Incarto n. INC.1997.42802
Lugano 13 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 23/24 dicembre 2002 da
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la decisione del Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, datata 10 dicembre 2002 e con la quale vengono respinte le richieste di complemento istruttorio, nell'ambito del procedimento contro __________ per vari titoli di reato;
preso atto delle osservazioni del Procuratore pubblico (30/31 dicembre 2002);
visti gli incarti MP __________, __________ e __________, così come trasmessi dal MP;
ritenuto
in fatto
A.
Per quanto è stato possibile ricostruire (visto che né il reclamante né l'osservante si sono dati la pena di riassumere con chiarezza i fatti essenziali per le varie ipotesi di reato oggetto dei complementi richiesti, rispettivamente rifiutati, o di indicare gli atti che le contengono - sfiorando così anche l'irricevibilità, rispettivamente l'accoglimento, del reclamo per carenza di motivazione), nei confronti di __________ è stata promossa
l'accusa per il reato di truffa con l'intimazione, il 23 giugno 1997, dell'ordine d'arresto emanato il 16 giugno 1997. L'ordine in questione non contiene alcuna indicazione sui fatti oggetto d'inchiesta; dal contenuto del verbale reso alla polizia dall'accusato quello stesso 23 giugno, si desume che l'ipotesi di reato concerne la "ricezione" di una somma di FRS 30'000.-, nonché di una ulteriore somma di FRS 230'000.- (pur se con modalità diverse e coinvolgenti altre persone), da tale __________ tra il 1995 ed il 1996 (cfr. verbale PS __________ 23.06.1997).
Il 28 luglio 1997 (Verbale PP __________ 28.07.1997) all'accusato viene contestata una ulteriore ipotesi di truffa, ai danni di tale __________ (verosimilmente già oggetto di una contestazione davanti alla polizia).
In data 8.11.2002 vi sono ulteriori estensioni dell'accusa nei confronti del qui reclamante.
Per l'episodio relativo ai FRS 30'000.-, di cui si è detto sopra, si formalizza l'ipotesi (alternativa) di appropriazione indebita; alle ipotesi accusatorie si aggiunge anche quella di furto, in relazione alla "sottrazione dell'orologio ROLEX ai danni di __________" (verbale SG+PP __________ 8.11.2002 ore 15.30, p. 5: inc. MP __________ e __________). Da ultimo, con ulteriore verbale di identica data (inc. __________), __________ viene formalmente accusato d'infrazione alla LFStup e riciclaggio di denaro (Verbale SG+PP __________ 8.11.2002, p. 4).
Come questi verbali si siano concatenati temporalmente (uno risulta iniziato alle 15.00 e conclusosi alle 17.10, l'altro, rispettivamente, alle 15.30 e alle 17.15) è un piccolo mistero che può restare tale, vista la presenza del difensore in entrambe le verbalizzazioni.
B.
A seguito della notifica del deposito degli atti (21.11.2002), la difesa di__________ ha richiesto alcuni complementi istruttori, segnatamente tre confronti (due con chi lo chiama in correità per i fatti di cui alle ipotesi d'infrazione LFStup e di riciclaggio, ed uno con __________), l'audizione di due persone in relazione con il fatto imputatogli come furto e, da ultimo, l'audizione di un commissario di polizia per "chiarire le circostanze delle dichiarazioni di __________" dopo la scarcerazione (cfr. Istanza 9.12.2002).
Il magistrato inquirente, con decisione datata 10.12.2002, ha respinto tutte le domande di prova, ritenendo non adempiuti i requisiti di novità, rilevanza e pertinenza richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza, rispettivamente quello di difficile produzione al dibattimento.
I confronti non avrebbero il requisito della novità in quanto le persone in questione sono già state sentite in corso d'inchiesta. Inoltre, nel caso delle due chiamate in correità per le infrazioni connesse con gli stupefacenti, la semplice divergenza di versione (tra reclamante e correi) non giustifica il confronto. Quello con __________ non sarebbe di alcuna rilevanza in quanto volto (ma non atto) a chiarire aspetti soggettivi in capo all'accusato.
Anche le audizioni richieste per chiarire i fatti oggetto dell'imputazione di furto avrebbero le stesse caratteristiche dell'audizione di __________ (tentativo di chiarimento di aspetti soggettivi).
L'audizione del commissario di polizia, ancora a giudizio del magistrato inquirente, non è motivata né in merito alla sua ratio, né in merito alle circostanze né per quanto concerne il ruolo.
C.
Con il reclamo qui in discussione, __________ ribadisce le sue richieste ritenendole conformi all'art. 196 CPP e relativa giurisprudenza (citato: REP 1997 p.139).
