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Ticino Camera dei ricorsi penali 21.01.2011 60.2010.425

21. Januar 2011·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·969 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2010.425  

Lugano 21 gennaio 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20/22.12.2010 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un procedimento penale;    

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.__________, il 14.10.2009, ha sporto denuncia/querela nei confronti della  __________, e di altre persone, per titolo di reato di furto e di danneggiamento in merito ad alcuni fatti accaduti in data 17.9.2009 presso il Ristorante __________. Il procedimento penale si è concluso con il decreto di non luogo a procedere (non motivato) del 20.10.2009 (NLP __________).

2.Presso la Pretura istante è pendente una procedura civile in materia di locazione tra la __________ e __________ “(…) avente quale oggetto pretese formulate dalla parte conduttrice a dipendenza dell’incendio verificatosi il 19 ottobre 2007 nell’ente locato (Ristorante __________) (…)” (cfr. istanza 20/22.12.2010).

Il pretore ha ammesso, in sede civile, il richiamo dell’incarto del Ministero pubblico.

3.Per quanto attiene al diritto applicabile, giusta l’art. 448 cpv. 1 CPP in vigore dal 1°.1.2011, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 CPP ss. non prevedano altrimenti. Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore del CPP mantengono la loro validità (art. 448 cpv. 2 CPP).

                                         A norma dell’art. 449 cpv. 1 CPP i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 CPP ss. non prevedano altrimenti.

4.Il previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP/TI), in vigore dall’1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

Dal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, Basilea 2011, n. 4 ad art. 101 CPP). Il diritto di esaminare gli atti spetta alle parti [101 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lit. a CPP, tra cui figurano l’imputato, l’accusatore privato, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso (art. 104 cpv. 1 CPP) e le autorità cui la Confederazione o i Cantoni hanno conferito pieni o limitati diritti di parte (art. 104 cpv. 2 CPP)], agli altri partecipanti al procedimento (105 cpv. 1 e cpv. 2 CPP), alle altre autorità (art. 101 cpv. 2 e 194 cpv. 1 e 2 CPP) e a terzi (art. 101 cpv. 3 CPP), e ciò evidentemente a determinate condizioni (cfr., nel dettaglio, BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., n. 5 ss. ad art. 101 CPP). Giusta l’art. 102 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento (cfr., al proposito, art. 61 CPP) decide in merito all’esame degli atti.

                                         Per contro, per quanto concerne l’esame di procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non prevede un’espressa norma.

                                         A livello cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dall’1°.1.2011, prevede che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP/TI.

5.Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

6.Nel presente caso è pacifico che l’incarto richiamato è pertinente all’oggetto della causa civile. È quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                   7.   L’istanza è accolta. Gli atti del procedimento penale surriferito (inc. MP __________ – NLP __________) sono trasmessi alla Pretura istante in allegato alla copia della presente decisione ad essa destinata. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-          .  

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La segretaria

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