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Ticino Camera dei ricorsi penali 27.07.2010 60.2010.41

27. Juli 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,426 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

Volltext

Incarto n. 60.2010.41  

Lugano 27 luglio 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/5.2.2010 presentata da

IS 1 IS 2 IS 3 IS 4 tutti patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 15.9.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati gli scritti 8/9.2.2010 del procuratore pubblico Chiara Borelli, 9/10.2.2010 del giudice Damiano Stefani e 9/11.2.2010 della Divisione della giustizia, che si rimettono tutti alla decisione di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con distinti decreti 11.12.2008 il magistrato inquirente ha posto IS 1, IS 2, IS 3 e IS 4 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuti colpevoli di infrazione alla LF sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (art. 25 LIFT) per avere, a __________, il 5.7.2008, utilizzato la funivia “__________” pur sapendo che a partire dall’1.1.2007 non vi era più l’autorizzazione per il trasporto di persone;

                                         che ha proposto la condanna di IS 1 alla pena pecuniaria di CHF 550.-- (cinque aliquote da CHF 110.--/aliquota), di IS 2 alla pena pecuniaria di CHF 750.-- (cinque aliquote da CHF 150.--/aliquota), di IS 3 alla pena pecuniaria di CHF 700.-- (cinque aliquote da CHF 140.--/aliquota) e di IS 4 alla pena pecuniaria di CHF 500.-- (cinque aliquote da CHF 100.--/aliquota), pene tutte sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni;

                                         che ha inoltre proposto la loro condanna alla multa di CHF 100.-- ed al pagamento di tassa di giustizia e spese [DA __________ (IS 1), DA __________ (IS 2), DA __________ (IS 3) e DA __________ (IS 4)];

                                         che con scritti 18/19.12.2008 essi hanno interposto opposizione ai rispettivi decreti di accusa;

                                         che con sentenza 15.9.2009 il giudice della Pretura penale ha prosciolto gli accusati dall’imputazione (inc. __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, IS 2, IS 3 e IS 4 chiedono che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versare loro, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'647.10, oltre interessi, per spese legali;

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

                                         che gli istanti postulano la rifusione della nota professionale del loro patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 3’647.10 [di cui CHF 2'962.50 di onorario (11 ore e 51 min a CHF 250.--/ora), CHF 427.-- di spese e CHF 257.60 di IVA (doc. 6)], oltre interessi;

                                         che la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme ai suddetti principi;

                                         che il dispendio orario esposto è adeguato alla fattispecie, in particolare in ragione del reato di infrazione alla LF sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, ad eccezione di quello inerente “Accesso in Pretura. Dibattimento e arringa” di data 15.9.2009 (180 min) [il dibattimento essendosi aperto alle ore 9.00 e riaperto, per la motivazione e per la lettura del dispositivo, alle ore 10.00 (verbale di dibattimento 15.9.2009)] e di quello inerente “Steso istanza alla Camera dei ricorsi penali” di data 3.2.2010 (60 min) (allegato di poche pagine, senza alcuna problematica particolare);

                                         che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

                                         che – tutto ciò considerato – si giustifica riconoscere un onorario pari a 10 ore ed 11 min a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 2'545.85, di cui 100 min per “Accesso in Pretura. Dibattimento e arringa” e 40 min per “Steso istanza alla Camera dei ricorsi penali”, per il resto ammesso come esposto;

                                         che le spese sono approvate in CHF 427.--, come indicate nella nota professionale;

                                         che l’IVA ammonta a CHF 225.95;

                                         che ai qui istanti va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 3'198.80;

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 4.2.2010 della presente istanza;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--, sono poste – in solido – a carico dei qui istanti, parzialmente soccombenti, in ragione di CHF 60.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 15.9.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà complessivamente a IS 1, __________, __________, a IS 2, __________, __________, a IS 3, __________, __________, ed a IS 4, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'198.80, oltre interessi del 5% dal 4.2.2010.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--, sono poste – in solido – a carico di IS 1, __________, __________, di IS 2, __________, __________, di IS 3, __________, __________, e di IS 4, __________, __________, in ragione di CHF 60.--.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

                                   4.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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