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Ticino Camera dei ricorsi penali 23.12.2010 60.2010.416

23. Dezember 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·675 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2010.416  

Lugano 23 dicembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/15.12.2010 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento penale di cui all’incarto DA __________ nel frattempo archiviato;    

premesso che la richiesta è stata inviata, via fax, al Ministero pubblico il 3.12.2010, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 14/15.12.2010, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 28.6.2010 il procuratore pubblico Chiara Borelli ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici "per avere, a __________, il __________ (…), colpendo con un pugno __________ __________, cagionatogli le lesioni attestate nel certificato medico agli atti" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 3'600.--, corrispondente a 30 aliquote da CHF 120.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).

                                         L’accusato ha interposto opposizione il 26.7.2010. La stessa è stata dichiarata irricevibile in data 27.9.2010 dal presidente della Pretura penale, essendo stata introdotta in maniera tardiva.

                                         Il citato decreto di accusa è quindi cresciuto in giudicato il medesimo giorno.

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Camera – l’avv. PR 1 chiede di poter accedere agli atti del suddetto procedimento penale inerente al suo cliente IS 1, allegando la relativa procura datata 25.8.2010.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   Nella fattispecie in esame – nonostante il patrocinatore di IS 1 non abbia motivato la sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP dell’istante rispettivamente del suo legale a compulsare gli atti dell’incarto penale sfociato nel decreto di accusa 28.6.2010 DA __________, debitamente cresciuto in giudicato, che peraltro ha interessato IS 1 personalmente in qualità di accusato.

                                         Di conseguenza, questa Camera autorizza IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore avv. PR 1 ad esaminare gli atti dell’incarto penale DA __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Chiara Borelli, e a fotocopiare i documenti di cui necessitano.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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