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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.02.2001 INC.1993.14006

12. Februar 2001·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,317 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

N. 140.93.6 L                                                              Lugano, 12 febbraio 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 4 gennaio 1999 da

__________,

(patrocinata dall’avv. __________)

contro la decisione 22 dicembre 1998 della Procuratrice pubblica avv. __________, che ha respinto le richieste di complementi di prove nel procedimento penale pendente contro __________ (patrocinata dall’avv. __________) per titolo di truffa, appropriazione indebita e falsità in documenti;

viste le osservazioni del 15 gennaio 1999 della magistrata inquirente, che si conferma nella decisione impugnata;

preso atto che __________ non ha presentato osservazioni

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto:

1.

Il 18 agosto 1989 la reclamante inoltrò denuncia, presso il Ministero pubblico ticinese, nei confronti della sorella ____________ per titolo di appropriazione

indebita, subordinatamente truffa e falsificazione di documenti ed ancora più subordinatamente per reati fiscali, per asserite malversazioni commesse nell’ambito della successione della madre deceduta da poco. Il 13 settembre 1989 venne emanato un primo ordine di sequestro presso l’____________, con evasione 26 settembre 1989 e successiva produzione della documentazione relativa alla Familienstiftung ____________, anch’essa bloccata, con ordine 22 settembre 1989. Tale procedimento è stato abbandonato con decreto di cui all’ABB __________.

A seguito della sentenza 2 aprile 1990 della Camera dei ricorsi penali (CRP 5/90), il procedimento penale è stato riaperto e trasmesso all'allora competente Giudice istruttore sostituto per l’istruttoria formale (inc. __________).

Questo Ufficio si era già occupato nel 1993 del procedimento in oggetto, con le decisioni del 9 giugno 1993 (inc. GIAR 140.93.1/4 e 140.93.5), che hanno confermato sequestri bancari: per brevità si rinvia a quei giudizi, che riassumono i fatti essenziali della vertenza.

Infine, dopo un ulteriore ordine di sequestro presso l’____________ del 9 novembre 1998, in data 19 dicembre 1998 vi è stato il deposito atti da parte del Procuratore pubblico.

2.

Il 21 dicembre 1998, __________ ha inoltrato una richiesta di complemento istruttorio, avente come oggetto il sequestro, presso tutti gli istituti bancari ticinesi, delle relazioni bancarie relative anche a mutui e ipoteche, documentazione riguardante eventuali garanzie collaterali concernenti pure __________ SA, __________, ____________ e __________, sia come titolari che come aventi diritto economico, nonché quali primi beneficiari di Trust o Familienstiftungen, per il periodo dal maggio 1987 al novembre 1998.

La magistrata inquirente con decisione 22 dicembre 1998, ha rifiutato il complemento considerando in sostanza che le perquisizioni e i sequestri bancari precedenti, in particolare quello presso gli istituti ticinesi ordinato il 10 giugno 1992 dal Giudice istruttore sostituto, sono stati completi ed esaurienti. Del resto un eventuale bisogno di ulteriori sequestri sarebbe semmai già dovuto emergere dalla documentazione sin qui acquisita.

3.

Con il reclamo in esame, tempestivo e presentato da una parte legittimata (per cui è ricevibile in ordine, come richiesto dagli art. 280 segg. CPP), __________ rinnova la sua richiesta, motivandola essenzialmente con il fatto che gli ordini di sequestro del 10 giugno 1992 riguardavano unicamente le persone e le società nella loro qualità di “titolari” o non come “aventi diritto economico”.

Con le sue osservazioni, la Procuratrice pubblica conferma le ragioni del suo rifiuto del complemento istruttorio, ribadendo che l’inchiesta è già stata oggetto di tutti i necessari approfondimenti.

4.

Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o anche in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono quindi avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato d’accusa o abbandono, sino a, se del caso, quelle del giudice di merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. REP 1998 nr.122; già in sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).

Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii),

nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1,).

5.

Nel caso concreto risulta chiaro come il complemento richiesto non rispetti in alcun modo i presupposti giurisprudenziali appena riassunti, essendo del tutto irrilevante e carente di novità rispetto a quanto sin qui acquisito,

In effetti l’ordine di perquisizione e sequestro del 10 giugno 1992 presso tutti gli istituti bancari ticinesi (confermato - come ricordato sopra - da questo Ufficio) delle relazioni bancarie intestate a __________ SA, __________ e __________, come rettamente rilevato dalla magistrata inquirente, non ha prodotto elementi che facessero emergere necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

In pratica con il sequestro di relazioni bancarie del 1989 presso l’____________ si erano evidenziate tutte le relazioni significative, in particolare quella intestata alla fondazione di famiglia ____________, il cui valore di borsa è stato indicato dall’____________ con scritto del 17 dicembre 1993 in fr. 1'519'600.-. Sono comunque stati messi in atto ulteriori approfondimenti presso l’____________ con ordine 9 novembre 1998 del Procuratore pubblico, approfondimenti che hanno permesso di accertare la sussistenza di alcune garanzie.

Dunque dopo primi passi istruttori, molto significativi per quanto concerne le relazioni con l’____________, nulla di nuovo è più emerso.

In questo contesto non va da ultimo tralasciato il fatto che si tratta di un procedimento vecchio di quasi 12 anni, oggetto anche di una lunga causa civile, e che si è pertanto cristallizzato. A suo tempo, con decisione 10 luglio 1991, il Giudice istruttore aveva deciso il dissequestro delle relazioni bancarie preso l’____________ dal momento che aveva accertato la dichiarazione di disponibilità delle due sorelle di dividere al 50 % ciascuna quanto bloccato. Per mancanza di accettazione da parte delle contendenti però l’accordo non era stato ritenuto vincolante dalla Camera dei ricorsi penali (sentenza 5 novembre 1991, CRP 172/91).

6.

il reclamo si rivela quindi del tutto infondato e viene pertanto integralmente respinto con la presente decisione definitiva: tassa e spese di giudizio (art. 39 lett. f TG) sono a carico della reclamante, ritenuta la sua completa soccombenza;

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      Il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di 50.- sono a carico della reclamante.

3.      La presente decisione é definitiva.

4.      Intimazione:

al Procuratore pubblico avv. __________, sede (con l’incarto di ritorno);

alla Procuratrice pubblica dott. __________;

all'avv. __________, per sé e __________ (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);

all’avv. __________, per sé e per ____________ (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente).

                                                                                        giudice __________

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