Per il confronto con __________ e __________ si richiama al diritto al contraddittorio ed all'economia di giudizio (meglio in istruttoria che al dibattimento), aggiungendo che le accuse sono ingiuste (o false), verosimilmente rese sotto la pressione del procedimento penale che le vedeva coinvolte: il confronto permetterebbe un chiarimento definitivo.
Anche per il confronto con __________ si richiama al diritto al contraddittorio. Ammette che le versioni concordano salvo che nella conclusione (truffa per __________, non conoscenza del fatto che l'operazione fosse fittizia per __________).
L'audizione dei signori __________ e __________ ha le caratteristiche della novità in quanto queste persone, vittima e teste del furto imputato, non sono mai state sentite e la fattispecie non è per nulla accertata.
Da ultimo, in relazione all'audizione del comm. __________, la prova è (sempre a mente del reclamante) nuova, rilevante e pertinente in quanto dovrebbe permettere di precisare "circostanze tempi e fondatezza delle dichiarazioni rilasciate da __________ dopo la scarcerazione" (e dal coimputato __________).
D.
Il magistrato inquirente, con osservazioni del 30/31 dicembre, chiede il respingimento del reclamo.
Ribadisce che nessuno dei complementi proposti adempie i requisiti di novità, rilevanza e pertinenza richiesti, per i motivi in parte già esposti nella decisione impugnata.
La richiesta di un contraddittorio con __________ e __________, si fonda unicamente sulla speranza che le due persone modifichino la loro versione, ma nessun elemento concreto rende quest'ipotesi verosimile. Lo stesso dicasi, sempre per il Procuratore pubblico, della richiesta di audizione di __________. In merito ai contraddittori afferma, inoltre, come gli stessi abbiano un senso solo se esperiti tempestivamente e non a distanza di anni dalle rispettive affermazioni.
Le audizioni relative all'imputazione di furto, pur se "nuove", sono irrilevanti viste le dichiarazioni dello stesso __________ e di altri correi (non meglio specificate/i) che rendono l'imputazione liquida.
Da ultimo, la richiesta d'audizione del comm. __________ è, per il magistrato, priva di sufficiente motivazione, comunque irricevibile perché non spetta ad un inquirente esprimersi sulla credibilità delle dichiarazioni di un accusato.
Delle altre allegazioni e/o argomentazioni delle parti, si dirà se necessario nei considerandi che seguono.
Considerato
in diritto
1.
Il reclamo, emanante dal destinatario della decisione impugnata ed accusato, é presentato da persona legittimata e tempestivo; quindi ricevibile in ordine.
2.
In termini generali, per l'assunzione di prove proposte dalle parti nel corso dell'inchiesta, valgono i seguenti principi.
a)
Gli artt. 60 cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la facoltà di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12).
b)
I principi in base dei quali si deve determinare se la prova debba essere assunta, sono identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa (e nel termine del deposito degli atti).
"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). (GIAR 21 giugno 2001 in re C.)".
c)
Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.
3.
Il reclamante invoca, in più di un caso, il diritto al contraddittorio. È pertanto utile ribadire che il contraddittorio è un diritto (dell'accusato) la cui violazione può condurre all'inutilizzabilità di determinate prove, ma che tale diritto non deve, necessariamente, essere garantito durante la fase delle indagini preliminari o dell'istruttoria predibattimentale; é sufficiente che avvenga prima del giudizio di merito, se del caso al dibattimento che è, e rimane, il momento centrale e qualificato del processo penale per l'assunzione e la valorizzazione della prova (art. 6 § 3 lett. d.; DTF 116 Ia 289; DTF I 127; artt. 259 e 247 cpv. 1 CP; GIAR 23 luglio 2001 in re C., inc. 501.98.7).
Nel caso specifico, quindi, non è tanto il diritto al contraddittorio, in quanto tale, ad essere determinante per la decisione, bensì l'utilità della prova proposta per le successive decisioni di competenza del Procuratore pubblico, ritenuto che lo scopo dell'istruttoria è quello di sottoporre l'accusa ad un preventivo (quindi non definitivo esame), al fine di pronunciare abbandono o rinvio a giudizio (art. 189 CPP), rispettivamente per garantirne ininterrotta assunzione .
4.
Seguendo l'ordine proposto dal reclamo, e avendo presenti i criteri menzionati ai considerandi precedenti, sui singoli complementi richiesti ci si esprime qui di seguito.
a) confronto con __________ e __________
Il reclamante sostiene che le dichiarazioni delle due persone menzionate siano false (Istanza di complemento del 9.12.2002) e rese sotto la pressione del procedimento penale nei loro confronti (Reclamo 23.12.2002, punto 4). Tuttavia, queste affermazioni non si fondano su elementi concreti che le rendano verosimili o, quantomeno, meritevoli di approfondimento in fase istruttoria.
