Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 27.12.2010 60.2010.424

27. Dezember 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·534 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti

Volltext

Incarto n. 60.2010.424  

Lugano 27 dicembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente)

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15.12.2010 presentata da

IS 1  

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare copia della relazione medico legale del medico patologo di cui agli atti dell’incarto penale NLP __________;  

rilevato che l’istanza è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha poi trasmessa a questa Camera in data 21.12.2010;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   La mattina del 22.4.2010 una squadra della IS 1, tra cui il dr. med. __________, è stata chiamata presso il negozio __________ di __________ in quanto __________, dipendente del supermercato, era stato colto da un improvviso malore. Malgrado il tentativo di rianimarlo, il medico, alle ore 08:20, ne attestava la morte. Lo stesso giorno il sostituto procuratore pubblico Zaccaria Akbas ha conferito il mandato al medico patologo di esperire sulla salma un esame esterno. Lo stesso, eseguito il giorno seguente, ha confermato la morte per cause naturali di __________.

2.Con la presente istanza il dr. med. __________, medico d’urgenza presso la IS 1, Servizio Autoambulanze, chiede di poter “(…) ricevere una copia della relazione medico legale da parte del patologo riguardante il decesso del signor __________, da me constatato in data 22.04.2010 (…)” (istanza 15.12.2010).

Il sostituto procuratore pubblico ha dichiarato non avere osservazioni in merito.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel caso in esame – ritenuti l’attività del medico istante presso la IS 1, il ruolo svolto da quest’ultimo al momento della morte di __________ nonché la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

Questa Camera autorizza tuttavia la compulsazione unicamente dell’ultima pagina (p. 6) della “relazione sulle operazioni medico-legali eseguite sulla salma di __________” del 25.5.2010 (AI 5, inc. NLP __________). La stessa verrà inviata all’istante con la presente decisione.  

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

-           

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2010.424 — Ticino Camera dei ricorsi penali 27.12.2010 60.2010.424 — Swissrulings