Incarto n. INC.1997.30602 INC.1996.69104
Lugano 31 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto supplente
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato il 24 novembre 1997 da
__________ e __________ (entrambi patrocinati dallo Studio legale avv. __________)
contro
la decisione 11 novembre 1997 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha respinto complementi di prova nel procedimento pendente contro i reclamanti per titolo di ripetuta truffa e ricettazione;
viste le osservazioni 1. dicembre 1997 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo, nonché la presa di posizione 8 dicembre 1997 di __________ (patrocinata dall'avv. __________), con allegata nuova documentazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che:
il procedimento penale nei confronti di __________ e __________ è stato aperto con promozione dell'accusa per titolo di truffa e ricettazione, nel contesto di indagini concernenti anche altre numerose persone e riferite all'abuso di collegamenti telefonici telechiosco (con numero iniziale 156) e telebusinnes (con numero iniziale 157) nella titolarietà di abbonamenti e utili degli accusati e alimentati in grazia di apparecchi Natel con schede di funzionamento della __________ SpA ottenute irregolarmente;
in sede di deposito degli atti a norma dell'art. 196, gli accusati hanno proposto una serie di complementi di prova, tutti respinti dal Procuratore pubblico con la decisione 11 novembre 1997, qui impugnata;
il reclamo, con riferimento ai riproposti mezzi di prova, parte dall'assunto secondo il quale, mentre le altre persone coinvolte hanno visto circostanziati tutti gli elementi inquisiti, per i due reclamanti non si conoscono tutti i numeri di chiamata sui collegamenti 156 e 157, le modalità di acquisizione delle schede cellulari, gli eventuali accordi sulle modalità di incremento dei crediti, importi, utenze e contenuti dei messaggi, con la considerazione dei cenni solo marginali ai signori __________ nei "voluminosissimi rapporti di polizia": allora i reclamanti insistono per ottenere la prova esaustiva dei numeri a loro diretta disposizione rispettivamente di quelli da loro controllati, con una prova peritale su tutte le chiamate telefoniche giunte sulle loro utenze, nonché quelle relative alla distinzione delle schede e sugli incassi non pervenuti a __________ o __________, con indagine pure peritale sugli eventuali guadagni di queste ultime ed infine la traduzione dell'acquisito contratto in inglese e l'identificazione ed interrogatorio dei titolari di schede che hanno fatto capo alle utenze in discussione, e di __________ ed __________, su loro eventuali rapporti con gli accusati reclamanti;
mentre le osservazioni del Procuratore pubblico si limitano alla conferma della decisione impugnata, __________ ha presentato una dettagliata presa di posizione, con l'appoggio di nuova documentazione: l'intervento di __________ è stato sottoposto il 26 giugno 1998 alla difesa, che si è confermata nei suoi predetti assunti (ed ha lamentato di non aver ricevuto la connessa documentazione, senza tuttavia farsi attiva per un esame sul posto);
il reclamo, tempestivamente prodotto dai destinatari della decisione impugnata ed accusati, quindi da persone legittimate, è ricevibile in ordine, essendo rispettati i dettami degli art. 280 e rel. CPP;
per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5);
se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231);
il reclamo non merita tutela, per cui le proposte prove non vanno assunte nella fase predibattimentale;
infatti quelle, definibili siccome tecniche, trovano già riscontro negli atti istruttori esperiti rispettivamente acquisiti, con la completazione avuta dalla trasmissione di documentazione da parte di __________ (che viene rimessa al magistrato inquirente); la traduzione in italiano del contratto in inglese tra __________ e __________ potrà avvenire, se atto ritenuto rilevante, in proseguo di procedura; l'assunzione di eventuali testimonianze non è tale da mutare sostanzialmente le prospettive di conclusione nelle competenze del Procuratore pubblico, per cui nulla impedisce di provocarne - se del caso l'audizione in contraddittorio davanti al giudice del merito;
il reclamo è conseguentemente respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), le spese giudiziarie andando a carico del reclamante soccombente (art. 39 lett. f TG): non vengono assegnate ripetibili, in quanto la presa di posizione di __________ non ebbe assistenza di un legale;
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico dei reclamanti, in solido ed in parti uguali.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
- Studio legale avv. __________, per sé e per i reclamanti;
avv. __________, per sé e per __________;
- Procuratore pubblico avv. __________ (con la documentazione prodotta da __________ e con l’incarto processuale di ritorno).
giudice __________