A dire il vero, dall'incarto emergono indizi in senso contrario: le versioni __________ e __________ (rese lo stesso giorno anche se non in contemporanea) concordano (eccetto che sulla proprietà del denaro, circostanza che non concerne __________) e non si vede quale utilità le due persone possano trarre dal coinvolgere __________.
Il fatto che __________ e __________ siano state sentite dalla polizia ed il contraddittorio non sia (ancora) stato garantito, non è sufficiente per imporre al magistrato inquirente tale audizione in fase istruttoria, in assenza di elementi che permettano di ritenere che la prova richiesta possa avere un effetto qualsiasi sulle decisioni che il Procuratore dovrà emanare al termine della stessa. Certo, una ritrattazione non può (mai) essere categoricamente esclusa, ma tale ipotetica eventualità, se non fondata su qualche elemento concreto (contraddizioni, versioni non convergenti tra loro, altre deposizioni che rendono le prime dubbie), non basta per imporre nuova audizione in fase istruttoria.
Quanto all' "economia di giudizio" (invocata dal reclamante), a prescindere da ogni altra considerazione di carattere generale sul concetto e la sua applicabilità alle singole fasi processuali, quanto detto sopra non fa emergere neppure tale esigenza.
b) confronto con __________
Il confronto è chiesto per "dimostrare che il signor __________ non può essere considerato autore di questa (quale?: n.d.r.) presunta truffa" (Istanza 9.12.2002), ovvero perché la versione dei fatti resa da __________ e, rispettivamente, da __________ sono sostanzialmente corrispondenti ma divergono sulla conclusione: inganno per __________ e non conoscenza del fatto che l'operazione fosse fittizia per __________ (Reclamo 23 dicembre 2002, punto 5).
Ora, anche volendo prescindere dalle ammissioni e ritrattazioni effettuate dal reclamante in relazione a questi fatti (cfr. verbale PP __________ 28 luglio 1997, p. 6 e 7; verbale PP __________ 8 novembre 2002, p. 1 e 2), essendo appurato che l'operazione di cambio é stata proposta ad __________ da __________, che a tale titolo quest'ultimo ha ricevuto la somma di FRS 30'000.- (foss'anche quale provvigione per affare in corso) e che, ancora, è stato __________ ad accompagnare __________ a __________ per il seguito (o concretizzazione) dell' operazione (verbale PP __________ 8 novembre 2002 p. 2), mal si vede come possa essere __________, rispettivamente il confronto con __________, a permettere di determinare se __________ aveva o meno cosciente del fatto che l'operazione proposta fosse fittizia (ibidem, ultima frase).
In base alla motivazione dell'istanza e del reclamo, nonché al contenuto dei verbali di cui sopra, la prova richiesta non risulta rilevante, né pertinente, per quanto si vorrebbe dimostrare.
c) audizione __________ e __________
Le audizioni sono richieste per "chiarire i fatti relativi al presunto furto dell'orologio" (Istanza 9 dicembre 2002), in quanto gli stessi non sarebbero pacifici. Occorre verificare, secondo il reclamante, se si è trattato di un furto, se l'orologio è stato effettivamente strappato "dal polso di __________", rispettivamente che relazione vi fosse tra l'orologio e la "ripartizione del bottino" (Reclamo 24 dicembre 2002, punto 6).
Se è vero che __________ avrebbe assistito allo svolgersi dei fatti e __________ sarebbe la vittima del reato, l'assenza di una loro audizione permette, prima facie, di ritenere che la richiesta abbia carattere di rilevanza e pertinenza, oltre che quella della novità.
Per il Procuratore pubblico, invece, le audizioni non sarebbero pertinenti né rilevanti in quanto la fattispecie "appare chiara e liquida in virtù delle dichiarazioni dello stesso __________ e di altri correi" (senza ulteriore indicazione); inoltre, sui motivi di tale gesto né __________ né __________, potrebbero fornire elementi utili trattandosi di aspetti soggettivi (Osservazioni 30 dicembre 2002, punto 6).
Ora, a mente di questo giudice, le dichiarazioni di __________ in relazione a questo fatto sono lapidarie (oltre che tutte precedenti l'estensione d'accusa fatta in calce al verbale 8.11.2002) e non necessariamente definibili come chiare in relazione agli elementi costitutivi del reato (sottrazione, appropriazione, scopo di indebito profitto). Visto che il tutto sarebbe avvenuto nell'ambito di una colluttazione, come si sia giunti alla colluttazione, cosa sia stato eventualmente detto prima durante e dopo, come si sia concluso l'incontro (per.es. __________ si è accorto di aver "perso" l'orologio, ha tentato di riprenderselo, l'ha richiesto, ecc.) non è irrilevante neppure per gli aspetti soggettivi che, spesso, possono o debbono essere desunti da fatti concreti. In questo senso la versione della vittima (e qui sta una delle differenze con la situazione di cui al considerando 3 b.), in primis, ma anche quella d'eventuali testi possono essere rilevanti ai fini delle decisioni successive del PP.
