2005) e della parte civile __________ (14 gennaio 2004);

preso atto che la parte civile __________ non ha presentato osservazioni nel termine assegnato;

visto l'inc. MP __________, limitatamente agli AI da 70 a 90;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

per quanto concerne i fatti alla base del procedimento penale si può far capo a quanto detto in precedente decisione (sentenza 13 febbraio 2003, GIAR 428.1997.2), e meglio:

"A.

Per quanto è stato possibile ricostruire (visto che né il reclamante né l'osservante si sono dati la pena di riassumere con chiarezza i fatti essenziali per le varie ipotesi di reato oggetto dei complementi richiesti, rispettivamente rifiutati, o di indicare gli atti che le contengono - sfiorando così anche l'irricevibilità, rispettivamente l'accoglimento, del reclamo per carenza di motivazione), nei confronti di __________ è stata promossa l'accusa per il reato di truffa con l'intimazione, il 23 giugno 1997, dell'ordine d'arresto emanato il 16 giugno 1997. L'ordine in questione non contiene alcuna indicazione sui fatti oggetto d'inchiesta; dal contenuto del verbale reso alla polizia dall'accusato quello stesso 23 giugno, si desume che l'ipotesi di reato concerne la "ricezione" di una somma di FRS 30'000.--, nonché di una ulteriore somma di FRS 230'000.-- (pur se con modalità diverse e coinvolgenti altre persone), da tale ____________________ tra il 1995 ed il 1996  (cfr. verbale PS __________ 23.06.1997).

Il 28 luglio 1997 (Verbale PP __________ 28.07.1997) all'accusato viene contestata una ulteriore ipotesi di truffa, ai danni di tale __________ (verosimilmente già oggetto di una contestazione davanti alla polizia).

In data 8.11.2002 vi sono ulteriori estensioni dell'accusa nei confronti del qui reclamante.

Per l'episodio relativo ai FRS 30'000.--, di cui si è detto sopra, si formalizza l'ipotesi (alternativa) di appropriazione indebita; alle ipotesi accusatorie si aggiunge anche quella di furto, in relazione alla "sottrazione dell'orologio ROLEX ai danni di __________ " (verbale SG+PP __________ 8.11.2002 ore 15.30, p.5: inc. MP __________ e 6334/1997). Da ultimo, con ulteriore verbale di identica data (inc. 1591/2000), Pace viene formalmente accusato d'infrazione alla LFStup e riciclaggio di denaro (Verbale SG+PP __________ 8.11.2002, p.4).

Come questi verbali si siano concatenati temporalmente (uno risulta iniziato alle 15.00 e conclusosi alle 17.10, l'altro, rispettivamente, alle 15.30 e alle 17.15) è un piccolo mistero che può restare tale, vista la presenza del difensore in entrambe le verbalizzazioni."

un primo deposito degli atti ha avuto luogo il 21.11.2002 e, con sentenza 13 febbraio 2003, il GIAR ha accolto parzialmente una richiesta di complemento istruttorio (richiesta di audizione di due persone; cfr. inc. GIAR 428.1997.2);

con ulteriore decisione del 29 marzo 2004, sempre il GIAR, constatando evasione solo parziale dei complementi ammessi il 13 febbraio 2003, ordinava completazione della raccolta di prove (inc. GIAR 428.1997.3);

il relativo verbale d'interrogatorio (precedentemente mancante) è pervenuto al Ministero pubblico il 3 dicembre 2004 (AI 82); in data 6 dicembre 2004, il magistrato inquirente ha proceduto al deposito (ex art. 196 cpv. 4 CPP) fissando il temine, per eventuali ulteriori richieste di complemento, al 23 dicembre 2004 (AI 83);

con scritto 22 dicembre 2004, la difesa di __________, segnalando di non aver ancora ricevuto i documenti richiesti e non aver ormai più occasione di incontrare il cliente, ha chiesto una proroga del termine di scadenza del deposito degli atti fino al 15 gennaio 2004 (AI 85);

il Procuratore pubblico ha respinto la richiesta (ritenendola lesiva del principio di proporzionalità) dopo aver constatato che gli atti sono stati visionati il 20 dicembre 2004 e la richiesta di fotocopie concerne un solo documento (AI 82, verbale __________ di tre pagine, più la documentazione di trasmissione della rogatoria);

con il reclamo oggetto della presente, la difesa ribadisce che non avendo ricevuto i documenti richiesti il 22 dicembre, non era più in grado di organizzare un incontro con il cliente per valutare la necessità di ulteriore complemento; a suo dire la richiesta non viola alcun principio di proporzionalità, applicabile agli organi statali e non ai privati (doc. 1 inc. GIAR 428.1997.4);

con le osservazioni del 5 gennaio 2005 (doc. 4, inc. GIAR 428.1997.4), il magistrato inquirente ribadisce (e precisa) quanto detto nella decisione impugnata, sottolineando che i motivi addotti a sostegno della richiesta di proroga non meritavano accoglimento in quanto generici e non pertinenti;

posizione analoga è espressa dalla parte civile osservante (doc. 5, inc. GIAR 428.1997.4);

-        __________, accusato e destinatario della decisione impugnata è certamente legittimato al reclamo;

giusta l'art. 196 CPP, il termine per il deposito degli atti (anche per quelli oggetto di un complemento) non deve essere inferiore ai quindici giorni; il termine è prorogabile e il codice di rito non indica i motivi particolari che giustificano una proroga (o un termine più lungo), quindi lascia una certa libertà al magistrato inquirente; questo giudice ritiene, pertanto, di dover intervenire unicamente laddove si verifica un abuso di diritto manifesto, una violazione della buona fede e/o una limitazione di fatto dei diritti delle parti;

nel caso in esame, non emerge dagli atti (né è sostenuto nel reclamo) che la decisione impugnata configuri una delle caratteristiche di cui al considerando che precede;

infatti, la scadenza del termine (23 dicembre 2004) era nota sin dal 7 dicembre 2004 ed è da quel momento che si poteva prevedere un incontro tra difensore ed accusato; non vi è ragione alcuna per attendere il 20 o 22 dicembre; in caso contrario basterebbe che difensore o accusato prendano visione degli atti la mattina del giorno di scadenza del termine per giustificare una proroga, senza contare che entrambi (accusato e difensore) hanno diritto a visionare gli atti;

non cambia la conclusione di cui sopra il fatto che le fotocopie richieste non erano ancora pervenute al difensore il 22 dicembre; non è necessario determinare in questa sede se la facoltà di ricevere copia degli atti costituisca parte integrante del accesso agli atti che permette l'esercizio dei diritti (cfr. artt. 58 e 60 CPP; DTF 116 Ia 327; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 777), ritenuto come non risulti (e neppure é sostenuto dal reclamante) che sia stata rifiutata la consegna immediata delle fotocopie richieste o di quanto previsto dall'art. 196 cpv. 2 CPP, fermo restando (come detto sopra) che chi dovesse attendere l'ultimo giorno per formulare richieste di fotocopie non può pretendere, per questo solo motivo una proroga del termine di deposito;

tenuto conto anche dell'oggetto del deposito atti (sostanzialmente un verbale di tre pagine) e del fatto che l'accesso allo stesso è comunque avvenuto (il 20 dicembre), la decisione del magistrato inquirente non lede il diritto dell'accusato di fruire delle facilità necessarie per un corretto esercizio del diritto di difesa (cfr. Piquerez, op. cit., n. 1249 ss);

a scanso di equivoci si precisa che la presente decisione tralascia (per i motivi indicati nei considerandi che precedono) non si esprime sull'opportunità della decisione né sulla corretta e/o completa evasione dei complementi precedentemente ammessi; solo ci si esprime sul fondamento della richiesta di proroga e sul rifiuto della stessa;

in conclusione, il reclamo deve essere respinto con la presente decisione, definitiva a livello cantonale; tasse e spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

viste le norme applicabili citate, in particolare gli artt.196, 280 e 284 e contrario CPP,

decide

1.   Il reclamo è respinto.

2.   La tassa di giustizia di FRS 200.- e le spese di FRS 50.- sono a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione:

       giudice Edy Meli

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