Quanto alle dichiarazioni delle altre parti, rispettivamente correi, cui fa riferimento il magistrato inquirente, le stesse non sono indicate (né con riferimento alla persona né alla data del verbale) e non é certo compito di questo giudice spulciare gli oltre 168 verbali allegati al rapporto preliminare di polizia del 10 marzo 1998 per individuarle; trattasi di una carenza di motivazione della decisione impugnata, rispettivamente delle osservazioni al reclamo (si ricorda che l'obbligo di motivazione non concerne solo istanze gravami; oltre a garantire il diritto di essere sentito, è presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l'autorità di reclamo - GIAR 6 agosto 2001 in re C., inc. 528.2000.3).
Il Procuratore pubblico, ad ulteriore sostegno della propria posizione negativa, afferma che le due persone sono "latitanti" (decisione 10.12.2002, pagina 2); anche in questo caso, però, non è chiaro quale significato debba essere dato a questa definizione.
Sulla base degli elementi messi a disposizione dal magistrato inquirente, nulla indica che __________ (definito "fratello del correo __________", cfr. Decisione 10.12.2002) sia in qualche modo implicato in una delle varie vicende che concernono __________ o sia indagato per altri fatti, contrariamente a __________ (cfr. Verbali __________ PP già più volte citati). Per nessuno dei due è detto (rispettivamente è immediatamente desumibile dagli atti messi a disposizione) se sia nota la loro attuale residenza ai fini di una citazione (foss'anche per rogatoria). La possibilità concreta di una loro audizione non è indicata come impossibile e quindi non può essere rifiutata per questo motivo. Sarà il seguito del procedimento a dire se tali audizioni saranno effettivamente impossibili e spetterà al magistrato inquirente trarne le conseguenze.
d) audizione comm. __________
L'audizione dovrebbe servire a "chiarire le circostanze delle dichiarazioni di __________ successive alla scarcerazione" (Istanza 9 dicembre 2002); meglio detto a "precisare le circostanze, i tempi e la fondatezza delle dichiarazioni rilasciate dai due accusati" (Reclamo 24 dicembre 2002, punto 7). L'audizione sarebbe quindi elemento probatorio "indispensabile per valutare la colpevolezza e la responsabilità di __________" (ibidem).
A prescindere dal problema a sapere in quale veste andrebbe sentito (questo giudice non vede che la forma di cui all'art. 123 CPP), la richiesta è priva di rilevanza e, soprattutto, di pertinenza, alla luce delle motivazioni addotte. Circostanze e tempi delle dichiarazioni degli accusati (quindi non solo di __________) risultano (quantomeno dovrebbero risultare e né l'istanza né il reclamo affermano il contrario menzionandone il motivo), dall'incarto. Quanto alla fondatezza, di tali dichiarazioni (in generale), è compito specifico del giudice determinarla e non della polizia, tantomeno dell'agente interrogante. D'altro canto la questione, così come genericamente posta nel reclamo, non può essere risolta (neppure dal profilo tecnico) mediante deposizione testimoniale, che deve incentrarsi sui fatti e non sulle opinioni o interpretazioni, come rettamente sottolineato dal magistrato inquirente (Osservazioni 30 dicembre 2002, p. Ad 7).
Abbondanzialmente si rileva che, dopo la scarcerazione, __________ è stato sentito dalla polizia in tre occasioni (allegati 102, 103, 104, al rapporto preliminare d'inchiesta del 10.03.1998), e solo in un caso (peraltro su un tema che non sembra toccare le accuse in discussione nella presente procedura) era presente il comm. __________ (allegato 104).
5.
In conclusione, nella misura in cui e ricevibile e motivato, il reclamo è accolto limitatamente alla richiesta di audizione di __________ e __________ in relazione all'imputazione di furto. Su tutti gli altri punti è respinto con seguito di tasse e spese e, ovviamente, senza assegnazione di ripetibili.
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 139, 140, 146 CP, 19 LFStup, 188ss., 196, 280, 284 CPP,
decide
1.
Il reclamo è accolto limitatamente alla richiesta di audizione di __________ e di __________.
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 400.- è a carico del reclamante per FRS 300.-, senza assegnazione di ripetibili per prevalente soccombenza.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione:
giudice Edy Meli